Esclusa l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto in materia di immigrazione clandestina
Corte di Cassazione Civile, Sentenza 24 febbraio 2004, n. 3622 - Leonardo Lastei
La previsione, contenuta nell'art. 19, comma 2, lett. c), del Testo Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione delo straniero coniugato con un cittadino italliano, non è applicabile in via analogica all'ipotesi della convivenza more uxorio. L'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può infatti essere estesa alla materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori.
LaPrevidenza.it, 20/12/2007