mercoledì, 04 dicembre 2024

La esenzione IRPEF delle pensioni delle vittime del dovere

Approfondimento

 

La materia delle Vittime del dovere è di grande attualità in forza della innovativa riforma del 2005 che ha riguardato tale meritoria figura , storicamente assai risalente (1).

Nel 2005 l'art. 1 commi 562 e ss. l. 266/05 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R. 243/2006) il Legislatore da una parte ridisegnava retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di Vittime del Dovere, sia disciplinando ex novo la figura della Vittima del dovere in senso stretto sia creando ex novo quella dei "soggetti ad essi equiparati", intendendo attribuire ad ambedue i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, con norma che prefigurava la "progressiva estensione" dei benefici:

Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006

Da una parte l'art. 1 l comma 563 l. cit. costruiva ex novo la nozione di Vittime del Dovere, estendendola soggettivamente (non più solo i soggetti menzionati nel vecchio art. 3 l. 466/80, ma in generale anche tutto il pubblico impiego) ed oggettivamente (aggiungendo fattispecie tipiche, prima limitate solo a operazioni di soccorso, repressione criminalità, ordine pubblico) rispetto alla previgente nozione.

Dall'altra il comma 564 completava il sistema creando la categoria dei "soggetti equiparati alle vittime del dovere", che sono coloro che abbiano perso l'integrità fisica in casi diversi da quelli, ritenuti ex se pericolosi dal Legislatore e contemplati dal comma 563, ossia in ogni tipo di missione, purchè comandata o autorizzata, che si riveli o diventi più pericolosa della norma per la sussistenza di "particolari condizioni ambientali e operative":

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative

Il successivo regolamento di attuazione (DPR 7 luglio 2006, n. 243 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183) all'art. 1 comma a conteneva una prima enumerazione dei benefici estesi con la decorrenza indicata poi dall'art. 4:

Il procedimento di estensione continuava nel tempo con vari interventi normativi (es., art. 2 comma 105 l. 244/07). Nel 2017 entrava in vigore una disposizione che estendeva anche un ulteriore beneficio, la esenzione Irpef delle pensioni spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

Ciò, in virtù dell'art. 1 comma 211, l. 232/16 (entrata in vigore appunto il 01.01.2017), del seguente letterale tenore

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Purtroppo, di lì a poco l'Inps (sostituto di imposta per i pensionati) avrebbe una preso posizione singolare, con il Messaggio Inps 9-03-2017 n. 1412 che così si esprimeva:

Con messaggio del 26 gennaio 2017 n. 368, l'Istituto ha già fornito le prime indicazioni in materia di esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 ­ all'art.1, comma 211,.

In particolare, l'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall'imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

- alle vittime del dovere;

- alle categorie "equiparate" alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.



 Si precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall'articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Mentre, dunque, la norma prevedeva una estensione generalizzata del beneficio ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti , l'Inps stabiliva di limitare lo stesso alle sole pensioni traenti origine dall'evento lesivo: dunque, le sole pensioni privilegiate ossia quelle speciali pensioni (2) disciplinate dall'art. 67 dpr 1092/73 che spettano oggi (3) solo agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico), le uniche che il nostro ordinamento ricolleghi a uno specifico evento).

Ciò ha portato a conseguenze paradossali, con l'Inps che arriva ad emettere provvedimenti di reiezione della domanda che invita a impugnare nelle debite sedi, come se essa fosse un ente impositore quale non è, e con la giurisprudenza che, compatta, dichiara inammissibili i ricorsi in materia stante la mancata attinenza di tali "provvedimenti" alla materia pensionistica, competendo invece la materia tributaria alla Commissione Tributaria (4)

