sabato, 21 settembre 2024

I soli disturbi soggettivi dell'apprendimento non sono sufficienti per il riconoscimento della indennità di frequenza

Tribunale di Perugia sez. lavoro, sentenza 13.11.2019 n. 270

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA  

Sezione Lavoro 

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavorodott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1285/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da I.N.P.S. (avv.ti R. Annovazzi, M. Arlotta e R. Lini )  - ricorrente -  contro RO. PA. E CI. PA. (esercenti la potestà genitoriale su Lu. Pa.) (avv. Anna Lombardi)  - convenuto - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 13.11.2019, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

L'Inps ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 6. avverso le risultanze della consulenza effettuata dal perito nel giudizio di accertamento tecnico preventivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "...accertare e dichiarare che il minore Pa. Lu. non possiede i requisiti sanitari per l'accesso al beneficio dell'indennità di frequenza".

Ha premesso che i convenuti hanno depositato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del possesso delle condizioni sanitarie per il conseguimento del beneficio dell'indennità di frequenza in capo al minore Lu. Pa.; indennità, questa, revocata, da essa opponente, a seguito di visita di revisione con provvedimento del 30 agosto del 2017; che il C.T.U., nominato nel corso della fase dell'A.T.P., aveva erroneamente ritenuto esistente il requisito sanitario legittimante la percezione del beneficio argomentandola dalla riscontrata esistenza di disturbi specifici dell'apprendimento, trattandosi di disturbi inidonei, in quanto tali, a fondare il diritto all'indennità di cui alla l. n. 289/1990.

Si sono costituiti, nel giudizio di opposizione, Ro. Pa. e Ci. Pa. che hanno dedotto l'infondatezza del ricorso e la sussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 289/1999 in capo al minore e, in particolare, di quella dell'esistenza di "2...difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La questione centrale, di diritto, che occorre indagare nel caso di specie, con l'ausilio di un consulente tecnico quanto alle sottostanti valutazioni sanitarie, è quella se i disturbi specifici dell'apprendimento quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia siano, in quanto, tali presupposti sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla l. n. 289/1999.

In tale prospettiva, a livello interpretativo, occorre, ad avviso di questo giudice, esaminare, nel complesso, le norme di cui alla l. n. 289/1999 e quelle di cui alla l. n. 170 del 2010, fonte, quest'ultima, che si occupa, in particolare proprio dei disturbi specifici dell'apprendimento.

L'art. 1 della l. n. 170 del 2010 prevede che "La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacit cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Le finalità della legge sono poi individuate, all'art. 2, tra l'altro nel: "a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.

Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari (che) agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero (che) 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi (e che) Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonche' gli esami universitari". Inoltre, l'art. 6 della l. n. 170 del 2010 prevede che "I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili".

Il beneficio dell'indennità di frequenza è previsto dalla l. n. 289 del 1990 la quale, nella sua rubrica, risulta volta all'introduzione di "...norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi...". L'art. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che l'indennità sia riconosciuta "Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".

Alla luce del complesso delle norme richiamate ed in un'ottica di interpretazione sintetica delle fonti, si ritiene che i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla l. n. 170 del 2010 comportino, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla l. n. 289 del 1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile.

In altre parole, il Legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell'apprendimento possano e debbano essere fronteggiati normalmente con le misure di cui alla l. n. 170 del 2010 potendosi accedere ai benefici di cui alla l. n. 289 del 1990 solo laddove tali disturbi inducano una condizione di invalidità civile ovvero si presentino su minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.

Discende, da quanto esposto, che la valutazione del CTU effettuata nel corso delle operazioni di ATP non possano essere condivise in quanto il consulente ha tratto il convincimento in merito al diritto all'indennità di frequenza, in capo al minore, esclusivamente dalla considerazione dell'esistenza dei disturbi specifici dell'apprendimento ritenendo tale indennità un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di tali disturbi senza alcun riferimento alla gravità del deficit.

Risulta, invece, ampiamente condivisibile, sia sotto il profilo medico sia sotto il sottostante profilo logico e fattuale, la relazione del CTU depositata nella presente fase di opposizione. Il CTU ha, infatti, premesso di avere visitato il ragazzo trovandolo "...in ottime condizioni di nutrizione e sanguificazione con sviluppo psicofisico regolare. Al colloquio è lucido, orientato, collaborante, consapevole delle proprie difficoltà ma tranquillo...". Prosegue, poi, il CTU osservando che "Pa. Lu. è affetto da disturbo specifico dell'apprendimento (scrittura, lettura e calcolo) diagnosticato all'età di 8 anni e trattato con logopedia e strumenti compensativi, che hanno determinato un miglioramento apprezzabile in ogni ambito dell'apprendimento. Presenta al contempo capacità cognitiva integra anche superiore alla media e non ha alterazioni psicopatologiche". Evidenzia, inoltre, che "La Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi a carattere evolutivo che coinvolgono uno specifico ambito di abilità, in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze "strumentali" e non cognitive degli apprendimenti che esitano in una prestazione scolastica non adeguata rispetto alle attese, per età e classe frequentata... Il rilievo fondamentale è che tutti questi disturbi, anche presenti contemporaneamente in diverso grado di espressione ma quando non correlati a deficit cognitivo, o ad alterazione psicopatologica, hanno una base disfunzionale ma con integrità psico-fisica conservata e pertanto non costituiscono il presupposto fondamentale del concetto di disabilità che è la presenza di menomazione permanente cioè della riduzione o perdita persistente della complessiva integrità del soggetto".

Il consulente di parte opposta ha criticato le conclusioni cui è pervenuto il CTP sostanzialmente insistendo sul fatto che l'incontestata esistenza di DSA nel caso di specie sarebbe idonea a determinare "...difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età..." il che legittimerebbe l'erogazione del beneficio. Tali censure non sono condivisibili per quanto sopra esposto e sono state correttamente disattese dal CTU che ha osservato "Concordo pienamente che la prestazione economica della indennità di frequenza sia stata istituita per aiutare i genitori ad affrontare le difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell'età del minore nei periodi di frequenza a scuole o corsi, ma il presupposto che conferisce il diritto e fa la differenza è la presenza o meno di una menomazione permanente, cioè della invalidità. Se così non fosse, infatti, se il concetto fosse esclusivamente legato alla situazione di "difficoltà persistente", si dovrebbe concedere simile indennità anche in occasione di periodi in cui il minore versi in particolari condizioni che, seppur persistenti, non siano produttive di un danno permanente come, ad esempio, la necessità di un trattamento ortodontico ad un minore, spesso necessario per molti anni, che può risultare assai dispendioso e fonte di difficoltà relazionali".

L'opposizione dell'Inps è, dunque, fondata.

Le spese di C.T.U., di entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico di Pa. Ro. e Pa. Ci. mentre le spese di lite vanno compensate stante la relativa novità della questione giuridica controversa e l'esistenza di giurisprudenza e di valutazioni peritali oscillanti..

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Inps: 

dichiara che Lu. Pa. non possiede i requisiti sanitari per l'accesso al beneficio dell'indennità di frequenza. Compensa le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico di Ro. Pa. e Pa. Ci. le spese di CTU sia della fase di ATP sia della presente fase di opposizione liquidando quelle della presente fase come da sperato decreto.

Perugia 13.11.2019
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LaPrevidenza.it, 27/07/2020

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