Giornalisti attivi chiamati a sanare l'AGO con obbligo di versamento di un contributo straordinario pari all'1% della retribuzione imponibile
Inps, messaggio 13.10.2023 n. 3596
Obbligo di versamento del contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI n. 27 del 23 giugno 2021. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
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1. Quadro normativo
Con la delibera n. 27 del 23 giugno 2021, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI ai sensi dell'articolo 16-quinquies , comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 31, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata formalizzata l'adozione di misure volte a mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). Tale delibera è stata approvata con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2021, data da cui è stata stabilita la decorrenza dell'efficacia delle suddette misure.
In particolare, con la delibera in esame è stato istituito, per un periodo di cinque anni, un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che concorre all'incremento del montante contributivo individuale.
Per effetto dell'articolo 1, comma 103, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° luglio 2022 sono state integralmente trasferite all'INPS le funzioni garantite, fino alla data del 30 giugno 2022, dalla gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari che, pertanto, hanno cessato la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Conseguentemente, dal 1° luglio 2022 sono iscritti all'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti presso l'INPS i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
L'articolo 1, comma 118, della legge n. 234/2021, ha, infine, abrogato il comma 2 del citato articolo 16-quinquies del decreto-legge n. 34/2019.
A seguito del mutato quadro normativo, delineato dalla legge di Bilancio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'INPGI, sollevando dubbi sulla permanenza degli effetti del provvedimento ministeriale di approvazione e ravvisando il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha ritenuto di sospendere temporaneamente l'attuazione delle misure previste con la delibera INPGI n. 27/2021 in parola, in attesa dei chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti (cfr. la circolare INPGI n. 4 dell'11 febbraio 2022).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 astrattamente efficace, compatibilmente con il nuovo assetto normativo; pertanto, ha stabilito che la delibera in questione, in relazione alla debenza del contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, debba trovare applicazione nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022[1].
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni relative alle modalità di denuncia e versamento del contributo, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, di cui alla delibera INPGI n. 27/2021, per i periodi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al versamento del contributo nella sezione del flusso UniEmens
Ai fini del versamento del contributo pari all'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, i datori di lavoro valorizzeranno, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, l'elemento a valenza contributiva :
nell'elemento indicheranno il nuovo Codice "M044",avente il significato di "Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI n. 27 del 23 giugno 2021"; nell'elemento indicheranno il valore "N"; nell'elemento indicheranno l'AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; nell'elemento inseriranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza; nell'elemento indicheranno l'importo del contributo pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all'AnnoMese.
Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento , con riferimento ai mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio (ottobre, novembre e dicembre 2023).
Si rammenta che la sezione va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all'obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice NFOR, valorizzando l'elemento con le istruzioni sopra fornite.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
3. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili del contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, di cui alla delibera INPGI n. 27/2021, per i periodi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, si istituisce il seguente conto:
FPG21119 - contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI n. 27 del 23 giugno 2021.
La procedura contabile di ripartizione di servizio all'UniEmens della gestione contributiva rileverà, al conto sopra indicato, la contribuzione di cui alle istruzioni operative per la valorizzazione del nuovo codice causale "M044", avente il significato di "Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI n. 27 del 23 giugno 2021".
Nell'Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
LaPrevidenza.it, 16/10/2023