Pubblico impiego: inapplicabile il rito introdotto dalla legge Fornero specie nei casi di incompatibilità
Avv. Maurizio Danza Cultore Facoltà Giurisprudenza Università Studi Roma Tre
INAPPLICABILE IL RITO INTRODOTTO DALLA LEGGE FORNERO ALLE CONTROVERSIE IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO SECONDO IL GIUDICE DEL LAVORO DI FROSINONE.
Avv. Maurizio Danza Cultore Facoltà Giurisprudenza Università Studi Roma Tre.
Inapplicabile il rito introdotto dalla c.d. legge Fornero soprattutto ai casi di incompatibilità
Degna di nota tra le principali novità introdotte dalla Legge n.92 del 28.06.2012, c.d. "Riforma Fornero", in campo processuale, è senz'altro la previsione di un rito speciale accelerato (art.1 co. 47 e ss.) costituito da una fase sommaria e da un'eventuale fase successiva a cognizione piena, per decidere le controversie in materia d'impugnazione di licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300/1970 e anche per quelle che comportano, insieme al recesso, la necessità di risolvere questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne il pubblico impiego, all'atto della introduzione della legge, si era posta in tutta la sua evidenza, la problematica relativa alla applicabilità delle nuove disposizioni in tema di reintegrazione dei lavoratori,pur in presenza di disposizioni esplicite come quelle di cui all'art. 1 co. 7 e 8 della L.n.92/2012 che sembravano non consentire l'applicazione della riforma c.d. Fornero alla pubblica amministrazione. A tal proposito va segnalata in primo luogo l'ordinanza del tribunale di Perugia, del 9 novembre 2012 e quella successiva,in sede collegiale del 15.01.2013 emessa in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che , si è espressa in senso favorevole in merito all'applicabilità del rito sommario ex legge 92/2012 anche ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzati, asserendo che, il rinvio allo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) e di conseguenza anche all'art. 18 dello stesso, formulato dall'art.51, comma 2, Dlgs 165/2001, è un rinvio pacificamente formale e mobile. In quanto tale recepisce il contenuto delle norme collocate in altre fonti adeguandosi alle stesse e alle loro successive modificazioni e integrazioni. Da ciò consegue l'applicazione del nuovo testo dell'art. 18 St.l.av. e del rito speciale che il predetto articolo richiama, anche al pubblico impiego privatizzato.
Di particolare interesse il recentissimo pronunciamento del Tribunale del Lavoro di Frosinone,di segno contrario, in merito alla applicabilità del nuovo rito del lavoro introdotto dalla c.d. legge Fornero. A tal proposito infatti l'ordinanza n. 14084/13, pubblicata dalla sezione lavoro del tribunale di Frosinone che ha sancito l' inammissibilità del procedimento ritenendo che il rito della c.d. legge n.92/2012 Fornero non si applica ai licenziamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni. Il caso era stato sollevato da un dipendente di un Comune che aveva proposto il ricorso ,chiedendo al Giudice del lavoro l'applicazione della procedura prevista dall'art.1 c.48 e seguenti della L. 92/2012-applicabile per espressa previsione normativa alle ipotesi regolate dall'art.18 della L.n.300/1970- dopo la diffida recapitatagli dall'amministrazione locale in relazione ad una incompatibilità riscontrata dalla propria amministrazione.
In via assolutamente pregiudiziale il Tribunale del lavoro di Frosinone in composizione monocratica ha ritenuto che, in ogni caso la recente riforma processuale introdotta dalla legge Fornero, non riguardi la fattispecie della decadenza dall'impiego pubblico del dipendente, colto in evidenti situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, per aver svolto contestualmente attività private non consentite. Infatti a tale fattispecie si applica la disposizione specifica prevista dall'art. 63 del T.U. n.3/1957 secondo cui " decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
Nel caso di specie il giudice del lavoro perviene alla inapplicabilità al pubblico impiego delle nuove disposizioni previste dalla riforma c.d. Fornero ,atteso che, secondo il comma 8 dell'articolo 1, "il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche"; inoltre secondo il comma 7 della stessa disposizione "restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/01". A ben vedere invece, il Giudice del Lavoro di Frosinone , contrariamente al pronunciamento del Tribunale di Perugia, perviene alla decisione di inapplicabilità del nuovo iter della L.n.92/2012 al caso di specie, anche perché il ricorso non ha ad oggetto un licenziamento disposto all'esito di un procedimento disciplinare,come noto disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del D.lgs.n.165/2001, ma riguarda l'accertamento di una causa di decadenza dall'impiego pubblico, per il permanere delle ragioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 Dlgs 165/01.
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 06/01/2014