venerdì, 24 gennaio 2025

Periodo di lavoro presso scuola materna è valido ai fini della ricostruzione della carriera con meccanismo della temporizzazione

Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 6.5.2016 n. 9144

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi - Primo Presidente f.f. - Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. - Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:  SENTENZA 

sul ricorso 14948-2012 proposto da:  C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA, per delega a margine del ricorso;  - ricorrente -  

contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;  - controricorrente -  

e contro ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. SERENI" DI AFRAGOLA;  - intimato - avverso la sentenza n. 3831/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO; uditi gli avvocati STEFANIA ARMIERO per delega dell'avvocato Sabato Giuseppe Perna e MARIA LETIZIA GUIDA dell'Avvocatura Generale dello Stato; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto 

La professoressa C.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè l'Istituto tecnico commerciale "Sereni" di Afragola.

La professoressa, già docente di ruolo della scuola materna dal 1992 al 2002, passata poi alla scuola secondaria nell'anno scolastico 2002-

2003, chiese l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto come docente di ruolo di scuola materna, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal Ministero con il meccanismo della c.d. temporizzazione, e la condanna dei convenuti al pagamento delle relative conseguenze retributive. Il Tribunale accolse la domanda.

I convenuti proposero appello.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 6 luglio 2011, accolse l'appello, rigettò la domanda e compensò le spese dei due gradi di giudizio.

La professoressa C. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione di appello.

Il Ministero si è difeso con controricorso.

La sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria resa pubblica il giorno 8 maggio 2015, ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, ritenendo la questione di massima di particolare importanza. Il Primo Presidente ha investito le sezioni unite.

Diritto

La professoressa C., già docente di scuola materna di ruolo, passata poi direttamente alla scuola secondaria, chiede il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro nei ruoli della scuola materna e chiede il pagamento delle differenze retributive conseguenti.

La Corte di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda.

La ricorrente critica tale sentenza formulando un unico motivo di ricorso.

Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.

Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa.

La normativa di rilievo è la seguente.

La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".

In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".

Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".

Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".

In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.

Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.

Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.

L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.

Il Ministero, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni.

Prima di tutto perchè riguarda norme diverse e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perchè la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.

Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2016
Invia per email

LaPrevidenza.it, 16/05/2016

PAOLO SANTELLA
mini sito

Via Barberia N. 28, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

0514845918

Cellulare:

3287438262

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

L’Avvocato Paolo Santella, del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori, civi...

MARIA GINEVRA PAOLUCCI
mini sito

Via Santo Stefano 43, 40125, Bologna (BO)

Telefono:

051237192

Cellulare:

3356312148

Professione:

Docente Universitario

Aree di attività:

diritto commerciale, diritto societario, crisi di impresa, procedure concorsuali, diritto dell'arbitrato