Avvocati: accolto l'appello degli abilitati in Romania. Sospesi i decreti e l'avviso MIUR per esclusione dal concorso riservato
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 21.11.2019 n. 5781
Di particolare importanza la pronuncia di accoglimento della Sesta Sez del Consiglio di Stato, dell'appello cautelare patrocinato dall'Avv.Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore degli specializzati sul sostegno che ha revocato la ordinanza di rigetto n.5615 del Tar Lazio Sez. III Bis che aveva ritenuto non sussistente il fumus boni iuris.
Contrariamente a quanto disposto dal TAR Lazio, il Collegio della Sez.VI del Consiglio di Stato con ordinanza n.5781 del 21 novembre 2019 ha accolto invece le richieste di sospensiva del ricorso introduttivo dall'Avv. Maurizio Danza per l'annullamento e riforma dell'ORDINANZA N. 5615/2019 del TAR Lazio sez. III BIS, con cui era stata respinta la richiesta cautelare di sospensione dell' avviso MIUR n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto delle istanze di riconoscimento della specializzazione sul sostegno in Italia ; dei decreti individuali di rigetto e di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/201 disposti dalle USR sulla base dell'avviso n 5636 del 2 aprile 2019 .
Il Consiglio di Stato ha motivato l'accoglimento sostenendo che " le questioni di fatto e di diritto implicate nella presente controversia (relativa alle condizioni giuridiche per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Romania) richiedono approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare"; il Collegio ha aggiunto altresì che "in considerazione del carattere seriale della presente controversia e della necessità di verificare con piena cognizione se la formazione somministrata ai ricorrenti corrisponda a quella certificata dall'omologo Ministero dell'Educazione rumeno per i propri cittadini e se il meccanismo europeo di riconoscimento dei titoli professionali per l'accesso a una professione regolamentata sia stato correttamente applicato dall'Amministrazione italiana, e che dunque va disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; Ha infine stabilito che le spese dei due gradi del giudizio cautelare vanno compensate.
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Pubblicato il 22/11/2019 N. 05781/2019 REG.PROV.CAU. N. 08441/2019 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8441 del 2019, proposto da
... vari ricorrenti ... tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5615 del 2019;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l'avvocato Maurizio Danza;
Rilevato che:
- il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa degli interessati (odierni appellanti) al riconoscimento in Italia all'insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni ("adeverinta") rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, in applicazione degli art. 16-22 del titolo III "libertà di stabilimento" del d.lgs. n. 206 del 2007 attuativo della direttiva comunitaria n. 36/2005 e n. 55/2013, per le classi di concorso indicate per ciascun ricorrente in atti;
Ritenuto che:
- le questioni di fatto e di diritto implicate nella presente controversia (relativa alle condizioni giuridiche per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Romania) richiedono approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare;
- in considerazione del carattere seriale della presente controversia e della necessità di verificare con piena cognizione se la formazione somministrata ai ricorrenti corrisponda a quella certificata dall'omologo Ministero dell'Educazione rumeno per i propri cittadini e se il meccanismo europeo di riconoscimento dei titoli professionali per l'accesso a una professione regolamentata sia stato correttamente applicato dall'Amministrazione italiana, va disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
- le spese dei due gradi del giudizio cautelare vanno compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
- accoglie l'appello cautelare n. 8441 del 2019, ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito; - ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r., ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito (art. 55, comma 10, c.p.a.);
- compensa le spese dei due gradi del giudizio cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Montedoro, Presidente Vincenzo Lopilato, Consigliere Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere Francesco Mele, Consigliere Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 25/11/2019