sabato, 21 settembre 2024

La Cassazione conferma che l'assegno di invalidità civile non può essere riconosciuto agli ultrasessantacinquenni stante l'alternativo beneficio della pensione sociale

Cassazione civile sez. VI sottosezione L, Sentenza 5.2.2014 n. 2645

 

La Corte di Appello aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, ex art. 13 legge n. 118/1971, condannando l'Inps alla corresponsione della relativa prestazione nei confronti della stessa.

L’Inps ricorreva in Cassazione, affermando che la Corte avrebbe dovuto respingere il ricorso, avendo l'interessata già compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della ritenuta acquisizione del diritto all'assegno di invalidità.

La Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento (ex plurimis Cass. n. 5640/2006), ha ritenuto il ricorso fondato.

Invero, la pensione e l'assegno di invalidità civile non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età (o comunque ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal d.lgs. n. 509 del 1988, art. 8.

La sentenza è stata conseguentemente cassata e decisa nel merito con reiezione della domanda.

Avvocato Sabrina Cestari

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LA TERZA Maura - Presidente - Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere - Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 7846-2011 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, PATTERI ANTONELLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - e contro L.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 333/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 4.3.2010, depositata il 18/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI; udito per il ricorrente l'Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza del 18.3.2010 la Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto il diritto di L.C. alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, L. n. 118 del 1971, ex art. 13, con decorrenza dal 1.10.2005, condannando l'Inps alla corresponsione della relativa prestazione.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps affidandosi ad un unico motivo. La L. non ha svolto attività difensiva. Il Ministero ha depositato "atto di costituzione".

3. Con l'unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 8, L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13 e 19, L. n. 335 del 1995, art. 3 sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto accogliere la domanda diretta al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, avendo l'interessata già compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della ritenuta acquisizione del diritto all'assegno di invalidità (1 ottobre 2005). 4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, poichè questa Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. n. 5640/2006) che la pensione e l'assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età (o comunque ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8.

5.- Nella specie, l'interessata aveva già superato il sessantacinquesimo anno alla data in cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'insorgenza del diritto all'assegno di invalidità.

In conclusione il ricorso deve essere accolto. La sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito con conseguente reiezione della domanda proposta dalla signora L..

Quanto alle spese si reputa equo compensare quelle dei gradi di merito stante l'esistenza di esiti alterni mentre quelle del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della resistente L. non sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per esonerare la parte soccombente dal pagamento.

Diritto

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da L.C. con il ricorso introduttivo della lite. Compensa tra le parti le spese di primo grado e di appello e condanna la L. al pagamento di quelle del presente giudizio liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi. Oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014

(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 03/03/2014

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