Cassazione sezione lavoro, sentenza 10.9.2010 n. 19349
Con ricorso depositato in data 27.6.2003, la xx spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14.1.2003, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di M. P., invalido avviato al lavoro presso la convenuta, intesa ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate tra la data della sospensione (in attesa del pronunciamento del collegio medico di cui “infra”) ed il reinserimento in servizio. Il lavoratore era stato avviato ad accertamento medico presso la competente ASL per verificare la di lui utilizzabilità presso l’impresa, a sensi della L. n. 468 del 1968, art. 20; dopo un lungo ritardo, la commissione medica aveva ritenuto il M. inidoneo alla mansioni di manovale, ma tuttavia utilizzabile in mansioni sedentarie. Il Tribunale aveva ritenuto tale decisione “favorevole” al lavoratore: di qui in diritto alle retribuzioni “medio tempore”. La xx insisteva altresì per la condanna della ASL al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento amministrativo....
LaPrevidenza.it, 21/09/2010
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