venerdė, 06 dicembre 2024

Soppressione di Equitalia, condono su capitali esteri, partecipazione militare in Libia e recupero evasione fiscale: pubblicato il decreto legge

Decreto Legge 22.10.2016 n. 193

 

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di  esigenze indifferibili. (16G00209)

(GU n.249 del 24-10-2016)

Vigente al: 24-10-2016

Capo I  Misure urgenti in materia di riscossione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive  modificazioni;  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le esigenze di  finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente  di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per  la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione  dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettivita'  del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento  spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo  4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;  Tenuto conto altresi', per le misure da adottare per le predette  urgenti finalita', del contenuto del rapporto Italia -  Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in  particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle  imposte: problemi specifici identificati»;  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di riaprire i  termini della procedura di collaborazione volontaria nonche' di  prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere  alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che  risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai fini  dell'attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non  conformi al principio di proporzionalita';  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere  misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 15 ottobre 2016;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Soppressione di Equitalia

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia  sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle  imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia  tipologia contrattuale.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni  relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito  all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto dall'ente strumentale  di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle  attivita' di riscossione, e' istituito un ente pubblico economico,  denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto  all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle  finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente  l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi  di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale,  nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle  societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica  di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di  cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia  organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne  costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il  collegio dei revisori dei conti. 
4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia  delle entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due componenti  nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti  del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o  rimborso spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi,  indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la  determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti  pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di  garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita'. Lo  statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di  consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi'  promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato  di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo  statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano  l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e  consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio  dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il  comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale per la  razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi di  incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata  alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera  nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri  di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia  dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di  cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi  stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a  carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13,  e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di  riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300  del 1999.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle  entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile  e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini  dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto  legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i  costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai  sensi del citato articolo 9.
8. L'Ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio  dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi  dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente  puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti  davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in  rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,  l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente,  assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei  giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi  l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546 e successive modificazioni.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della  riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro  svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a  decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa'  del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,  senza soluzione di continuita' e con la garanzia della posizione  giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e'  trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo  superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle  competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita' e  imparzialita'. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e  terzo comma, del codice civile.
10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, il personale delle societa' del Gruppo  Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e'  ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente  posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale,  prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento  di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita'  di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel  rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento  delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo  nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche  dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta'  assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita' di posti  vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,  tale personale puo' essere ricollocato, previa intesa, ad altra  pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga  alle vigenti disposizioni in materia di mobilita' e, comunque,  nell'ambito delle facolta' assunzionali delle amministrazioni  interessate.
11. Entro la data di cui al comma 1:  a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni  di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale  acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta  alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al  cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a  qualunque titolo, in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta  fino a tale data;  b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia  S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e  delle finanze;  c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano  i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che  sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle  finanze. Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono  corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla ata di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al  presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove  dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal  rispettivo ordinamento.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione  fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore  dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano  annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo  59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:  a) i servizi dovuti;  b) le risorse disponibili;  c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con  particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un  approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;  d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di  economicita' della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i  servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche  mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione  fiscale;  e) gli indicatori e le modalita' di verifica del conseguimento  degli obiettivi di cui alla lettera d);  f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da parte  dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza,  dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme,  con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;  g) la gestione della funzione della riscossione con modalita'  organizzative flessibili, che tengano conto della necessita' di  specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per  tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri  oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il  risultato economico della medesima riscossione;  h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad  evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il  rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27  luglio 2000, n. 212.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione,  ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300  del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al  comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al  comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non  tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,  per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attivita' di  riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima  applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.  e' nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto  dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalita' di cui al comma 5 e  per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari  del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della  riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili,  all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.

Art. 2

Disposizioni in materia di riscossione locale

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  maggio 2017».  2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti  locali possono continuare ad avvalersi, per se' e per le societa' da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione  nazionale.  3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono  deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Art. 3

Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate puo'  utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e' autorizzata  ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai  fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione  nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre 2005, n. 248.  
2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e' inserito il  seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti,  l'Agenzia delle entrate puo' acquisire le informazioni relative ai  rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via  telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della  previdenza sociale.
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e  utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di  istituto.

