domenica, 10 novembre 2024

Licenziamento disciplinare a seguito del nuovo procedimento semplificato per falsa attestazione della presenza in servizio nel pubblico impiego

Avv. Maurizio Danza, Arbitro Pubblico Impiego

 

Di particolare interesse il decreto legislativo approvato in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare . In particolare, il decreto varato dal Consiglio dei Ministri, interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio e già prevista dal nuovo art.55 quater co.2 lett.a ) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, figura in realtà già introdotta dall’art.69 del D.lgs.n.150 del 27 ottobre 2009 ( c.d. riforma Brunetta). In buona sostanza il decreto, introduce oltre ad un peculiare procedimento “accellerato e semplificato”, anche una nuova fattispecie di sospensione cautelare ex lege, atteso che “ al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare, che deve essere motivata, entro 48 ore, con conseguente attivazione del procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni .

Ora, a prescindere dalla questione relativa alla nuova ipotesi di sospensione cautelare, è indubbio che con il nuovo istituto si sia introdotto nell’ordinamento pubblicistico,  un procedimento disciplinare “semplificato”, dato che come si evince dalle chiare lettere dell’art. 55 bis co.2 e co.4 i tempi di espletamento dell’istruttoria attribuita o al responsabile della struttura del primo livello disciplinare, o all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sono rispettivamente di 60 gg e di 120 gg ; ed infatti secondo il co.2 “…Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito, ..”; mentre il co.4 dispone che “ se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1 primo periodo ,con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti ( dunque entro 120 gg ai sensi dell’art.55 bis co.4). Ciò detto appare evidente che il decreto, nel recepire le osservazioni soprattutto espresse dal Consiglio di Stato, ha di fatto ampliato la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente, comprendendo anche quella posta in essere  mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza. Tra le altre disposizioni poi, la previsione a favore del dipendente del diritto all’assegno alimentare, nella misura prevista dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro. La ratio della previsione, risiede evidentemente nella circostanza che solo dopo il provvedimento di sospensione, ha inizio il procedimento disciplinare che seppure dovrà esaurirsi entro tempi ridotti  ( entro i 30 gg dalla sospensione cautelare ), dovrà garantire pienamente il diritto di difesa del dipendente ed il normale espletamento della istruttoria di competenza dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. A tal proposito  il decreto varato dal Consiglio dei Ministri, prevede che “con il provvedimento di sospensione si proceda anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari con un preavviso di almeno 15 giorni “. Quanto al diritto di difesa, il decreto ripropone gli strumenti difensivi già previsti dall’art.55 bis co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 norma di carattere generale e come è noto inderogabile, che prevede infatti che il dipendente possa farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale cui il  medesimo conferisce il mandato. Infine, in riferimento alla figura del dirigente il decreto, aggiunge un ulteriore fattispecie di responsabilità rispetto a quelle già disciplinate dall’art.55 sexies co.3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ,prevedendo altresì che, nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo, si inizi un procedimento disciplinare nei suoi confronti, finalizzato ad accertare la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare,con obbligo di trasmissione della notizia  all’Autorità giudiziaria. 

(Avv. Maurizio Danza, Arbitro Pubblico Impiego)

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 20/06/2016

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