Diritto degli enti di ricerca - La qualifica di Primo Tecnologo è equiparata a quella di Dirigente dello Stato
Tar Lazio, Sez. I, Sentenza 7.6.2013 n. 5747
Di particolare interesse la sentenza n.5747 del 7 giugno 2013 con cui il TAR Lazio- Roma prima sezione, si è espresso in merito alla equiparazione tra primo tecnologo e dirigente dello Stato. Tale pronuncia, nasce dal ricorso proposto da un candidato "risultato solo idoneo alla selezione per dirigente", contro l'AGCOM (Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni) e nei confronti del vincitore del concorso con competenze in materia di contabilità. Il bando prescriveva, tra i vari requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione alla partecipazione della procedura concorsuale, " l'aver maturato almeno otto anni di esperienza nei settori del bilancio e contabilità delle amministrazioni pubbliche organizzazione e procedure, programmazione e pianificazione, trattamento economico del personale, supporto alle attività di controllo interno, controllo di gestione e controllo strategico: - come dirigenti in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie sopra elencate". Ebbene il ricorrente aveva sostenuto che il vincitore non fosse in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e, in particolare, degli otto anni di pregressa esperienza dirigenziale, avendo svolto invece l'attività di dirigente tecnologo e primo tecnologo presso un ente di Ricerca. Di particolare interesse la motivazione della prima sezione del TAR Lazio, atteso che in primo luogo, i giudici fanno notare come sia lo stesso D.P.R. n. 171/1991 ( recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione) ad equiparare il "dirigente tecnologo" alla qualifica di "dirigente generale" ed il "primo tecnologo" al "dirigente di I fascia". Peraltro prosegue il Collegio- tali tabelle di equiparazione, risultano espressamente richiamate in occasione di pareri espressi dalla Funzione Pubblica, dal Direttore dell'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni e dal Ragioniere Generale dello Stato . Infatti nella nota ( cfr.prot. n. 111252/2002) -sottolinea il TAR- si afferma che "con il D.P.R. n. 171 del 1991, fu fissata una tabella di equiparazione fra le qualifiche dirigenziali del personale dello Stato e le analoghe qualifiche degli enti di ricerca, nella quale il grado di "Dirigente di ricerca" è stato uniformato a quello di "Dirigente generale" (ora dirigente incaricato di funzioni di livello generale) statale. Peraltro, pur tenendo conto delle modifiche legislative successivamente intervenute in materia (che, tra l'altro, hanno ridotto da tre a due i gradi della Dirigenza statale), si ritiene che l'equiparazione stabilita dal citato decreto presidenziale fra le allora qualifiche di dirigente generale dello Stato e di dirigente di ricerca, possa considerarsi tuttora valida ai fini di che trattasi"; in senso conforme va menzionata,ad avviso del collegio anche la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ( cfr.prot. n. 4116/4/NIG del 27 dicembre 2002), che reca testualmente "si ritiene, pertanto, che erroneamente codesta Amministrazione abbia equiparato alla categoria D3 il personale con profilo di Primo Tecnologo del livello professionale, trattandosi di qualifica caratterizzata da specifica professionalità da equiparare, ai sensi del D.P.R. 171/1991, alla qualifica di Dirigente Superiore (ex II qualifica dirigenziale del comparto Enti Locali), ora confluita nell'unica qualifica di Dirigente"]. D'altra parte-secondo i Giudici amministrativi- la natura dirigenziale della qualifica di "primo tecnologo" risulta pienamente dalla specificazione delle funzioni attribuite al personale inquadrato in tale qualifica secondo quanto previsto dall'allegato 1 al D.P.R. n. 171/1991, secondo cui "il primo tecnologo" si caratterizza per "capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali".Si tratta, infatti, di profili in grado di caratterizzare funzioni di carattere dirigenziale avuto riguardo alla autonomia decisionale ed al potere di coordinamento. Il sistema di classificazione professionale del complessivo comparto in questione risulta, quindi, disciplinato dal regolamento di recepimento degli accordi previsti dalla legge-quadro sul pubblico impiego ed appare confermato nei suoi tratti essenziali anche all'esito del processo di privatizzazione che ha investito l'intero ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Non v'è dubbio, quindi-conclude il Collegio- che la qualifica di "primo tecnologo" risulti equiparata a quella di dirigente delle Amministrazioni dello Stato.
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 16/01/2014