Isee, modifica del periodo di validità e nuove fattispecie
Inps, messaggio 23.10.2019 n. 3835
1. Premessa
L'articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 5 dell'articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell'ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente (cfr. successivo paragrafo 3). Poiché il provvedimento suddetto è entrato in vigore in data 8 ottobre 2019, la nuova disciplina dell'ISEE corrente si applica agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019. 2. Modifica del periodo di validità dell'ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto
Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l'ISEE corrente sono state ampliate, a decorrere dalla data del 23 ottobre 2019, a seguito della modifica apportata dall'articolo 28-bis del decreto Crescita.
In primo luogo, i due requisiti previsti per l'ISEE corrente dall'articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.
Pertanto, per poter richiedere l'ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:
- una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell'articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l'ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
In tale ultima ipotesi l'ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene nell'ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell'ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
L'articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, inoltre, il periodo di validità dell'ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l'ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l'aggiornamento dell'ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione. 3. Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato in data 7 ottobre 2019 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014. Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A "nucleo familiare ristretto", per adeguarla al nuovo requisito dell'età (età inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi;
è stata aggiornata nei modelli ISEE l'informativa sul trattamento dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679;
è stato inserito il nuovo periodo di validità della DSU (dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo) nella ricevuta attestante la presentazione della DSU, nonché nelle Istruzioni parte 1, paragrafo 3;
è stato modificato il modello sostitutivo e la parte 5 delle istruzioni per recepire l'estensione del periodo di validità dell'ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è possibile richiedere l'ISEE corrente;
sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2017;
è stata inserita nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 1.1.7 e parte 3, par. 1.2.1.1) la nuova previsione normativa che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni;
sono stati inseriti, all'interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai "Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione" (Istruzioni parte 2, par. 1.1.4), ai "Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a risiedere nella medesima abitazione" (Istruzioni parte 2, par. 1.1.8) e ai "Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo" (Istruzioni parte 2, par. 1.1.10);
è stato modificato il paragrafo relativo ai figli maggiorenni non conviventi (Istruzioni parte 2, par. 1.1.7) inserendo il nuovo requisito dell'età (età inferiore a 26 anni) di cui sopra;
sono state integrate le istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 5) per tenere conto della norma che ha stabilito che per l'anno 2019 non rilevano nel calcolo dell'ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (art. 1, comma 986 della legge n. 145 del 2018); è stata inserita all'interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni per la compilazione (Istruzioni parte 2, par. 5) una integrazione in ordine alla possibilità di contrassegnare, all'interno del quadro FC3, un immobile come "casa di abitazione", anche qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell'acquisto di un nuovo immobile adibito ad abitazione di residenza (indicato nel Quadro B);
è stato corretto nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 6.2, punto 6) il punto della CU (punto 7 in sostituzione del punto 8) in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
Si informa che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale "ISEE post-riforma 2015".
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
LaPrevidenza.it, 25/10/2019