Peraltro poiché a termini del Decreto legislativo, 31/12/1992 n° 546, ossia del Codice del Processo Tributario, l'Inps non può neppure essere parte in causa nanti le Commissioni Tributarie (5) , e comunque poichè i suoi atti non sono neppure tra quelli impugnabili in commissione tributaria atto impugnabile ex art. 19 D. Lgs. 546/92 (6), l'unica strada per il contribuente è formulare istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate, la quale, peraltro, sta prendendo la prassi di chiedere all'Inps se sia vero che la pensione della vittima del dovere o del superstite sia da esentare dall'Irpef, sentendosi rispondere negativamente a termine del citato Messaggio Inps cui dunque Agenzia delle Entrate si attiene diligentemente, e che ha prodotto, dunque il singolare effetto di indurre l'Agenzia delle Entrate a respingere le istanze di rimborso dei pensionati citando proprio l'avviso del sostituto di imposta (da qui, corposo contenzioso già in corso).

La tesi sostenuta dall'Inps, e dunque anche dall'Ufficio, è assurda, laddove si tenga conto che la disposizione estesa alle vittime del dovere prevede un beneficio che è soggettivo, ed è destinato ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che la norma limiti tale beneficio a una qualche forma di pensione (privilegiata, o meno, direttamente legata all'evento, o meno).

L'art. 3 comma 2 l. 206/04 contiene infatti una disposizione che individua una categoria di soggetti (al tempo, le sole vittime del terrorismo) che godono appunto soggettivamente di esenzione dalla imposizione fiscale sul o sui trattamenti pensionistici di pertinenza.

Il fatto che la disposizione in questione valga su ogni tipo di pensione di pertinenza della Vittima che ne sia destinataria (da lavoro, di anzianità, di vecchiaia, diretta o indiretta, derivante da rapporto di lavoro autonomo, privato o pubblico) e anche su più trattamenti se di spettanza, era stato da tempo chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate al tempo della attribuzione del beneficio alle Vittime del Terrorismo, quando con risoluzione 453/E in data 1 dicembre 2008, che si espresse come segue:

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 sono stati introdotti, ovvero ampliati, numerosi benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti. In merito ai benefici pensionistici e previdenziali, l'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, tra l'altro, a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente mentre, per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai suddetti trattamenti pensionistici, il successivo comma 2 dispone l'esenzione dall'Irpef. Con la risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008, la scrivente, in risposta ad un quesito posto dall'ente previdenziale INPS, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del citato beneficio fiscale. In particolare, l'interpello scaturiva dalla richiesta di un genitore, superstite di una vittima del tragico evento terroristico di..., titolare di più trattamenti pensionistici diretti, di poter ottenere l'esenzione dall'IRPEF in relazione a tutte le erogazioni percepite. L'INPS aveva chiarito, nel quesito, che nei casi di soggetti titolari di più trattamenti diretti, il beneficio relativo all'aumento figurativo di dieci anni veniva attribuito una sola volta in relazione al trattamento diretto che comporti per il beneficiario il trattamento più favorevole, sia in termini di importo di pensione che di regime fiscale. 

In esito al quesito, la scrivente, sulla base della considerazione secondo cui i benefici fiscali e previdenziali sembrano essere intimamente collegati dalla norma, ha ritenuto che l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'articolo 3 comma 2, torni applicabile unicamente al trattamento pensionistico in relazione al quale è stato riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni. Una serie di istanze e sollecitazioni pervenute ha indotto, peraltro, questa Direzione Centrale a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla problematica sopra menzionata. La formulazione letterale del richiamato articolo 3, comma 2, in effetti, legittima l'interpretazione restrittiva accolta dalla risoluzione citata, atteso che, nel prevedere l'esenzione dall'IRPEF, il legislatore richiama espressamente la pensione maturata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (ossia, apparentemente, quella rispetto alla quale si beneficia dell'aumento contributivo). Un'analisi più approfondita, peraltro, suggerisce di procedere attraverso un approccio di carattere logico-sistematico che tenga in considerazione il complesso dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e le finalità concretamente perseguite. In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 3 comma 2, non può prescindersi dalla valutazione della ratio legis sottesa alla normativa di cui alla legge n. 206 del 2004, individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici. Anche le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno confermato, d'altra parte, la volontà delle istituzioni politiche di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in esame. In tale ottica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato sull'argomento la direttiva del 27 luglio 2007 che ha fornito l'interpretazione autentica di alcuni aspetti della normativa citata, tenendo conto, ai fini dell'attuazione delle norme, della particolare meritevolezza della categoria beneficiaria delle provvidenze. Si rammenta che, per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l'attribuzione della maggiorazione di dieci anni di versamenti contributivi, la Direttiva, superando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l'intera pensione e non solo la quota parte dell'importo riconducibile alla predetta maggiorazione (7)

