mercoledì, 14 ottobre 2026

La responsabilità del Giudice

Avv. Vincenzo Mennea

 

LA RESPONSABILITA' DEL GIUDICE

Il giudice nel giudicare, è soggetto solo alla legge (art.101 Cost.) e alla sua coscienza. Gli errori del giudice , dove egli può sempre sbagliare procurando danni alle parti o alla parte alla quale ha dato ingiustamente torto, appartengono purtroppo alla fisiologia del processo, il soggetto passivo può solo impugnare il provvedimento davanti ad un altro giudice per chie- dere la riforma o la cassazione. La responsabilità del giudice è stata disciplinata dalla legge 13/4/1988 n. 117. La nuova di- sciplina stabilisce che l'azione risarcitoria può essere esercitata in due ipotesi: ! a) quando il giudice ha agito con dolo o colpa grave; b) per diniego di giustizia. ! In particolare costituisce colpa grave, la violazione di legge determinata da negligenza ine- scusabile; Il diniego di giustizia si ha quando, trascorso il termine di legge per il compimento di un atto di ufficio, la parte ha presentato istanza per ottenere l'adempimento del provvedimento e lo stesso senza giustificato motivo ometta o rifiuta di compierlo entro 30 giorni dal deposito in cancelleria dell'istanza. La responsabilità penale è ordinaria quella disciplinare è rimessa all'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia ed è di competenza del Consiglio superiore della magistratura, con pos- sibilità di ricorso per Cassazione. La responsabilità civile è disciplinata dalla legge sopra menzionata a seguito di referendum abrogativo degli artt. 55 c.p.c. 56 c.p.c. e 74 c.p.c. L'azione può essere esercitata solo dopo l'esperimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, ovvero dopo l'esaurimento del grado del procedimento in cui fu emesso il provvedimento: la domanda va proposta entro due anni a pena di decadenza. L'azione di risarcimento per responsabilità va esercitata da chi è stato danneggiato non nei confronti del magistrato danneggiante, ma nei confronti dello Stato cioè nei confronti del Pre- sidente del Consiglio dei Ministri, e la competenza spetta al tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Appello del distretto più vicino, il che significa che è il Ministero che deve autoriz- zare ad agire contro lo Stato, solo allora il magistrato può essere chiamato a rispondere ci- vilmente dei danni provocati, ripeto solo dallo Stato che ha già provveduto al risarcimento del danno, abbiamo così l'azione di rivalsa. La rivalsa non può superare una somma pari ad un terzo dello stipendio netto annuale, salvo che il fatto non sia stato commesso con dolo. Il che significa che lo stesso può aver provocato danni di qualsiasi entità, è risarcito dallo Stato, la rivalsa è sempre di un terzo cioè correlata allo stipendio del magistrato. Secondo me gli errori del giudice si dovrebbero riparare con le impugnazioni per determinati tipi di sanzione. La responsabilità del giudice, ancorchè limitata a precise ipotesi deve essere sempre previ- sta, così come non ha senso la rivalsa di un terzo dello stipendio per esempio quando un giudice ha provocato danni per miliardi, certamente la responsabilità per determinate ipotesi va sempre riconosciuta, ma bisognerebbe aumentare o rafforzare la responsabilità discipli- nare dello stesso. Inoltre fermo restando che il giudice è soggetto solo alla legge, si dovrebbe fare in modo che lo stesso sia messo in condizioni di rispettare i termini a lui assegnati dalla legge.

Avv. Vincenzo Mennea
Invia per email

LaPrevidenza.it, 18/02/2014

Milano Finanza Osservatorio Partner
CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera