domenica, 16 marzo 2025

L'assegno di mantenimento non opera ai fini della compensazione dei crediti

Cassazione civile, sez. VI, sottosezione 3, sentenza 14.5.2018 n. 11689

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE  SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente - Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere - Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere - Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  ORDINANZA sul ricorso 11359-2017 proposto da:  C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORTINA D'AMPEZZO n.57, presso lo studio dell'avvocato ANNA CAPORICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO RAVIELE; - ricorrente - contro  M.M.; - intimata - avverso la sentenza n. 785/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTO E IN DIRITTO

C.M. propone due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 785 del 2017, depositata il 2.2.2017.

L'intimato M.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Questa la vicenda, per quanto qui ancora interessa.

il M. notificava alla ricorrente un precetto, relativo al pagamento di spese di lite; la C. proponeva opposizione, opponendo in controcredito alcuni ratei per il mantenimento suo e delle figlie, non corrisposti dal M..

Il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione, ritenendo che il credito della C. fosse precedente alla formazione giudiziale del titolo vantato del M., e che pertanto in quella sede dovesse essere fatto valere.

La Corte d'Appello confermava il rigetto della opposizione, sebbene sulla base di una diversa motivazione. Riteneva che il credito opposto in compensazione dalla C. non fosse nè certo nè liquido nè esigibile, in quanto la ricorrente opponeva in compensazione il credito derivante dal mancato pagamento, da parte dell'ex coniuge, di alcuni ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto sia per la C. che per le due figlie, mentre avrebbe potuto opporre in compensazione solo un credito proprio, e che non fosse neppure chiaro come imputare il pagamento parziale fatto dall'ex marito. Con il primo motivo, la ricorrente si limita ad asserire, senza neppure provare ad argomentare, che la decisione del giudice di merito sul punto sia priva di una logica motivazione. Ridotto ad una mera affermazione, il motivo è inammissibile.

Con il secondo motivo indica la violazione degli artt. 156,155 e 337 ter c.c. laddove la corte di merito ha affermato che il suo controcredito non fosse opponibile in compensazione al credito vantato dall'ex marito perchè non certo, in quanto nella somma della quale ella si dichiarava debitrice sarebbero confluite somme dovute dal M. alla C. e somme da questi dovute alle figlie.

Sostiene la ricorrente che avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere incerto l'importo effettivamente dovuto, in quanto della somma complessiva sarebbero state creditrici, senza che la C. precisasse gli importi, sia la ricorrente che le figlie.

Sostiene che sia che il credito relativo al contributo al mantenimento, fosse dovuto al mantenimento proprio sia che fosse dovuto a quello delle figlie, era comunque un credito proprio, e come tale compensabile, a prescindere dall'ammontare del contributo per le figlie.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non tiene conto del fatto che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016). Il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibile nè rinunciabile, non era neppure compensabile. A ciò si aggiunga che la corte di appello ha escluso, con accertamento in fatto non in questa sede rinnovabile, che il credito che la C. intendeva opporre in compensazione fosse certo, liquido ed esigibile, atteso che non risultava chiaro nè quanta parte dell'assegno fosse correlata al mantenimento della ricorrente e quanta al mantenimento delle figli, nè a quali importi imputare gli acconti versati dall'ex marito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2018
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LaPrevidenza.it, 23/05/2018

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