Ciò premesso, in coerenza con la ratio sopra esposta e con l'indirizzo interpretativo fornito dalla direttiva, la scrivente è pervenuta al convincimento che il riferimento al termine "pensione", di cui al richiamato articolo 3 comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004. 

Analogo approfondimento è stato, del resto, svolto dall'INPS, che con la circolare dell'11 novembre 2008 n. 98, modificando la precedente posizione, ha ritenuto che i benefici di natura previdenziale di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, competano in relazione a tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dai soggetti beneficiari. Per i sopra esposti motivi, la scrivente esprime il convincimento che l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario. In tal senso deve intendersi revocata la richiamata risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008.

Dunque, con riferimento alla prima categoria inizialmente individuata dei beneficiari della esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 l. 206/04, è pacifico da anni che l'art. 3 comma 2 l. 206/04 debba comportare, per chi ne goda, l'esenzione Irpef della pensione o anche delle pensioni (8), se glie ne spettano più, di pertinenza, e ciò per intero, e non su una quota (al tempo ci si pose il problema se essa spettasse solo sull'aumento contributivo che separatamente la 206 (9) assicura alle Vittime del terrorismo). La stessa, identica disposizione come detto è stata però recentemente estesa alle Vittime del Dovere e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 1 comma 211, l. 232/16, che inequivocabilmente ha statuito:

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Il fatto che espressamente la norma estenda ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi rende palese il fatto che quanto vale per le pensioni delle vittime del terrorismo e loro superstiti, ossia la esenzione Irpef del o dei trattamenti di pensione, diretti e indiretti, di ogni tipo, valga dal 01.01.2017 anche per le vittime del dovere quale è il ricorrente, come diritto correlato soggettivamente a tale status.

La norma quindi non parla di pensioni privilegiate o di altro tipo, ma si riferisce ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti (10), senza che dunque esista alcuna limitazione espressa.

Si aggiunga che in effetti inizialmente alle vittime del terrorismo spettava l'esenzione Irpef solo a termini dell' art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, che sempre inizialmente prevedeva esenzione fiscale per due tipi di pensioni privilegiate: essa infatti (11) si riferiva a:

10  Sulla identificazione dei familiari superstiti delle vittime del dovere che possono avere diritto, si veda Cass. Sez. Un., 22753/18;

11 "5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. 

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.  - i soli trattamenti speciali di reversibilità (che ai sensi dell'art. 93 d.p.r. 1092/73  "Trattamento speciale" competono "Alla vedova e agli orfani minorenni del  dipendente deceduto per fatti di servizio")  - E ai trattamenti privilegiati diretti di prima categoria con superinvalidità:

La successiva norma dell'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 ha invece generalizzato il beneficio per vittime del terrorismo e loro superstiti, come detto senza alcuna limitazione a una o più pensioni, o alla sua natura privilegiata o meno.

Era ovviamente normale che ciò avvenisse, poiché si può essere vittima del terrorismo anche se non si è militare o tutore dell'ordine (si rinvia ad esempio alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.07.07 ove si sofferma anche sulle modalità di attribuzione dei benefici previdenziali ai liberi professionisti).

Ovviamente l'estensione dei benefici stessi ad una altra categoria (12), quella che l'art. 1 comma 562 definisce "le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564" non poteva che avere la stessa portata, in assenza di qualunque elemento nella norma di estensione che potesse avere limitato il beneficio a una qualche tipologia di pensione, foss'anche la privilegiata.

Del resto anche il Dossier 155 riferito al comma 211 reperibile sugli atti del Senato senato.it - Legislatura 17ª - Servizio del bilancio - Dossier n. 155 così precisa 

Comma 211 (Trattamenti pensionistici vittime del dovere e familiari superstiti) Il comma aggiunto in sede di esame parlamentare prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206(225) , in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (IRPEF). La RT evidenzia che la disposizione è volta ad estendere, alle fattispecie in esame, la non imponibilità ai fini IRPEF già prevista per i trattamenti economici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Sulla base dei dati forniti dall'INPS risultano erogazioni a favore dei soggetti indicati per un ammontare pari a complessivi 32,3 mln di euro di imponibile su cui sono applicate ritenute per 7,7 mln di euro. ...Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la specificità della disposizione applicabile a soggetti per i quali gli importi in termini di redditi e di relative ritenute sono stati puntualmente forniti dall'INPS che è l'ente erogatore di detti trattamenti.

Il fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia finito per adagiarsi sulle valutazioni apodittiche del sostituto di imposta non depone in effetti a vantaggio del legittimo contraddittore, anche perché, almeno a quanto risulta, in materia tributaria vige stretta riserva di legge (art. 23 Cost.: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"). Poiché una circolare Inps non può essere considerata legge, ci si attende che l'Agenzia delle Entrate provveda ad applicare quella, in difetto confidando nel fatto che le Commissioni Tributarie rimedino a tale paradossale situazione.

***


Note


1) Cfr. art. 14 del regio decreto-legge  13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della  legge  22  gennaio  1942,  n. 181, la Legge Ordinaria n. 116 del 10/02/1953, “Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizione a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere”; la Legge 27 ottobre 1973, n. 629 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 281). - Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia”, Legge 13 agosto 1980, n. 466 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 230). - Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”;

2) Che presuppongono i requisiti della contrazione di una infermità SI dipendente da causa di servizio e ascrivibile a tabella A l 915/78 e succ. modd.

3) Per il personale civile statale, la pensione di privilegio è stata abrogata a decorrere dal 6 dicembre 2011 per effetto della riforma Monti-Fornero (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). Essa, però, continua a essere riconosciuta, secondo le condizioni previste dalla legge, al personale appartenente alle Forze Armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico, con esclusione della Polizia Urbana che è stata assimilata al personale civile relativamente a questa fattispecie.

4) La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla pretesa di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto all’esenzione fiscale (e segnatamente dall’Irpef) relativamente al trattamento pensionistico di privilegio in suo godimento. 

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2^ App., sent. 263/2005), pronunciandosi su una fattispecie identica a quella in esame, ha affermato che “Nella controversia in esame 

non viene in questione un rapporto pensionistico, ovvero un recupero di somme indebitamente percepite o di assegni accessori al trattamento pensionistico, bensì una materia squisitamente tributaria. Infatti, la giurisdizione si determina in base alla domanda ed ai fatti che dall'attore sono posti a fondamento della stessa per stabilire la giurisdizione del giudice adito. Non c'è dubbio che trattandosi di somme dovute a titolo di imposte la materia non può che rientrare nella giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie. Peraltro, trattandosi di un trattamento privilegiato tabellare, che ha comunque una natura risarcitoria, si è in presenza di un vero e proprio reddito a fronte del quale l'Ente impositore opera a tutela degli interessi dell'Erario.”.

 

5) Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, ritenendo che la questione posta all’attenzione di questo Giudice, così come delineata dal petitum sostanziale dell’atto introduttivo, non attiene al recupero di somme indebitamente percepite o ad assegni accessori con funzione di trattamento pensionistico -come tale rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia pensionistica della Corte di conti- bensì all’imponibilità ai fini IRPEF del trattamento pensionistico in godimento, ossia alla verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all’esenzione fiscale di tale fonte di reddito.

