Handicap, accompagnatore dell'invalido che sosta in spazi riservati deve possedere il titolo anche per finalità d'uso del mezzo
Cassazione, sezione VI civile, sentenza 13.5.2019 n. 12625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2
... Omissis ...FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di La Spezia, con sentenza n. 84/15, rigettava l'opposizione proposta da D.C. avverso il verbale di accertamento con cui la Polizia Municipale della Spezia gli contestava la violazione dell'art. 158 C.d.S., commi 2 e 5, per aver sostato in area destinata agli invalidi senza esporre il contrassegno autorizzativo.
A seguito di impugnazione proposta dal D., il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 883/2016, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza del Tribunale della Spezia D. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Rimasto intimato il Comune della Spezia.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 158 C.d.S. e dell'art. 381 Reg. esec. del C.d.S., per avere il giudice di merito equiparato la mancata esposizione del contrassegno a l'esserne sforniti. Sostiene il ricorrente che la sosta in area destinata agli invalidi sarebbe stata legittimata dallo stato di necessità dovuto all'accompagnamento della madre invalida, titolare di autorizzazione. Ne consegue che non poteva essere sanzionato per la mancanza del contrassegno, ai sensi dell'art. 158 C.d.S., ma tutt'al più per la mancata esposizione dello stesso, ai sensi dell'art. 188 C.d.S..
La censura non può trovare ingresso.
Occorre premettere che l'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. g), sanziona la condotta di chi lascia un veicolo in sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, di cui all'art. 188 C.d.S.. L'art. 188 C.d.S. concerne, invero, l'uso di apposite strutture che gli enti proprietari della strada devono predisporre per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide e che sono determinate ai sensi dell'art. 381 Reg. esec. C.d.S., comma 6.
Orbene, è proprio il comportamento previsto dall'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. g), che dagli atti risulta essere stato posto in essere dal ricorrente, il quale, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha dichiarato di aver sostato nel parcheggio riservato alle vetture di servizio per persone invalide. Il veicolo non esponeva il contrassegno invalidi che deve essere rilasciato dal Comune affinchè l'avente diritto si avvalga del diritto di sostare in area riservata. In tali casi, come chiarito da questa Corte, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di handicap, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. 158 C.d.S. (cfr. Cass. n. 7729/2009; n. 8488/2007).
Inoltre, il ricorrente afferma che in quella circostanza non era personalmente titolare del beneficio, bensì accompagnatore di un invalido, tuttavia non ha comprovato nè l'esistenza dell'autorizzazione in favore del soggetto accompagnato, nè che il veicolo fosse a servizio della madre invalida, conseguentemente vana è la doglianza che gli sia stata contestata l'infrazione di cui all'art. 158 C.d.S., e non già quella di cui all'art. 188 C.d.S.;
- con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, assumendo che la sussistenza dello stato di necessità della madre invalida valesse a scriminare il comportamento illegittimo.
Il motivo è inammissibile.
Lo stato di necessità presupponeva, in primis, la circostanza che il veicolo fosse a servizio della madre invalida, circostanza che nella specie non risulta, come sopra evidenziato, provata dal D., al quale, infatti, è stata contestata la violazione di cui all'art. 158 C.d.S..
Peraltro, la valutazione dello stato di necessità implica un accertamento di fatto come tale riservato al giudice di merito. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto non specificamente e obiettivamente comprovato lo stato di necessità del D. (si v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, dunque, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, avrebbe dovuto indicare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, quale elemento di fatto decisivo ad accertare lo stato di necessità il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione, nonchè specificare in quale atto del giudizio precedente lo abbia indicato. Nella specie, al contrario, il ricorrente si limita ad asserire genericamente l'esistenza di uno stato di necessità, senza indicare in quale sede o modo tale esimente sia stata provata, nè quale elemento di fatto non sia stato preso in considerazione dal giudice di merito.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte del Comune intimato.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'Amministrazione ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2019
LaPrevidenza.it, 10/06/2019