martedì, 13 ottobre 2026

La prescrizione del diritto alle prestazioni ex artt. 111-112 T.U.

Dr.ssa Silvana Toriello

 

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ex artt. 111-112 T.U.

Silvana Toriello

PREMESSA

Trattasi esclusivamente della prescrizione del diritto dell'assicurato alle prestazioni. La prescrizione è un istituto giuridico che prevede l'estinzione del diritto quando il tito lare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). L'articolo 2935 cc: prevede che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere La decadenza è un termine perentorio entro cui il diritto deve essere obbligatoriamente esercitato dal titolare. Rispetto alla prescrizione è un termine più breve, non è soggetto a sospensione o interruzione, non è rinunziabile,è rilevabile d'ufficio in materie sottratte alla disponibilità delle parti.

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NELTU 1124/1965

L'articolo 2952 cc detta i termini di prescrizione in materia di assicurazioni e li fissa in un anno per il diritto al pagamento delle rate di premio ed in due anni per gli altri diritti nascenti dal contratto di assicurazione. La norma del codice non si applica alle assicurazioni sociali che in origine (art. 67 r.d.1765/1935) ripeteva il termine di prescrizione di un anno allungato poi a tre con l'articolo 112 TU 1124/1965. Tali termini decorrono, a seguito delle pronunce, n. 116/1969 e n. 297/1999 della Corte Costituzionale, dal giorno di presentazione della denuncia corredata dal certificato medico ovvero dal giorno in cui viene raggiunto il grado minimo indennizzabile. Ai sensi dell'art. 112 T.U. 1'azione per conseguire le prestazioni previdenziali si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale. Detta prescrizione opera anche nei confronti dei superstiti dell'assicurato deceduto a seguito dell'infortunio. La Corte cost, con sentenze 13 febbraio 1974 n. 33, 18 gennaio 1977 nn. 31 e 33 e 14 luglio 1999 n. 297, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità proposta nei confronti dell'art. 112,1 c, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost, nella parte in cui assoggetta a prescrizione 1'azione diretta a conseguire le prestazioni infortunistiche. A questa conclusione il giudice delle leggi è pervenuto sul rilievo che: a) tale limitazione è concepibile anche nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti; b) non compromette irragionevolmente il libero esercizio in sede giurisdizionale dei diritti dell'assicurato; c) risponde alla duplice esigenza di porre in condizione 1'Istituto assicuratore di iniziare la procedura di accertamento subito dopo 1'evento e 1'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. La stessa Corte cost, con sentenza 31 maggio 1983 n. 145, ha parimenti dichiarato non fondata la questione di costituzionalità proposta nei confronti dell'art. 112,1 c, nella parte in cui assoggetta il diritto alle prestazioni infortunistiche ad un termine prescrizionale piu breve di quello, decennale, previsto invece dall'art. 58 L. 30 aprile 1969 n. 153 per le prestazioni pensionistiche a carico dell' lNPS: la giustificazione di questa diversità di disciplina è stata individuata nell'esigenza che il diritto all'indennizzo per l'infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 135 T.U.: l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui si è manifestata la malattia professionale cioè dal 1° giorno di completa astensione dal lavoro o, se non c'è astensione dal giorno di presentazione della denuncia. Comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).II giorno dal quale cominciano a decorrere i termini prescrizionali è diverso a seconda che si tratti di infortunio o di malattia professionale: nel primo caso è rappresentato dal giorno in cui l'infortunio si è verificato. Con sentenza 23 maggio 1986 n. 129 la Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'art. 112,1 c, nella parte in cui questo, secondo il giudice a quo, disporrebbe che, in caso di infortunio, il termine prescrizionale per il conseguimento della rendita decorre dal momento in cui 1'evento lesivo si è verificato, anche nell'ipotesi in cui il danno si sia manifestato successivamente: ad avviso del giudice delle leggi la norma impugnata va invece interpretata nel senso che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la data in cui, a seguito dell'infortunio, sono insorti postumi permanenti invalidanti di grado indennizzabile. In caso di tecnopatia, invece, coincide con il primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia ovvero, se il lavoratore ha già cessato di prestare la sua opera nella lavorazione morbigena o si tratta di malattia professionale che non determina astensione dal lavoro, con il giorno in cui è stata presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. Con sentenza 8 luglio 1969 n. 116 la Corte cost. ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 112,1 c, nella parte in cui prevede che il diritto alla rendita di inabilità permanente da malattia professionale si prescrive a seguito del decorso triennale anche nel caso in cui, entro detto termine, l'in abilità permanente non abbia raggiunto il grado minimo indennizzabile. L/effettiva portata della decisione è stata chiarita dalla stessa Corte cost. con sentenza 24 gennaio 1991 n. 31 .A seguito della pronuncia del giudice delle leggi la giurisprudenza è ora univoca nell'affermare che, nel caso di malattia professionale, l'inizio della prescrizione non coincide piu con la manifestazione della tecnopatia secondo la nozione convenzionale datane dall'art. 135 T.U. (e, quindi, con la presentazione della domanda in via amministrativa ovvero con la cessazione dell'esposizione al rischio morbigeno), bensi con il momento in cui l'inabilità ha ridotto l'attitudine al lavoro in misura indennizzabile. L'onere della prova circa il momento in cui la malattia professional e ha raggiunto o superato il limite minimo di indennizzabilità {dies a quo della prescrizione triennale) incombe sull'Istituto assicuratore che eccepisca la prescrizione e non può essere da questo soddisfatto con il mero richiamo alla data o al contenuto del certificato medico allegato dall'assicurato alla denuncia, al fine di dimostrare il momento dell'effettiva insorgenza dell'invalidità indennizzabile ma, tenuto anche conto che la domanda d'indennizzo non ha natura confessoria , implica un adeguato accertamento tecnico obiettivo esperibile, ove non abbia già provveduto 1'Istituto in sede amministrativa, anche in sede giudiziaria .Con sentenza 19 dicembre 1990 n. 544 la Corte cost. ha invece dichiarato 1'incostituzionalita dell'art. 112,1 c, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la rendita per malattia professionale decorre da un momento anteriore alla morte dell'assicurato, anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non post mortem, mediante esame autoptico . Pertanto, quando la malattia professionale ha per conseguenza la morte del lavoratore, i termini prescrizionali del di-ritto alla rendita ai superstiti decorrono sempre dalla data del decesso. II termine triennale di prescrizione si applica anche alle azioni volte: a) alla revisione della rendita per peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, a decorrere dalla data in cui si e manifestato l'aggravamento ; b) a contrastare il provvedimento di riduzione o sospensione della rendita, adottato dall'Istituto per sopravvenuto miglioramento ; c) ad ottenere 1'assegno per assistenza personale continuativa di cui all'art. 76, costituendo detto assegno una prestazione integrativa della rendita già concessa ; d) al conseguimento della rendita ai superstiti : in questo caso la prescrizione decorre dalla morte del lavoratore; qualora, pero, la morte sopraggiunga in conse-guenza dell^infortunio, dopo la liquidazione della rendita di inabilita permanente, la domanda per ottenere la rendita deve essere proposta dai superstiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della morte o da quella in cui i superstiti ne sono venuti a conoscenza. Peraltro la Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 14 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 T.U. nella parte in cui non prevede che 1'Istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di presentare domanda per la liquidazione della rendita nel termine decadenziale di 90 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione; e) al conseguimento della rendita di passaggio, con decorrenza dalla data di abbandono della lavorazione morbigena da parte del lavoratore affetto da silicosi ; f) alle quote integrative della rendita da inabilità permanente per i familiari a carico, ma limitatamente ai ratei maturati e non percepiti prima della presentazione della domanda ; g) al diritto al rimborso per spese odontoia triche e proteiche sostenute da un assicurato in conseguenza di un in-fortunio sul lavoro .Non si applica, invece: a) all'azione proposta per il riconoscimento del diritto all'assegno continuativo mensile spettante, ai sensi degli artt. 124 e 235 T.U., agli invalidi gia indennizzati secondo le norme del T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 e del R.D. 13 maggio 1929, n. 928 ; b) alla rendita gia costituita il cui diritto, in mancanza di espressa disposizione contraria, soggiace all'ordinaria prescrizione decennale .L'esame dell'eccezione di prescrizione, proposta dall'Istituto assicuratore, può essere compiuto preliminarmente dal giudice adito solo quando non esista contestazione fra le parti in causa circa 1'esistenza della malattia professionale in misura indennizzabile; in caso contrario non e possibile, nemmeno per considerazioni di economia processuale, procedere ad un autonomo e preventivo esame delTeccezione che pre-scinda da quello, piu strettamente di merito, circa 1'esistenza della ma-lattia e l'entita della medesima, non essendo configurabile, in mancan-za di una malattia di entita invalidante, un diritto suscettibile di estin-zione per prescrizione .

Concludendo,pertanto, l`azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni dal giorno in cui si è manifestata la malattia professionale:

- dal primo giorno di completa astensione dal lavoro

- dal momento in cui, secondo i criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile in rendita

SCHEMA DI SINTESI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE

Rendita da malattia professionale

La data di decorrenza della prescrizione nel caso di rendita da malattia professionale non coincide necessariamente con la denuncia ed è :

· successiva alla data della denuncia ogni volta che sia dimostrato che i postumi si sono consolidati in misura pari o superiore al minimo indennizzabile in epoca posteriore alla data della denuncia, sicché solo in quel momento l'assicurato abbia avuto conoscibilità del suo diritto

· antecedente alla data della denuncia ogni volta che sia dimostrato che il lavoratore era "edotto" della propria tecnopatia invalidante e poteva, quindi, far valere utilmente il proprio diritto in epoca precedente alla data della denuncia.

Rendita a superstiti

In caso di evento mortale, il periodo prescrizionale (rendita a superstiti) di tre anni e 150 giorni inizia a decorrere dalla data del decesso. Il diritto alla rendita a superstiti si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni decorrenti dalla data in cui sia dimostrabile la conoscenza, o l'oggettiva conoscibilità, da parte dei superstiti, non solo della morte dell'assicurato, ma anche dei seguenti due presupposti del diritto

· che l'assicurato era affetto da malattia (o aveva subito un infortunio) di origine professionale; · che la morte dell'assicurato era conseguenza della malattia professionale (o dell'infortunio sul lavoro).

I superstiti debbono chiedere la rendita entro 90 giorni dalla data della morte a pena di decadenza (Art. 122 TU). L'art. 122 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'INAIL sia tenuto ad avvertire i superstiti (C.Cost. 3 febbraio 1994 n. 14). Il termine decorre quindi dalla comunicazione INAIL

Speciale assegno continuativo mensile

Per lo speciale assegno continuativo mensile ­ L. 248/1976 gli aventi diritto debbono chiedere l'erogazione dell'assegno entro 180 giorni dalla data della morte del reddituario a pena di decadenza

Quote integrative di rendita:

· Se la data del matrimonio o della nascita è anteriore all'evento: prescrizione triennale; · Se la data del matrimonio o della nascita è successiva all'evento: prescrizione decennale

Di conseguenza se la domanda di quote integrativa è effettuata oltre il termine prescrizionale, la stessa deve essere respinta. Se la domanda è effettuata entro il termine prescrizionale la stessa va accolta, con pagamento arretrati

Diritto a rendita:

· L'azione per conseguire il diritto alla rendita già costituita si prescrive in 10 anni · Il diritto alla riscossione dei singoli ratei si prescrive in 5 anni

Diritto alla rendita di passaggio

· La richiesta deve essere effettuata entro 180 giorni dall'abbandono del lavoro morbigeno, a pena di decadenza. · Una volta conseguito, il diritto alla rendita si prescrive in 3 anni dal giorno dell'effettivo abbandono

Assegno continuativo mensile

Il pagamento dell'assegno continuativo mensile di cui agli artt. 124 e 235 TU in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro o malattie professionali già indennizzati in capitale secondo il TU 31 gennaio 1904 n. 51 e r.d. 13 maggio 1929 n. 928 si prescrive in dieci anni

Diritto alla revisione

Il diritto alla revisione si prescrive in 3 anni e decorre dalla scadenza dei vari termini di cui agli art. 83 co. 6 e 7 e 137 co. 6 e 7 del T.U. La data di inizio del periodo revisionale coincide con la data di decorrenza della rendita .In base all'articolo 137 del TU art. 137 co. 7 T.U.: la richiesta di revisione per aggravamento deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di 15 anni. Il termine di decadenza vale anche per l'INAIL (Cass. S.U. n. 10839/03).Il termine di decadenza annuale fissato dall'art. 137 T.U. per l'ultima revisione delle rendite da malattia professionale va applicato anche all'ultima revisione delle rendite per infortunio

