mercoledì, 04 dicembre 2024

Redditi e patrimoni ai fini ISEE, i nuovi criteri della DSU

Inps, messaggio 20.9.2019 n. 3418 - Nota di Giovanni Dami

 

Con messaggio 3418 del 20/9 u.s. l'Inps, alla luce dei nuovi interventi normativi con particolare riferimento all'ultimo (art. 7. D.L. 101/2019) evidenzia alcuni aspetti innovativi circa la DSU che, a fare data del 1° gennaio 2020 sarà valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.


Per quanto attiene al c.d. "puntamento dei redditi" la norma stabilisce di fissarlo al secondo anno precedente reintroducendo quanto già previsto dal D.Lgs. 147/2017.


Si registra invece una modifica per quanto riguarda l'anno di riferimento dei patrimoni a partire dal 1° gennaio 2020. In questo senso si chiarisce che sia i redditi che i patrimoni vengono uniformati al secondo anno precedente.


A puro titolo esemplificativo per una DSU presentata nel 2020 si prenderanno come riferimento redditi e patrimoni del 2018.


In sintesi le DSU presentate nel 2019 avranno validità fino alla fine del corrente anno restando inalterate le vigenti disposizioni in materia (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31.12 dell'anno precedente). Per quelle presentate dal gennaio 2020 saranno osservate le nuove norme sia per il puntamento dei redditi che dei patrimoni (secondo anno precedente) mentre per la validità, come dianzi ricordato sarà osservato il termine dell'anno solare al 31.12 di ogni anno.


(Giovanni Dami)


***


Nel corso dell'anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.

Da ultimo, l'articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all'articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017.

In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l'anno solare.

Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all'aggiornamento all'anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre.  Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l'anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU "sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente", ne deriva che l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell'anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente).

Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito.



Il Direttore generale vicario

Vincenzo Damato
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LaPrevidenza.it, 26/09/2019

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