venerd́, 06 dicembre 2024

Mantenimento del sistema di variabilità delle pensioni. Disciplina previgente al Dlgs. 503/92. Effetti sul sistema di calcolo

Cassazione civile, sentenza 16.7.2015 n. 14951

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 17976-2012 proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A. P.I. (OMISSIS), quale incorporante SAN PAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro  C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;  - controricorrente -  e contro  C.A., L.F. n.q. di erede di + ALTRI OMESSI ;  - intimati - avverso la sentenza n. 4949/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2011 R.G.N. 7733/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO; udito l'Avvocato MATILDE LORITO per delega RAFFALE DE LUCA TAMAJO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto 

C.G. ed altri litisconsorti, con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, esponevano che, con sentenza del Pretore del lavoro di Napoli n. 17809 del 7 novembre 1994, era stato accertato il loro diritto - quali aventi causa di ex dipendenti del Banco di Napoli andati in pensione anteriormente al 31 dicembre 1990 - a conservare il sistema di variabilità delle pensioni così come preesistente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992. Tanto in ragione della delibera del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983, che prevedeva, ad integrazione del sistema perequativo legale vigente, un aumento annuale degli assegni di pensione di un importo pari alle percentuali (100%, 90%, 80%, a seconda dell'anzianità contributiva) della differenza tra il trattamento complessivo in godimento al 1 gennaio e quello che sarebbe spettato, a parità di condizioni, in caso di cessazione del servizio entro la stessa data.

Precisavano i ricorrenti che detta pronuncia era stata confermata dalla Corte distrettuale e che la Corte di legittimità a sezioni unite, aveva statuito il diritto alla perequazione con riferimento ai pensionati ante 31/12/90 e limitatamente al periodo 1/1/94-26/7/96.

La Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, aveva quindi riconosciuto il diritto azionato.

Sulla scorta di tali premesse, chiedevano la condanna dell'istituto di credito al pagamento delle conseguenti differenze economiche sul trattamento pensionistico dal gennaio 2000 al giugno 2003.

Con sentenza del 3 ottobre 2006 il giudice adito, preso atto del pagamento delle differenze retributive relative al periodo gennaio 1994-luglio 1996, salvo che per la ricorrente M.T., dichiarava cessata la materia del contendere e rigettava per il resto le domande, ritenendo che il giudicato intervenuto fra le parti non poteva incidere sulla portata dello jus superveniens di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 in forza del quale si era stabilito che la normativa sopra richiamata doveva intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni, come prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, si applicava al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d'Appello di Napoli che con sentenza 13/7/11 accoglieva i ricorsi degli aventi causa dei pensionati, sull'essenziale rilievo che il mutamento del quadro giuridico di riferimento intervenuto successivamente al formarsi del giudicato sull'an debeatur era inidoneo ad incidere sull'efficacia della sentenza che aveva statuito in maniera definitiva la questione oggetto dell'intervento normativo, rimarcando il carattere permanente dell'accertamento compiuto dal primo giudice attinente al mantenimento, per i pensionati ante 31/12/90, del preesistente meccanismo di adeguamento.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a.

Intesa Sanpaolo affidato a cinque motivi, resistiti con controricorso da C.G., + ALTRI OMESSI .

Gli altri soggetti aventi causa dei pensionati non hanno svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. con riferimento alla inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dei sigg.

P., M. e S., eccepita in grado di appello.

La ricorrente rileva di aver tempestivamente sollevato in quella sede, eccezione di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dei predetti soggetti, deceduti da epoca anteriore al deposito del ricorso in appello, giacchè la procura da loro conferita al difensore doveva ritenersi estinta, determinando la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento.

1.1 La censura è priva di pregio.

La delibata questione è stata di recente affrontata da questa Corte di legittimità che, con la pronuncia n. 152 95 del 4 luglio 2014 resa a Sezioni Unite, ha affermato il principio in base al quale "In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4".

In virtù dei principi enunciati dalla Suprema Corte, ai quali va data continuità nel rispetto del principio di nomofilachia, deve ritenersi non estinto il mandato conferito a margine del ricorso introduttivo che riguardava anche il giudizio di appello, in ragione dell'ultrattività che lo connotava.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, viene denunciato, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso, per mancata specificazione dei motivi in appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c..

2.1 Anche tale doglianza non è condivisibile.

Affinchè si configuri il vizio di omessa pronuncia, non basta, infatti, la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi in tali sensi, fra le tante, Cass. n. 10696 del 10 maggio 2007, Cass. n. 20311 del 4 ottobre 2011 cui adde, più di recente, Cass. n. 21613 del 20 settembre 2013).

2.2 Nello specifico, appare evidente che la Corte distrettuale, procedendo alla disamina delle argomentazioni addotte dai ricorrenti a sostegno dell'interposto gravame - concernenti la questione giuridica della prevalenza del giudicato rispetto allo jus superveniens di cui alla norma interpretativa della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 - abbia reputato, sia pur implicitamente, assistito dal requisito sancito dai dettami di cui all'art. 434 c.p.c. il gravame interposto dagli aventi causa dei pensionati, laddove è pervenuta al pieno accoglimento della tesi dai medesimi patrocinata.