Capo II  Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  sostituito dal seguente:  «Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e  ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini  dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi  trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo  giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte  le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute  e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette  doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione  relativa all'ultimo trimestre e' effettuata entro l'ultimo giorno del  mese di febbraio.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita' stabilite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  comprendono almeno:  a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;  b) la data ed il numero della fattura;  c) la base imponibile;  d) l'aliquota applicata;  e) l'imposta;  f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di  conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono  soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i  documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio  di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalita' di pplicazione della presente disposizione, anche in relazione agli  obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono  stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.».  2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  sono aggiunti i seguenti:  «Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni  periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi  termini e con le medesime modalita' di cui all'articolo 21, una  comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni  periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1  e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74,  quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento  dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.  2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono  stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la  comunicazione di cui al comma 1.  
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di  liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla  presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati  alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o  all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel  corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di  piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione  riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente,  ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste  dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21,  la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1  nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto  indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti  emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella  comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita'  previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare  eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente,  ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del  ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  indipendentemente dalle condizioni ivi previste.  Art. 21-ter (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attivita'  nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e  21-bis, e' attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento  tecnologico, un credito d'imposta pari a 100. Il credito spetta ai  soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per  l'adeguamento tecnologico e' stato sostenuto, hanno realizzato un  volume d'affari non superiore a 50.000.  2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini  delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' utilizzabile  esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e  deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al  periodo d'imposta in cui e' stato sostenuto il costo per  l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative  ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne  conclude l'utilizzo.  3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le  modalita' di cui all'articolo 21, nonche', sussistendone i  presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' attribuito,  unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito  d'imposta di 50,00. Il credito non concorre alla formazione del  reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della  produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  e' indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalita'  stabilite nel comma 2.».  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni  fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di   25, con un massimo di 25.000. Non si applica l'articolo 12 del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui  all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con una sanzione da   5.000 a 50.000».  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a  decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:  a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle  societa' di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono  attivita' di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7,  dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 605, e' soppressa;  b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle  prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro  Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui  all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  sono soppresse;  c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di  febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore  aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta  sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e  il 30 aprile»;  d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  sono apportate le seguenti modificazioni:  1) sono abrogati i commi da 1 a 3;  2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle  seguenti: «al comma 4».  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle  comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2017 e successivi.  6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le  seguenti modifiche:  a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione  elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi  di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che  effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite  distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni  che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli  apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali  tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e  l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli  operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile  2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori  automatici.»;  b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande  distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia' esercitata entro il 31  dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».
7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 4:  1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un  deposito I.V.A.»;  2) la lettera d) e' abrogata;  b) il comma 6 e' sostituito con il seguente:  «6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della  loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione  nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta  agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la  base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo  all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto  dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano  formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore  relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non  gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di  servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la  giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal  soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto  di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente  responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui  all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di  estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel  registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi  dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della  ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento  dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della  facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui  all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29  dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente  all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.  Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti  periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e' tenuto  solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui  l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un  soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1,  primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in  mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la  sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471  e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto  esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni  introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto  intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve  l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con  la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla  annotazione della variazione in aumento nel registro di cui  all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento  alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese  successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia  delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di  attuazione delle presenti disposizioni. Fino all'integrazione delle  pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie  fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti  in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati  relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai  fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il  gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di  importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.; le  modalita' di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di  cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del  direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con  il direttore dell'Agenzia delle entrate.».  c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «E' valutata ai  fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del  gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del  presente articolo.»;
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1°  aprile 2017.

Art. 5

Dichiarazione integrativa a favore

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai  seguenti:  «8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando  l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei  redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei  sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od  omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di  un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di  un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore  credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le  disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a  quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la  dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive modificazioni.  8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal  maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8  puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione  oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine  prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al  periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo  precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per  eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo  d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la  dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo  d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e'  indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito  risultante dalla dichiarazione integrativa nonche' l'ammontare  eventualmente gia' utilizzato in compensazione.»;  b) nell'articolo 8:  1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9»  sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;  2) sono aggiunti i seguenti commi:  «6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando  l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni  dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per  correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano  determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,  comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di  una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva  dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui  all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per  il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i  termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla  maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui  al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta  successivo puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione  periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in  compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.  241 del 1997, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e'  presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui  all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  son apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono  sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma  6-bis»;  b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite  dalle parole: «ai soli elementi».

Art. 6

Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti  della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono  estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali  carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo  al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di  quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di  cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 602 del 1973:  a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di  capitale e interessi;  b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di  rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso  delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore  manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di  avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla  data di entrata in vigore del presente decreto, apposita  dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che  lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet  nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in  vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica  altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,  entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di  giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la  dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che  hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'  quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di  ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari  ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle  somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15  dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15  marzo 2018.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento  dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato  dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e  b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i  termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi  oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo  complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non  determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della  riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non  puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al  comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il  recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente  della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del  presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero  iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi  amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione  della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di  recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si  sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia  stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia'  emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si  applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere  effettuato:  a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente  indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;  b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione  e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il  debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita'  previste dalla lettera a) del presente comma;  c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere  esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente,  anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente  della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati  al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino  adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31  dicembre 2016. In tal caso:  a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da  versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto  esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e  interessi inclusi nei carichi affidati, nonche', ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di  aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle  spese di notifica della cartella di pagamento;  b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le  somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di  sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di  interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni  e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;  c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini  della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere  precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al  comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia'  integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per  beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare  la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi  affidati agli agenti della riscossione recanti:  a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del  Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione  2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta  sul valore aggiunto riscossa all'importazione;  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi  dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;  c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei  conti;  d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito  di provvedimenti e sentenze penali di condanna;  e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della  strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le  disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli  interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente  della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle  proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote  discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in  via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre  2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di  definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il  versamento.  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al  comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la  disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 7

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e  norme collegate

1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227, e' aggiunto il seguente articolo:  «Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione  volontaria). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente  articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della  procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da  5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta  l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per  interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste  dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i  documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,  lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.  Alle istanze presentate secondo le modalita' stabilite con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano  gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo  1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive  modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del  decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con  modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto  compatibili e con le seguenti modificazioni:  a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;  b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio  2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui  all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre  2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai  sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle  imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi  relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le  annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30  giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi  dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del  comma 5 del predetto articolo 5-quater;  c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai  sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla  presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente  decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta  antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche', per  quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla  fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o  quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva  2009/65/CE, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima  oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei  redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse  informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di  accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento  in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte  corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per  il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data  di presentazione dell'istanza;  d) limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione  volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste  dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se  commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto  all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del  versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle  lettere e) e f);  e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al  versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte,  ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro  il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista  dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in tre  rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima  rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento  delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo  precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e  5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni  da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui  all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui  redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta  regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli  immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie  all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga  all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai  fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le  disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4,  comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in  materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie  previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19  giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre  2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del  1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies del  presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto  dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia  delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di  collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite posta  elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208;  f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al  versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e)  o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente,  l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria  di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle  imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi  relativi alla procedura e per tutte le annualita' e le violazioni  oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31 dicembre 2018, le  disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla  data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le  somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive  modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data  fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate  nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti  dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con  adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle  somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di  irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di  dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto  entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi  dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione  prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle  rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli  fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente  articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di  legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata  previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica  certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la  ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma  3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;  g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:  1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al  versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017,  in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui  all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per  cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle  lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura  pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la  medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica  anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative  addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle  attivita' produttive, di imposta sul valore degli immobili  all'estero, di imposta sul valore delle attivita' finanziarie  all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;  2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al  versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una  frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali  somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e  alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di  generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per  cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il  versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla  lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme  ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente  lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;  3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al  versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una  frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se  tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla  fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili  di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale  al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo  restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure  previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero  delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della  presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;  4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al  versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da  versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in  compensazione;  h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo  5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di  dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo  5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti  all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli  Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi'  se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che  consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo  26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni  predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente  articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di  informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax  Information Exchange Agreement (TIEA);  i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli  articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227  al fine di far emergere attivita' finanziarie e patrimoniali,  contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo  5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e' punito  con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo  5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilita'  degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e  dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e  successive modificazioni.  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non  si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma  2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste  dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non  opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e  2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.  3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria  prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le  violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui edditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle  imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni  relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al  30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati  nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti  destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano  adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014,  come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione  volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i  contribuenti:  a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una  dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non  deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti  dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;  b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei  documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un  notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito  verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori  oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;  c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei  documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al  portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, su una  relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i  professionisti e intermediari che assistono i contribuenti  nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano  fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del  riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A  tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata  verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e  circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore  oggetto della procedura».  4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e'  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto.  5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:  «17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione  all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei  mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli  italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta  agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli  relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri  non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e i criteri  per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del  direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi  dall'entrata in vigore della presente disposizione.  17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma  17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia  delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone  fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani  residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della  formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale  mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di  cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno  1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990, n. 227.».

Capo III

Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8

Finanziamento Fondo occupazione

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 592,6 milioni di euro, anche  ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di  cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.  92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo  periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede  mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno  2016, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente  le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti  di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione  del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa.

Art. 9

Partecipazione di personale militare alla missione di supporto  sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro  17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione  di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e  alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support  Mission in Libya (UNSMIL).  2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:  a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3,  commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e  all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;  b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi  1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4,  commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197;  c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5,  commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 10

Finanziamento investimenti FS

1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e  400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di  programma - Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete  ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE  nella seduta del 10 agosto 2016 si e' espresso favorevolmente e'  aggiornato con dette disponibilita' ai fini della sua approvazione.  2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di  servizio con RFI sono destinate al contratto 2016 - 2020 in corso di  perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10  agosto 2016.

Art. 11

Misure urgenti per il trasporto regionale

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su  ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e'  attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel  limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai  propri debiti verso la societa' EAV s.r.l., riguardanti esercizi  pregressi per attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV  sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo  precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per  essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto  vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al comma  2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico  della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui  all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale  della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di  ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza  della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad  acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che  prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a  tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori,  ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di  accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle  esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione  delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti  nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni  costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le  successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli  effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino  alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad  applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico  regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia  S.p.a., e' attribuito alla medesima regione un contributo  straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per  l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro  per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del  Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020. Le predette  risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario,  degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.

Art. 12

Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri  di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di  600 milioni di euro nell'anno 2016.  2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni  che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello  stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un  apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e  garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo  sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con  le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, sono definite le modalita' di riparto ai comuni interessati  delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500  euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della  disponibilita' del fondo.

Art. 13

Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione  e lo sviluppo dell'agroalimentare

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23  dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni di euro per  l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere  individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo  nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020» a titolarita' del  Ministero dello sviluppo economico.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole,  e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in  favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo  2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito,  nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai  regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del  18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23  dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che  operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella  produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il  comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA e'  autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del  regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27  dicembre 2002, n. 289.».

Art. 14

Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3  dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive  modificazioni, e' incrementato di 30 milioni.

Capo IV  Disposizioni finanziarie e finali

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di  4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per  l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020.  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13,  14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di  euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di  4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per  l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini  della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si  provvede:  a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante  riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle  missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei  Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;  b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di  euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a  2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante  corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni  di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione  competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre  il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione  avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui  pertinenti capitoli di spesa.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio  dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia  e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
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LaPrevidenza.it, 24/10/2016

VIVIANA RITA CELLAMARE
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