In altri termini, la pretesa posta a fondamento della domanda involge non già il rapporto che intercorre tra il soggetto percettore di un trattamento pensionistico tabellare e l'Ente erogatore (nel caso di specie, il Ministero della Difesa), bensì il rapporto tra il soggetto percettore di tale trattamento e l’Erario dello Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare della potestà impositiva.

Ben può parte ricorrente presentare istanza di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di Irpef, mediante ritenute alla fonte, dall’ente erogatore del trattamento pensionistico e, in caso di mancato accoglimento dell’istanza ovvero di silenzio-rifiuto, rivolgersi al giudice tributario per ottenere una sentenza con cui si accerti la configurabilità o meno dell’esenzione dall’imposta sui redditi del provento da pensione.

6) Siffatta conclusione non confligge con l’orientamento consolidato della Suprema Corte (v. ex multis, Cass. SS.UU. Civ., 27.02.2013, ord. n. 4853; id. 09.06.2016, sent. n.11849; id. 27.03.2017, sent. n. 7755) secondo cui “spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni”. Invero, nell’odierna controversia, come sopra precisato, non viene in discussione “l’inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato”, tanto meno “il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo”, bensì la pretesa a vedersi riconosciuto il diritto all’esenzione da tributi del reddito derivante dal trattamento pensionistico, pretesa che, ad avviso di questo Giudice, esula dalla potestas iudicandi della Corte dei conti in quanto giudice esclusivo del rapporto pensionistico, rientrando invece a pieno titolo nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

Corte Conti, Sez. Giur. Lazio, 473/19

7) Articolo 10    Le parti.

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso 

 

 

Articolo 19      Atti impugnabili e oggetto del ricorso 

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni 2;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni 3;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 4;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest’ultimo.

 

7) il riferimento è alla DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007 (in Gazz. Uff., 2 agosto, n. 178). - Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206, che sul punto ha stabilito: “Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, e' da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi.

Cio' in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.

In tale senso non puo' non essere considerato come il comma 794 della legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con riguardo al grado di invalidita', le parole "inferiori all'80 per cento" con quelle di "qualsiasi entita". Ne consegue il venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidita' inferiore all'80 per cento, che sono, cosi', equiparate alle pensioni cui hanno diritto i soggetti invalidi in misura pari o superiore all'80 per cento e, al pari di queste, possono, pertanto, fruire dell'esenzione totale dall'IRPEF. Nei suesposti termini e', anche, il parere dell'Agenzia delle entrate.

 

8) Può accadere disponendosi sia di pensione diretta che di reversibilità, oppure ad esempio avendo avuto due posizioni lavorative;

9) Articolo 2   l. 206/04 “1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento”

 

10) Sulla identificazione dei familiari superstiti delle vittime del dovere che possono avere diritto, si veda Cass. Sez. Un., 22753/18;

11) “5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 

Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. 

 

12) Che non deriva da un lavoro ma da un servizio rilevante (cfr. SS.UU. 23300/16) può anch’essa comprendere addirittura privati cittadini, cfr. art. 1 comma 4 l. 302/90, oltre tutti i pubblici dipendenti, come anche i dipendenti della Polizia Locale che dopo la legge “Fornero” non possono più vedersi riconosciuta la PPO, limitata a militari e tutori delle forze dell’ordine ma appunto con esclusione della polizia locale, si rinvia a nota 3.

 

***

Segui LaPrevidenza.it su 

Facebook https://bit.ly/2y6j36Z

Twitter https://bit.ly/360G2Nk

Telegram https://bit.ly/2XVl2E4

Diritto, lavoro e previdenza su LinkedIn https://bit.ly/3cS7oqu

 

***

 

Consulta il profilo dell'autore



(Andrea Bava)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 22/06/2020

PAOLO SANTELLA
mini sito

Via Barberia N. 28, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

0514845918

Cellulare:

3287438262

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

L’Avvocato Paolo Santella, del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori, civi...

GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale