martedì, 26 settembre 2023

I nonni non possono essere esclusi dalla partecipazione alla vita dei nipoti a meno che non si provi che i rapporti siano dannosi al loro sviluppo

Cassazione, sezione I civile, sentenza del 23.11.2007, n. 24423 - Cesira Cruciani

 

La separazione di coppia raramente resta un fatto privato che coinvolge i soli attori della vicenda, più spesso invece la ricaduta sociale della scelta separativa produce effetti nella rete allargata di relazioni.

Le rispettive famiglie d’origine dei separati o separandi, i genitori di questi in particolare, si trovano a vivere una situazione di esemplare complessità. Si trovano infatti, da un lato colpiti e coinvolti dalla risonanza sociale che l’evento produce, dall’altro, sono profondamente turbati su un piano emotivo per i vincoli affettivi esistenti. Molto spesso i nonni, che non hanno vissuto direttamente il deterioramento dei rapporti che sono alla base della scelta separativa, hanno difficoltà ad accettare la decisione. C’è anche, chi sa rispettare le scelte o ancor meglio si rende disponibile a sostenere l’impegno in un progetto di vita che continua per sé e per i figli.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza del 23 novembre 2007, n° 24423, ha consentito ai nonni contatti con i nipoti nonostante la contraria volontà dei genitori di quest’ultimi o le concrete modalità con cui il diritto di visita deve svolgersi.

Il ricorso osserva la Corte, investe una questione preliminare di puro diritto, vale a dire la questione se, qualora manchi una prova specifica del pregiudizio effettivo subito dal minore per l’interruzione di qualsiasi rapporto con i nonni imposta dal genitore, quest’ultimo sia libero secondo il nostro ordinamento di insistere in tale suo atteggiamento come lecita estrinsecazione del suo diritto-dovere di postestà sui figli minori, anche qualora non deduca (o non riesca, a sua volta a provare) che il loro contatto coi nonni sia nocivo per i figli stessi.....
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LaPrevidenza.it, 06/12/2007

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