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

E' interrotta quando 1'assicurato o i suoi aventi diritto, ritenendo trattarsi di infortunio agricolo (o industriale), abbiano iniziato o proseguito il procedimento amministrativo o giudiziario in conformita alle normative vigenti nel settore (artt. 112, IV c, e 212 T.U. 1965).La Corte cost. 23 maggio 1986 n. 129 ha individuato un'ulteriore causa di interruzione del termine prescrizionale nel deposito in cancelleria del ricorso introduttivo della controversia, seguito dalla notificazione di tale atto con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Per lungo tempo è stato sostenuto in giurisprudenza che non sussistono altre cause interruttive della prescrizione, oltre quella espressamente prevista dall'art. 112 e quella introdotta dalla sentenza additiva del giudice delle leggi, giacchè la prescrizione sancita dall'art. 112 avendo carattere speciale perchè rispondente all'esigenza di rapidità e certezza nelle indagini sul diritto del lavoratore infortunato o tecnopatico alla prestazione - si sottrarrebbe ai principi generali in tema di sospensione o d'interruzione della prescrizione per essere regolata dalle disposizioni speciali ex artt. 11,111 e 112 T.U., i quali attribuiscono rilievo soltanto alla proposizione della domanda giudiziale e non anche ad altri atti di costituzione in mora del debitore .In coerenza con tale premessa la stessa giurisprudenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 nella parte in cui - a differenza di quanto previsto per altri settori previdenziali, nei quali i termini prescrizionali possono essere interrotti con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale - riconosce efficacia interruttiva alla sola proposizione dell'azione giudiziaria; alla base di detta conclusione e la considerazione che tale regime trovereb-be giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno sia accertato nel più breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni concernenti la raccolta delle prove. Negli ultimi tempi si e venuto invece affermando e consolidando un diverso indirizzo secondo il quale, non essendovi una espressa volontà contraria del legislatore, la prescrizione triennale introdotta dal1'art. 112 soggiace alle regole dettate dal cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione. Si è sostenuto, infatti, che 1'art. 112 T.U. 1965 dà luogo ad un'ipotesi di prescrizione breve, non sottratta alla disciplina generale dettata per la prescrizione dal codice civile poiché una opposta conclusione non trova idonea conferma nè in elementi testuali nè nella ratio della disposizione, mentre ha una funzione estensiva e non restrittiva la previsione di una speciale causa di interruzione da parte del IV c. dell'art. 112 (disposizione peraltro inapplicabile a seguito del-l'attribuzione all'INAIL della gestione dell'assicurazione anche per il settore agricolo e quindi rappresentante un relitt o storico già al momento del suo inserimento nel T.U. 1965), con la conseguenza che rispetto a tale prescrizione assumono rilievo interruttivo le varie cause di interruzione della prescrizione previste dal codice civile, e non la sola proposizione dell'azione in giudizio .Tappe fondamentali di questo processo di revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale sono la sentenza 14 luglio 1999 n. 297 della Corte cost. e la sent. 16 novembre 1999 n. 783 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dove si afferma: L'art. 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili ­ in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore - anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza..II giudice delle leggi ha preso atto del nuovo orientamento che si veniva manifestando nella giurisprudenza del giudice ordinario, ha dichiarato di condividerlo ed ha affermato che il decorso del termine di prescrizione del diritto alla rendita INAIL prevista dall'art. 112,1 c, T.U. 1965 può essere interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche con strumenti rientranti fra le altre cause interruttive stabilite in via generale dal cod. civ. Alla stessa conclusione sono pervenute le SS.UU. della Cassazione le quali, chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, dopo una puntuale rassegna delle argomentazioni addotte dai due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, hanno affermato che non sono rinvenibili nel diritto vigente elementi a supporto della tesi restrittiva e sfavorevole all'assicurato e che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL può essere interrotta, secondo le norme del cod. civ., anche con atti stragiudiziali, nè 1'efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall'art. 111, II c, T.U. 1965, esclude 1'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione .Trattasi di prescrizione in senso tecnico dunque. Ne consegue che il suddetto è quindi assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2934 e ss. cod.civ.e quindi anche all'art. 2943, 3 comma, che espressamente riconosce l'effetto interruttivo anche agli atti stragiudiziali (ad esempio le richieste di collegiali mediche, le comunicazioni di precontenzioso, ecc. Segue da ciò che: a) 1'istanza di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni), decorrenti dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere, ha efficacia interruttiva. La prescrizione è dunque interrotta dalla domanda amministrativa, da lettera di patronato, dal riconoscimento dell'Istituto debitore. b) 1'effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino alla sua definizione; c) dalla data del provvedimento adottato dall'INAIL inizia un nuovo periodo triennale di prescrizione, che è interrotto dalla eventuale proposizione dell'opposizione ex art. 104 T.U. 1965; d) dalla determinazione adottata dall'Istituto sulla opposizione inizia un nuovo periodo triennale di prescrizione; e) in ogni caso 1'avente diritto conserva la facolta di proporre 1'azione giudiziaria una volta trascorsi i 150 giorni (210 per le revisioni) previsti dall'art. 111 T.U. 1965. Di rilievo nella specifica materia la decisione n. 10212 del 4.05.2007 in cui la S.C., muovendo dalla decisione delle Sezioni Unite n. 783 del 1999 e dai presupposti ordinamentali che configuravano l'istituto de qua come una sorta di decadenza (cui non era applicabile l'art. 2943 cod.civ.), insuscettibile di atti interruttivi diversi dall'azione giudiziaria, ritiene che il mutamento di tali presupposti circa la natura della prescrizione non possa espungere dall'ordinamento la norma specifica introdotta da Corte cost. n.129 del 1986, secondo cui l'interruzione della prescrizione si realizza a far data dal deposito del ricorso. La Suprema Corte, con tale decisione, aderisce ai principi affermati da Cass. n.7295 del 2004, intervenuta sullo specifico tema del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale e gli effetti interruttivi connessi al deposito del ricorso giurisdizionale, discostandosi dall'orientamento prevalente secondo cui per le domande proposte nelle forme del processo del lavoro l'effetto interruttivo si produce con la notificazione dell'atto al convenuto, secondo la regola generale dell'art. 2943 cod.civ., e non con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito (v., in fattispecie di diritti previdenziali diversi da quelli in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cass., n. 6343 del 2004, n. 3373 del 2003, n. 6423 del 2001, n. 543 del 1992).L'art. 2943, 1 comma, cod.civ., prevede espressamente che la prescrizione sia interrotta dalla notifica dell'atto con il quale si inizia il giudizio (e,in questo caso, il termine non reinizia a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza). Trattandosi di giudizi sottoposti alla disciplina dettata per il "processo del lavoro" (artt. 409 e ss. c.p.c), il procedimento si introduce con ricorso da depositarsi presso la competente cancelleria del giudice adito. Successivamente al deposito la causa viene assegnata al magistrato il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. Solo a questo punto il ricorrente può procedere alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza. In che momento allora si interrompe il termine: dal deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o dalla sua notificazione ? Due erano gli orientamenti: l'uno che riteneva che nonostante le forme previste per l'introduzione del giudizio, l'effetto interruttivo, stante l'espresso disposto contenuto nell'art. 2943 cod.civ., si produce in ogni caso con la notificazione dell'atto al convenuto (si veda per tutte Cass.Civ. 6343/2004). L'altro che riteneva il termine triennale di prescrizione dell'azione interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito. I giudici con la sentenza del 2007 hanno anzitutto rilevato che l'articolo 112 T.U. 1124/1965 era stato oggetto di giudizio di illegittimità costituzionale all'esito del quale il medesimo era stato dichiarato illegittimo "nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro è interrotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del relativo giudizio e non dal solo deposito dell'atto medesimo (ricorso) nella cancelleria del pretore adito." (Corte Costituzionale n. 129/1986).Dacché consegue che al termine prescrizionale contenuto nell'art. 112.T.U. 1124/1965, stante la pronuncia della Corte Cost. 129/1986 richiamata,non possono applicarsi i principi generali in tema di interruzione della prescrizione previsti dall'art. 2943 cod.civ., 1 comma. Ne discende che il termine prescrizionale si considera interrotto con il deposito del ricorso presso la competente cancelleria del giudice adito.

