venerdì, 24 gennaio 2025

Lo svolgimento di attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, preclude il diritto all'assegno di invalidità

Corte di Cassazione sez. VI Civile – L Ordinanza 24 ottobre 213 – 14 febbraio 2014 n. 3517 Avvocato Sabrina Cestari

 

La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda proposta all’Inps da un invalido volta ad ottenere l’assegno di invalidità civile, ritenendo che il beneficio non potesse spettare, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta, in quanto il ricorrente prestava attività lavorativa.

L’invalido ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte in primis riportava la norma di riferimento, ovvero l'art. 1 comma 35 della legge 247/2007, in vigore dal primo gennaio 2008, che recita:

L'art. 13 della legge 118/71 è sostituito dal seguente Art. 13 (Assegno mensile).
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all’art. 12”.

Secondo la Cassazione la norma, sia nella formulazione del vecchio art. 13 della legge n. 118 del 1971 che nel nuovo testo introdotto dall'art. 1 comma 35 della legge n. 247 del 2007,deve essere intesa nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto all’assegno di invalidità, quale che sia la misura del reddito ricavato dall’invalido attraverso l’attività prestata.

Conseguentemente il ricorso veniva rigettato.

Avvocato Sabrina Cestari

 

***

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

SEZIONE SESTA CIVILE  SOTTOSEZIONE 1

Ordinanza 24 ottobre 213 – 14 febbraio 2014 n. 3517

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LA TERZA Maura - rel. Presidente - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere - Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere - Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  ordinanza sul ricorso 10163/2011 proposto da:  C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. STAMILLA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso (comparsa di costituzione di nuovo difensore);  - ricorrente -  contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI e PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al ricorso notificato;  - resistente - avverso la sentenza n. 343/2010 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 23.6.2010, depositata il 20/07/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA; udito per il resistente l'Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

 Fatto FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da C.F. nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, (domanda amministrativa dell'8.11.2007), ritenendo che, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta prestazione assistenziale, la medesima non poteva spettare perchè il C. svolgeva attività lavorativa.

Avverso detta sentenza il C. ricorre.

L'Inps ha depositato procura.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili; Recita la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, in vigore dal primo gennaio 2008, che "La L. n. 118 del 1971, art. 13, è sostituito dal seguente Art. 13 (Assegno mensile).

1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12".

Quindi sia secondo il vecchio testo dell'art. 13, sia secondo il nuovo lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato. E' ovviamente irrilevante, al cospetto della norma di legge, il contenuto del messaggio dell'Inps.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese in assenza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014

 

(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 10/03/2014

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