martedì, 13 ottobre 2026

Nullità della cartella per carenza di notifica dell'atto di accertamento

Cassazione civile sez. trib., sentenza 11.12.2012 n. 22585

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

Sentenza 11.12.2012 n. 22585

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 20782-2006 proposto da:  J.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato DELLARCIPRETE ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;  - ricorrente -  contro AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE;  - intimato - avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 18/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

 Fatto 

Con sentenza n. 34/32/05 depositata il 18.5.2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto da J.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Invim, dell'importo di Euro 2472,49, non avendo la ricorrente ottemperato all'obbligo, incombente su di essa, di produrre copia integrale dell'atto impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 impedendo al Collegio di esaminare la tempestività dell'atto impugnato e di sindacare il contenuto dello stesso.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che non poteva essere accolta la richiesta di parte di acquisire tale documento, richiedendolo all'Ufficio.

La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 165 e 74 disp. att. c.p.c., non risultando essere stata allegato con il ricorso introduttivo, l'atto impugnato, dichiarando di non essere in grado di produrre altra copia della cartella in contestazione;

b) nullità della cartella per inesistenza della notifica del relativo atto di accertamento;

c) in via subordinata, prescrizione del diritto dell'Ufficio, in quanto l'avviso di liquidazione risulta notificato il 29/2/1990, oltre 10 anni dalla notifica della cartella contestata, in mancanza di atti interruttivi.

La Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La contribuente presentava memoria.

Con l'ordinanza in data 13.5.2008 questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La certificazione in data 18 ottobre 2009 della Cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 144 bis disp. att. c.p.c., attesta che tutt'oggi dall'esame del fascicolo e del registro informatico degli atti depositati non risulta, nei termini indicati con ordinanza, il deposito dell'atto di rinnovo notifica indicato come da provvedimento emesso da codesta Corte nella camera di consiglio del 13/5/2008 e notificato il 26 e 2008", nè successivamente risulta depositato, sia pure tardivamente l'atto di rinnovo della notifica.

Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi di in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 de 14/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13285 del 05/10/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3497 del 10/04/1999; Cass. 18/10/1997 n. 10246;

24/6/1997 n. 5633).

Nessun provvedimento va pronunciato in ordine alle spese in quanto l'intimata non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012

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LaPrevidenza.it, 15/12/2013

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