Cassazione civile, Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333
Con ricorso 10 maggio 1999 G.E. ha chiesto al Tribunale di Viterbo di pronunciare la separazione personale dalla moglie D.M.C. a causa di insuperabili divergenze caratteriali, impeditive di pacifica convivenza. Ha affermato di essere privo di reddito al contrario della moglie che invece lavorava alle dipendenza di una ditta di autotrasporti. Regolarmente costituita, la D. ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, il quale peraltro svolgeva attività d'informatore farmaceutico ed aveva partecipazioni in una impresa commerciale. Il Tribunale, con sentenza 2.9.2002, ha dichiarato la separazione con addebito al G., a cui carico ha posto il contributo di mantenimento di Euro 400 mensili a favore della moglie, alla quale ha altresì assegnato la casa coniugale. La decisione, impugnata dai G. innanzi alla Corte d'appello di Roma, è stata parzialmente riformata con sentenza n. 5448 depositata il 15 dicembre 2005. D.M.C. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo cui ha resistito l'intimato con controricorso contenente ricorso incidentale in base a due mezzi resistiti dalla ricorrente principale.
LaPrevidenza.it, 14/08/2010
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