Il rifiuto del datore di lavoro alla richiesta di accesso al sistema informatico aziendale non costituisce demansionamento
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 21.3.2018 n. 7063 - Giovanni Dami
L'utilizzo di credenziali per l'accesso ai sistemi informatici aziendali non pone discrimine rispetto ai colleghi che ne sono sprovvisti per volontà (insindacabile) aziendale. Nel caso in esame il collegio giudicante non ha accolto le doglianze della ricorrente ritenendo che non vi fossero differenze sostanziali nel contenuto della prestazione lavorativa della lavoratrice rispetto ai colleghi provvisti di passwords.
(Giovanni Dami)
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio - Presidente - Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7487-2013 proposto da: B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO FOGNIER, giusta delega in atti; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA MANTELLI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 833/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/09/2012 r.g.n. 975/2011.
Fatto
che, con la sentenza n. 833/2012, la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia del 24.6/12.7.2011 emessa dal Tribunale di Aosta, ha respinto la domanda, proposta da B.P. nei confronti di Poste Italiane spa, volta ad ottenere l'emissione di un ordine alla società di attuare in suo favore "tutti gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività cui era addetta" (la ricorrente, infatti, in servizio al settore commerciale presso la sede di (OMISSIS) quale addetta all'Area Impresa, con inquadramento nel livello B del CCNL di categoria, aveva lamentato che, a differenza dei tre colleghi addetti alle stesse mansioni, le era stato impedito l'accesso a gran parte del sistema informatico, con conseguente impossibilità di svolgere appieno il proprio ruolo e che non le era stato assegnato un portafoglio clienti), con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.P. affidato a due motivi, illustrati con memoria;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso, eccependo in primo luogo la inammissibilità per tardività del ricorso;
che il PG non ha formulato richieste scritte.
Diritto
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stato ritenuto, dalla Corte distrettuale, che l'impossibilità di accedere ai sistemi informativi costituiva dequalificazione; la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 CCNL Poste Italiane del 14.4.2001, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stato considerato che l'impossibilità di accedere ai sistemi informativi inibiva ad essa ricorrente di svolgere compiutamente le sue mansioni; l'omesso esame circa un fatto ("per evadere gli ordini dei clienti è necessario procedere in via informatica" - teste M.) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per non essere stato valutato che l'impossibilità di accedere ai servizi informatici si traduceva in una riduzione quantitativa e qualitativa delle mansioni, in una riduzione dell'autonomia di cui gode il personale inquadrato al livello "B", in una progressiva riduzione delle sue capacità professionali, in un'ingiusta perdita di mobilità e dignità e, infine, in una perdita economica; 2) la violazione e falsa applicazione del principio generale di correttezza, buona fede ed imparzialità (art. 1175,1375 e 1366 c.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione degli articoli 60 e 62 CCNL, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere ravvisato la Corte di appello la violazione dei principi richiamati dalle suddette disposizioni nella condotta di Poste Italiane spa sia in ordine alla valorizzazione e sviluppo dei lavoratori sia in ordine ai doveri del datore di lavoro di evitare situazioni di disagio, di lesione della dignità e della professionalità dei lavoratori;
che, preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dello stesso: invero, la sentenza risulta pubblicata il 14.9.2012; essendo stato il giudizio instaurato con ricorso di primo grado dell'1.3.2011, per la proposizione della impugnazione si applica il termine lungo, previsto dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi; la notifica del ricorso per cassazione è stata tentata una prima volta, nei confronti della società, il 12.3.2013: notifica non andata a buon fine per il trasferimento dell'Ufficio Legale della società; la notifica si è poi perfezionata il 15.3.2013: orbene, avendo riguardo ai principi statuiti da questa Corte, secondo cui per il notificante il momento di perfezionamento si ha con la consegna dell'atto per la notifica all'Ufficiale Giudiziario (Cass. 10.5.2007 n. 10693) e che il rinnovo, se prontamente effettuato come nel caso in esame (a distanza di tre giorni), non determinato da cause imputabili da colpa del notificante, deve considerarsi tempestivo anche se la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine (Cass. Sez. Un. 15.7.2016 n. 14594 e Cass. 30.9.2016 n. 19599), è agevole rilevare che il ricorso non è tardivo ed è quindi ammissibile;
che, venendo all'esame dello stesso, il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; in ordine alla asserita violazione dell'art. 20 del CCNL Poste del 2011, deve rilevarsi che non è stato riportato il suo esatto contenuto e non è stata censurata l'interpretazione e la applicazione nel caso concreto rispetto a quella asseritamente disciplinata dalla legge: ciò in violazione dei principi di autosufficienza e di specificità del ricorso per cassazione; inoltre le altre censure, relative ad una pretesa violazione dell'art. 2103 c.c. si sostanziano di fatto nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando come tale una censura riconducibile al paradigma del vizio di motivazione; quanto a quest'ultimo, avendo riguardo alla versione ratione temporis applicabile (sentenza depositata il 14.9.2012), a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. nella L. n. 134 del 2012, rileva il Collegio l'insussistenza dello stesso perchè i fatti evidenziati nella doglianza sono stati, invece, valutati dalla Corte che ha ritenuto che non vi fosse alcuna lesione dei diritti del lavoratore e che l'uso della password per accedere ai servizi informatici era utile ma non indispensabile per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
che anche con riferimento al secondo motivo non è stata riportato in modo dettagliato il contenuto degli artt. 60 e 62 del CCNL Poste del 2011 di talchè non è possibile valutare i requisiti della asserita erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalle disposizioni di legge, mediante la specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013 n. 16038; Cass. 28.2.2012 n. 3010); in ordine, invece, alla dedotta violazione dei principi generali di correttezza, buona fede ed imparzialità, la condotta datoriale è stata valutata dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua e logica, ha sottolineato, da un lato, che non vi erano differenze sostanziali nel contenuto della prestazione lavorativa tra la B. e i suoi colleghi dotati di password e, dall'altro, che non vi era stata alcuna lesione dei diritti della lavoratrice rientrando la scelta di attribuire le passwords di accesso ai servizi informatici nell'insindacabile potestà organizzativa dell'imprenditore;
che l'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale se si svolge nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute del dipendente (cfr. in termini Cass. 13.10.2009 n. 21710; Cass. 10.3.2015 n. 4757), come è stato di fatto accertato nel caso concreto dalla Corte territoriale;
che alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018
LaPrevidenza.it, 26/03/2018