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione è, invece, sospesa, ai sensi dell'art. 111, II e III c, T.U. 1965: a) durante la liquidazione amministrativa delle indennità e nell'ambito dei termini improrogabili per questa previsti (150 e 210 giorni) (72); b) quando titolare del diritto è un minore non emancipato per il tempo in cui questo non ha un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina di questo (art. 2942 cod. civ.).Trattasi di un termine di sospensione per pendenza di procedimento amministrativo. La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali, previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale, è sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, la quale a norma dell'art. 111 terzo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve essere esaurita in un termine della durata massima di centocinquanta giorni; ne consegue che detta supposizione può essere inferiore a centocinquanta giorni quando il procedimento amministrativo si esaurisca più rapidamente. Il principio secondo cui il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, coincide con il momento in cui l'assicurato abbia la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale e del superamento della soglia di indennizzabilità, applicato all'azione diretta al conseguimento della rendita ai superstiti per malattia professionale, va inteso nel senso che il termine decorre dalla conoscenza (o oggettiva conoscibilità) da parte dei superstiti del fatto che la malattia professionale sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato (cfr. Cass. 4223/'02).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 6, 30 AGOSTO 2011, N. 17822 Con tale sentenza la Cassazione precisa: "la questione all'esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta, pur in presenza di una pronuncia di diverso segno, nel senso che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 111 e 112, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi (cfr, Cass., nn. 15343/2002; 12533/2004; 25261/2007; 14770/2008; contra, Cass., n. 15322/2007); è quindi del tutto irrilevante, ai fini de quibus, la data, se posteriore al ridetto termine di sospensione, di effettiva conclusione del procedimento amministrativo; piu' in particolare è stato osservato (cfr, Cass., n. 25261/2007, cit.)che:la sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999 non ha mai inteso attribuire alla denuncia con cui ha inizio il procedimento amministrativo di liquidazione della rendita gli effetti interruttivi-sospensivi della prescrizione propri della domanda giudiziaria e che, decorsi 150 giorni dalla domanda amministrativa, benchè non sia intervenuto alcun provvedimento, il termine di prescrizione inizia a decorrere, poichè l'interessato può far valere il proprio diritto in sede giudiziaria;il passaggio motivazionale della predetta sentenza delle Sezioni Unite relativo alla sospensione della prescrizione è strumentale all'unico tema ivi trattato (ossia la natura giuridica della prescrizione in materia) e non costituisce interpretazione nomofilattica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111; lo scadere del termine di 150 giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa comporta la formazione del silenzio-rigetto e l'esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della sospensione della prescrizione, sicchè non vi è giustificazione del protrarsi della sospensione oltre tale termine;il sistema così delineato appare coerente con il principio generale del contenzioso previdenziale, per il quale, una volta che l'assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria; tale principio, che corrisponde ad un interesse pubblico (cfr, Corte Cost., n. 234/1974), vale anche per i diritti previdenziali imprescrittibili, come i diritti pensionistici (cfr, Cass., nn. 11935/2004; 1481/1989);l'esposta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr, Corte Cost., n. 207/1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'Inail rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anzichè estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo);deve pertanto essere abbandonato il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 19175/2006, basata su una acritica adesione ad un obiter dictum della ricordata sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999;3. la sentenza impugnata si è conformata al suindicato prevalente orientamento giurisprudenziale, nè le considerazioni esposte in ricorso offrono elementi per addivenire a diverse soluzioni della questione;pertanto il ricorso va rigettato ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c.;non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, convenuto in Legge n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 6.9.2002)." CIRCOLARE 42 DEL 19 SETTEMBRE 2013 Con circolare 42 del 19 settembre 2013 Inail nel riprendere gli esiti di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, ha aggiornato le istruzioni risalenti al 2000 ed ha precisato:

