mercoledì, 14 ottobre 2026

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Cgce, 15.7.2010 C-256/09

 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori o cautelari – Riconoscimento ed esecuzione»

Dalla decisione di rinvio risulta che verso la metà del 2005 la sig.ra Purrucker si era trasferita in Spagna con il sig. Vallés Pérez. Essa dava alla luce due gemelli, nati prematuramente nel maggio 2006. Il maschio, Merlín, poteva lasciare l’ospedale nel settembre 2006, mentre la femmina, Samira, poteva farlo solamente nel marzo 2007, a causa di complicazioni sopravvenute nel frattempo.

28 In precedenza, la relazione tra la sig.ra Purrucker e il sig. Vallés Pérez si era deteriorata in quanto la sig.ra Purrucker voleva tornare in Germania con i figli mentre il sig. Vallés Pérez, inizialmente, si era opposto a tale progetto. Il 30 gennaio 2007 le parti concludevano un accordo notarile che doveva essere approvato da un giudice per divenire esecutivo. Le clausole 2 e 3 di tale accordo sono formulate nei seguenti termini:

«II – Si stabilisce che i figli minori della coppia sono soggetti alla potestà genitoriale del padre e della madre, i quali sono entrambi titolari del diritto di affidamento, fatto salvo il diritto di visita di cui dispone il padre nei confronti dei figli, diritto di cui quest’ultimo può liberamente avvalersi in ogni momento e a suo piacimento, fermo restando che le parti si accordano per fissare il luogo di residenza nel modo specificato al seguente punto 3.

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LaPrevidenza.it, 23/07/2010

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