mercoledì, 06 dicembre 2023

Negata la tutela Inail al lavoratore che subisce infortunio in itinere durante un corso di aggiornamento

Avv. Maria Antonietta Sancipriani

 

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400 

L'art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non dà luogo alla tutela antinfortunistica". Con sentenza del 24.2.2003 il Tribunale del lavoro di Palmi, in accoglimento della domanda di un insegnante di scuola media, condannava l'INAIL al pagamento in suo favore dell'indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell'infortunio "in itinere". L'INAIL proponeva appello avverso la detta decisione e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 31.3.2009, accoglieva il detto appello e per l'effetto rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che l'art. 4 n. 5 T.U. n. 1124/65 limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature; l'infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l'insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni). Pertanto fuori da questo campo non trova tutela l'attività di docenza ed a fortiori l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all'attività lavorativa. La giurisprudenza della Corte di cassazione era costante nel limitare nel senso anzidetto la copertura assicurativa degli insegnanti. L'insegnate propone ricorso in Cassazione per due motivi. Con il primo motivo si allega l'illegittimità della sentenza sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento riservato al lavoratore in caso di infortunio. Il motivo è inammissibile non avendo parte ricorrente specificato nemmeno l'ipotesi di impugnazione attivata ex art. 360 c.p.c. In ogni caso non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento posto che la norma di cui al D.P.R. del 1964 prevede una copertura assicurativa solo per soggetti che svolgono una specifica attività ritenuta pericolosa e quindi la differenziazione di trattamento è collegata a circostanze obiettive. Con il secondo motivo si allega l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 n. 5 D.P.R. n.1124/1965. L'infortunio in itinere è evento che può colpire tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di mansioni svolte. Il motivo appare infondato in quanto la sentenza impugnata è assolutamente coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità ed alla quale peraltro non muovono neppure specifiche contestazioni, pur essendo richiamata nella decisione impugnata . Questa Corte ha infatti affermato che " l'art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non dà luogo alla tutela antinfortunistica" (Cass. n. 2895/2008; cfr. anche Cass. n.2870/2004).
Allegato: cass_21400_2015.pdf

(Maria Antonietta Sancipriani)

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LaPrevidenza.it, 22/11/2015

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