"1. resta fermo che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti; 2. la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal suddetto dies a quo, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l'estinzione del diritto; 3. il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni); 1 Cfr. Cass. 09 luglio 2007, n. 1532 e 06 settembre 2006, n. 19175. 2 Cfr. Cass. 4 dicembre 2007, n. 25261 e 30 agosto 2011, n.17822. 4. l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell'opposizione o di eventuali solleciti rivolti all'Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni. In tali casi, se l'atto interruttivo interviene entro il termine di sospensione di cui all'art.111 d.p.r. 1124/1965, la prescrizione triennale del diritto ricomincia a decorrere dalla scadenza del termine suddetto; se, invece, l'atto interruttivo è successivo, la predetta prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione; 5. eventuali atti istruttori dell'Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l'interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione."

Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE

Nonostante Inail sia un ente pubblico e nonostante la natura indisponibile dei diritti ed obblighi previdenziali, è possibile la rinuncia alla prescrizione da parte dell'Istituto assicuratore che può essere espressa o tacita, ma in questo secondo caso deve risultare da un comportamento univoco, assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata. (. Cass. civ., Sez. lav., 19 dicembre 1995 n. 12968, in Riv. inf. mal. prof. 1996, II, 9.). E' l'altra faccia della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione. Perplessità manifesta sul punto DeMatteis in Infortuni e malattie professionali ed. Giuffrè pag. 589,laddove si chiede come l'Istituto possa disporre tramite rinuncia di un diritto pubblico indisponibile in entrambe le direzioni.

(Silvana Toriello)

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LaPrevidenza.it, 23/09/2013

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