domenica, 10 novembre 2024

Mobilità volontaria ed obbligatoria dopo il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014

Avv. Maurizio Danza

 

Come è noto le recenti disposizioni contenute nel presente decreto-legge n.90 del Governo, mirano a rendere più efficiente e trasparente, nei rapporti con i cittadini e le imprese, l’organizzazione della pubblica amministrazione, sostenendo nel contempo l'occupazione nel settore del pubblico impiego. Tra queste di particolare importanza indubbiamente l'art.4 in tema di mobilità obbligatoria e volontaria,che interviene per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio.  Il comma 1 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la sostituzione dei commi 1 e 2.  In particolare il comma 1 dell'articolo 30, come riscritto, prevede che il passaggio diretto di personale ( non più la  cessione del contratto come nel testo precedente la modifica) tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato, tenendo conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. L’iter di mobilità secondo la norma si espleta, tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni,che devono contenere i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale però ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, la disposizione ha previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. Viene previsto poi, un portale ad hoc per l’incontro tra domanda ed offerta gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  Il comma 2 dell'articolo 30,invece appare di particolare interesse atteso che, ed in ciò introducendo una norma speciale nel pubblico impiego, prevede che nell'ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto privato, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono una medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Quanto ancora alla peculiare nozione di “medesima unità produttiva”, la norma precisa inoltre, che costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa da parte del datore pubblico, le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in un'altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell'ambito dell'unità produttiva di cui al comma in oggetto. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere disposte misure volte ad agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al comma in esame, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. In base al comma 2.1 dell'articolo 30, nel caso in cui sia necessario un trasferimento di risorse, si applica la procedura di cui al comma 2.3.  Secondo il comma 2.2 sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.  Il comma 2.3, al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un “particolare fondo” destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'ente cedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove siano coinvolti gli enti territoriali, con il Ministro dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Il comma 2.4 prevede la copertura finanziaria per la costituzione del suddetto fondo. L'articolo 4, inoltre, al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedeva” lo spostamento del luogo della prestazione del dipendente pubblico sulla base di motivate esigenze rinvenibili nel piano della performance o nei piani di razionalizzazione”. In base al comma 3 dell'art. 4 il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Avv. Maurizio Danza

 

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 02/07/2014

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