L'incompatibilità dei dipendenti pubblici. Quale futuro dopo il nuovo regolamento di riforma delle professioni?
Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego
Appare di particolare interesse, anche per i dipendenti del pubblico impiego, il nuovo regolamento delle professioni emanato con D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” che sembra contenere novità in merito al tema della incompatibilità dei pubblici impiegati. Eppure, la disciplina dell’incompatibilità, storicamente sottratta dall’ambito della contrattazione per espressa disposizione del legislatore, sembrava restare estranea ad ogni intervento legislativo di riforma anche dopo l’intervento di riforma della pubblica amministrazione a seguito del D.lgs.n.150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e di quelli recenti, che hanno inciso sull’ambito di attribuzione alla contrattazione collettiva delle materie del rapporto di lavoro con la modifica, tra l’altro, degli artt.5 e 40 del D.lgs. n.165/2001,. Ebbene, dopo il nuovo regolamento delle professioni emanato con D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, appare necessaria una profonda riflessione sull’intero impianto normativo del pubblico impiego, alla luce di disposizioni così incisive che aprono ad una “liberalizzazione delle professioni” e che sembrano rimuovere tutte quelle limitazioni rinvenibili storicamente tra le ragioni di interesse pubblico, che hanno da sempre impedito al dipendente pubblico l’esercizio di una professione. Dette disposizioni, che si ritrovano in particolare agli artt. 2 e 12 del D.P.R.n. 137/2012, attuazione dell' art. 3, c. 5-bis, della L. 148 del 14 settembre 2011 , non possono che essere interpretate, in attesa dei decreti attuativi da emanare da parte del Governo entro il 31/12/2012, tenendo conto della specifica disposizione vigente nel regime di pubblico impiego privatizzato...
LaPrevidenza.it, 16/11/2012