Divorzio ed assegno di mantenimento: questioni varie
Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 4.11.2010 n. 22501 - Mariagabriella Corbi
La questione era sorta, in sede divorzile, perché l’ex moglie aveva chiesto l’assegno di mantenimento per sé e la figlia - maggiorenne e non autosufficiente -. Il Tribunale ordinario di Pesaro, dopo l’analisi della documentazione prodotta, aveva emesso sentenza a loro favore riconoscendo ad entrambe il diritto. L’ex marito ricorreva in Appello. La Corte d’Appello di Ancona riconosceva il diritto al mantenimento alla ex ma eliminava quello destinato alla figlia, Non contento l’ex marito promoveva ricorso in Cassazione lamentandosi del vaglio superficiale del patrimonio economico a disposizione della moglie. Gli Ermellini hanno concluso (Sentenza n. 22501/2010) rifacendosi alla sentenza del Tribunale ordinario, rigettando il ricorso e condannando “ il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge”.
Già nella decisione (4079/2010) la Cassazione aveva specificato che "la determinazione dell'assegno di divorzio deve essere effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, il quale poteva legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. La nozione di adeguatezza dei mezzi postula un esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale in atto del richiedente e quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione economica dell'onerato, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio e trovino radice in detta attività e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dello stesso onerato".
L'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell'ordinamento nazionale: l'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E' un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell'ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall'art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l'obbligo di mantenimento della prole non ha un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all'evoluzione dei tempi e dei contesti sociali.
Con la legge 54/2006 in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori provvedono direttamente al mantenimento dei figli, senza possibilità di richiedere rimborsi a meno che non sia diversamente stabilito dal giudice, che nel disporre in tal senso dovrà avere presente le eventuali disparità economiche esistenti tra i coniugi e comunque applicare, ai fini della determinazione dello stesso i parametri indicati dalla legge.
L’assegno pertanto sarà solo eventuale, se deciso dal giudice. Qualificata dottrina (De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio — Cedam) ha asserito che “Ai sensi dell’art. 155, il giudice, prima di arrivare a decidere se sia necessario l’assegno, ha già stabilito il modo in cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli. Egli ha, pertanto già stabilito la proporzione in cui il mantenimento grava su ciascuno dei due e le sfere qualitative o temporali entro cui l’obbligo deve esplicarsi.”
Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 17/11/2010