3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 ed 11 come interpretati autenticamente della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55. Si critica la Corte di merito, per aver recepito la tesi accreditata dai pensionati secondo cui la norma di interpretazione autentica, che aveva sancito l'abrogazione della perequazione aziendale dal gennaio 1994, non aveva inciso sulla loro posizione, ormai cristallizzata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza sull'an debeatur. In particolare si stigmatizza la statuizione dei giudici del gravame per aver ritenuto fattore ostativo alla applicabilità dello jus superveniens, l'esistenza di un giudicato in ordine alla sussistenza del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico, benchè fra i giudizi (sull'an e sul quantum debeatur) non vi fosse identità di petitum e causa petendi.

Osserva infatti la ricorrente, che la pronuncia divenuta intangibile per effetto del giudicato, concerneva l'applicabilità del sistema perequativo aziendale e la sentenza definitiva riguardava l'accertamento del diritto limitatamente al periodo 1/1/94-26/7/96 (per effetto del cd. trascinamento sui ratei di pensione maturati successivamente), laddove quello attualmente in corso, riguardava il diritto di conservare detti aumenti, anche successivamente al luglio 1996. Nell'ottica descritta, doveva ritenersi pienamente applicabile la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004.

3.1 Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di durata, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 13916/2006 e le numerose successive conformi).

3.2 Con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.), e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all'esplicarsi dell'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica.

3.3 Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un'eventuale diversa espressa previsione del legislatore, intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile, vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall'esattezza della statuizione con essa resa; pertanto, sebbene l'intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8797/1995;

12701/1995; 4630/2000; 18339/2003; 1583/2010).

3.4 Del resto l'intangibilità del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius superveniens e all'emanazione di norme di interpretazione autentica, ma anche rispetto alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l'efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997;

4766/1999).

3.5 Applicando tali principi al caso che ne occupa, deve allora convenirsi che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

Nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l'interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009; 5247/15), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui sì applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale.

Ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di Interpretazione autentica e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi. Dovendosi dunque dare continuità ai precedenti di legittimità già formatisi in casi analoghi (cfr, Cass., nn. 20975/2009; 10825/2011 e da ultimo, Cass. cit. 5247/15), ed essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

3.6 Dalla infondatezza del motivo riscontrabile prima facie alla stregua dei consolidati dieta giurisprudenziali intervenuti sulla delibata questione, discende la reiezione dell'istanza di rinnovo della notifica nei confronti di S.M., erede di S. L. avanzata dalla società in sede di note illustrative.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, invero, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (vedi ex plurimis, Cass. 17 giugno 2013 n. 15106.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla insussistenza del giudicato in favore di M.T.. La ricorrente critica la decisione della Corte territoriale per aver tralasciato di considerare le censure formulate in grado di appello - specificamente riportate, per il principio di autosufficienza - che, secondo il fermo orientamento di questa Corte, va inteso quale corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione da rispettare nella stesura del ricorso per cassazione, anche qualora si denuncino errores in procedendo (vedi in motivazione Cass. S.U. 22 maggio 2012 n. 8077).

In sede di memoria di costituzione in grado di appello, la società, dopo aver puntualizzato che la M. aveva già richiesto ed ottenuto il pagamento delle differenze perequative di cui al proprio trattamento pensionistico diretto, osservava che la stessa non poteva avanzare alcuna pretesa in merito alla pensione di reversibilità rispetto alla quale non vantava alcun giudicato, non avendo essa agito, nel giudizio concernente l'an debeatur, quale titolare di pensione di reversibilità del marito R.G.. Escludeva, quindi, che il giudicato intervenuto rispetto alla sua pensione diretta, potesse estendersi a quella di reversibilità, trattandosi di giudizi autonomi che avrebbero richiesto distinti accertamenti di fatto. 4.1 Tale essendo il tenore delle difese articolate dall'istituto di credito in sede di gravame, deve ritenersi fondata la critica formulata al decisum della Corte territoriale, che ha del tutto omesso ogni pronuncia in ordine all'eccezione di insussistenza del giudicato relativo alle differenze pensionistiche rivendicate in relazione alla propria pensione di reversibilità, provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, neanche potendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, non risultando che l'eccezione non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

5. Infine, non può darsi seguito all'istanza di correzione dell'errore materiale relativo a taluni nominativi contenuti nell'epigrafe della sentenza impugnata, giacchè, nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell'art. 287 cod. proc. civ.. Tale principio "ancor più deve essere confermato" dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto art., dettata dalla sentenza della Corte Cost. n. 335 del 2004, limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall'errore (vedi Cass. 12 maggio 2005 n 9968, cui adde Cass. 7 novembre 2005 n. 21492, Cass. 30 dicembre 2013 n. 28712).

5.1 In definitiva, respinti i primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto, con assorbimento del quinto motivo, sempre attinente alla posizione di M.T., formulato in via di subordine. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, e respinge gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015
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LaPrevidenza.it, 24/08/2015

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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