Avv. Vincenzo Pappolla Coordinatore Ufficio Legale Confesercenti Prov.le B.A.T.
LEGGE DI STABILITA' 2014
RIPRISTINATO L'INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE
L'art. 1 comma 490 della legge 147/2013, in vigore dal 01.01.2014 ha ripristinato l'indennizzo per cessazione attività commerciale, il quale sarà pari ad 458,00 mensili. La prestazione funziona come un vero e proprio ammortizzatore sociale il cui scopo è quello di accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l'attività.
I destinatari sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l'attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio e può essere richiesta da tutti coloro che nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016 siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 D.lgs. n°207/1996 e cioè:
- 62 anni se uomini o 57 anni se donne
- Iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione Commercianti I.N.P.S.
La domanda potrà essere presentata presso la sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Al fine di poter usufruire della prestazione occorre che l'attività sia completamente cessata (dove per cessata si intende anche cancellata dalla Camera di Commercio).
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato; pertanto, la corresponsione del beneficio termina il 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta l'Inps è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità.
L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è previsto il pagamento dei trattamenti di famiglia.
Avv. Vincenzo Pappolla
LaPrevidenza.it, 16/02/2014
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