mercoledì, 04 dicembre 2024

Legittima l'esenzione dalle tasse automobilistiche per il disabile con accompagnamento in presenza di verbale privo delle minorazioni di cui è portatore

Cassazione civile sez. VI, sentenza 5.6.2017 n. 13967

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE  SOTTOSEZIONE T  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore - Presidente - Dott. MANZON Enrico - Consigliere - Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere - Dott. VELLA Paola - Consigliere - Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:  ORDINANZA sul ricorso 14255-2016 proposto da:  F.P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - REGIONE LAZIO; - intimata - avverso la sentenza n. 6581/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONA1,E di ROMA, depositata il 10/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l'ente impositore non ha spiegato difese scritte, la contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a un rigetto dell'istanza di riesame del diniego di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, lamentando la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 30 e della L. n. 449 del 1997, art. 8 nonchè dell'art. 92 c.p.c. in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto legittimo tale rigetto, per la mancata specificazione delle minorazioni di cui era portatrice la contribuente, per poter usufruire del beneficio richiesto, pur in presenza del riconoscimento di una situazione di invalidità al 100% e della fruizione dell'indennità di accompagnamento. Inoltre, la contribuente ha ritenuto erronea la sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite, attesa la non temerarietà dell'azione promossa, alla luce degli elementi istruttori acquisiti. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che seguono.

La L. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7, così dispone: "Le agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo". Dalla norma emerge con chiarezza che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è una condizione che deve caratterizzare la disabilità psichica o mentale che è il presupposto che fonda l'esenzione dal pagamento del bollo auto prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 8, u.c.. Tuttavia, nella specie, non risulta chiara quale sia la causa che nella specie fondi la richiesta di esenzione del soggetto, e cioè se questi sia affetto da handicap psichico o mentale di gravita tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o se si tratti di un invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni.

Il secondo motivo è infondato, in quanto, alla luce del principio della soccombenza, la decisione di compensare parzialmente o totalmente le spese di lite è una decisione discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Cassazione, se non nelle ipotesi di violazione dei suoi presupposti (art. 92 c.p.c., comma 2), non ricorrenti nella specie e neppure dedotti dalla parte.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, verificando la sussistenza della patologia invalidante e se questa legittima l'esenzione fiscale anche alla luce del contenuto della sentenza del giudice del lavoro.

Diritto 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017
Invia per email

LaPrevidenza.it, 06/03/2018

DAVIDE BOZZOLI
mini sito

Via Larga Castello N. 4 , 40061, Minerbio (BO)

Telefono:

0513511350

Cellulare:

3470530120

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

diritto civile

GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale