Il nuovo Durc online
Dott.ssa Silvana Toriello
IL NUOVO DURC ON LINE
(Dott.ssa Silvana Toriello)
PREMESSA
Ha preso il via il 1° luglio 2015 il DURC Online, la nuova procedura che comporta la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e la sua gestione telematica. A partire da tale data la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Il Ministero del lavoro ha stimato un risparmio di oltre 25 milioni di euro all'anno per le imprese derivanti dalla innovativa procedura di rilascio del Durc generalmente conosciuta come Durc on line. I vantaggi sono quelli della semplificazione, della maggiore celerità e dei minori costi anche se questi evidenti vantaggi sono subordinati all'ottimale funzionamento delle banche dati degli istituti. Dato il rilevante impatto di questa novità sugli adempimenti dei datori di lavoro e delle imprese si ritiene opportuno, sia pure in un'ottica più propriamente Inail, sintetizzarne una ricognizione.
SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. L'articolo 1 del decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc.nell'ambito dei contratti pubblici; b) gli Organismi di attestazione SOA5; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/20006; e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/20148. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc "aggiornato". Come specificato nella circolare ministeriale 19/2015 nelle ipotesi e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte del soggetto delegato ("chiunque vi abbia interesse" e banche/intermediari finanziari) "è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità". L'accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale Inps, che ha realizzato un' apposita funzionalità per gli utenti in questione. Nella citata circolare il Ministero ha precisato che "resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale". L'art. 6, comma 2 del decreto stabilisce infatti che la verifica di regolarità contributiva può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonchè dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali. L'utente, a seconda che l'accesso sia effettuato dal portale Inps o dal portale Inail, dovrà autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l'ente dal quale sta effettuando l'accesso al servizio. Per quanto riguarda le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché le SOA, si precisa che per l'accesso dal 1 luglio 2015 al servizio "Durc On Line" valgono le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'Inail, sia che si acceda dal portale Inps che dal portale Inail. Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere gestite tramite Sportello unico. I suddetti soggetti e le SOA dal 1 luglio 2015 devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente tramite il servizio "Durc On Line", poiché come stabilito dall'art. 2, comma 2 del decreto, il nuovo documento generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.
CONTENUTO DEL DURC ON LINE (ART. 7 DEL DM) Il Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati minimi, stabiliti dal decreto. a) La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva. b) L'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili. Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all'Inps o all'Inail, nella sezione del documento relativa all'ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato "Non è iscritto". La revisione dell'intera materia in termini di semplificazione e l'automatismo dell'esito di regolarità in presenza dei requisiti definiti dal decreto ha infatti imposto di soprassedere in tali casi all'istruttoria da parte della Sede competente, al fine di non escludere dai vantaggi del Durc On Line intere categorie di soggetti che a fini previdenziali debbono essere iscritti con il loro codice fiscale solo all'Inps o solo all'Inail. La regolarità contributiva del resto è ora circoscritta ai pagamenti dovuti, pertanto i controlli relativi a possibili casi di evasione totale o parziale dell'obbligo assicurativo ovvero di elusione assicurativa riguardanti il rischio assicurato saranno espletati nell'ambito delle iniziative specifiche programmate. Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l'indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata. c) La dichiarazione di regolarità. In caso di contemporanea iscrizione all'Inps e all'Inail nonché alle Casse edili per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste ovviamente se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti. Nel documento è indicato che la regolarità si riferisce alla risultanza dell'interrogazione negli archivi degli enti, che è effettuata automaticamente ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l'utente dal portale di Inps o Inail attiva con lo specifico servizio la richiesta di verifica della regolarità contributiva, qualora non sia già disponibile un Durc On Line in corso di validità. Il suddetto automatismo comporta che l'ente per il quale il soggetto risulta regolare alla data di interrogazione, fornisca immediatamente l'esito positivo, che in tal modo viene "cristallizzato", fermo restando che nell'ipotesi in cui l'altro o gli altri enti non possano attestare la regolarità i sistemi restano in attesa dell'esito dell'istruttoria, che potrà essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la situazione prima del 30 giorno ovvero, in caso contrario, di irregolarità. d) Il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento. Nel documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell'ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data. La data di scadenza della validità è calcolata a 120 giorni dalla data della richiesta stessa. Come già esposto, qualora in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica sia stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento. Di conseguenza nel caso in cui l'esito di regolarità e quindi il documento acquisibile dall'utente abbia una validità residua ridotta, dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità. Per quanto riguarda l'Inail nel caso in cui per il soggetto non risulti un codice ditta attivo, i suddetti dati minimi saranno integrati con l'indicazione che il soggetto "è stato iscritto fino al (...)" nella gestione di interesse. Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità. In fase di avvio del nuovo servizio per le imprese in questione sarà fornito al momento un esito di regolarità. e) Dichiarazione di non regolarità Dal 1 luglio 2015, nel caso in cui il soggetto non risulti regolare nei confronti di uno o più enti (non avendo regolarizzato la posizione nonostante l'invito) sarà generato un esito di non regolarità, con indicazione della gestione in cui è stato riscontrato il debito contributivo e, ove ne ricorrano le condizioni, anche dell'indicazione circa l'omessa presentazione delle denunce retributive obbligatorie o che le stesse presentano dati incongruenti.
REQUISITI DI REGOLARITA'
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e l'interrogazione avviene indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili. Nel prospetto che segue sono indicate le scadenze dei pagamenti da considerare a seconda della data di interrogazione: DATA INTERROGAZIONE PAGAMENTI DA CONSIDERARE dal al Data scadenza 1° gennaio 31 gennaio Fino al 30 novembre dell'anno precedente 1° febbraio 28/29 febbraio Fino al 31 dicembre dell'anno precedente 1° marzo 31 marzo Fino al 31 gennaio 1° aprile 30 aprile Fino al 28/29 febbraio 1° maggio 31 maggio Fino al 31 marzo 1° giugno 30 giugno Fino al 30 aprile 1° luglio 31 luglio Fino al 31 maggio 1° agosto 31 agosto Fino al 30 giugno 1° settembre 30 settembre Fino al 31 luglio 1° ottobre 31 ottobre Fino al 31 agosto 1° novembre 30 novembre Fino al 30 settembre 1° dicembre 31 dicembre Fino al 31 ottobre Le denunce retributive obbligatorie da presentare all'Inail e le relative scadenze sono individuate nella circolare 61/2015. Come avveniva con la disciplina previgente la regolarità contributiva continua a comprendere i pagamenti dovuti dall'impresa sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi. Per quanto riguarda questi ultimi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 9 del Testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il Dpr 1124/1965, l'obbligo di versare i premi per l'assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato testo unico è considerata datore di lavoro. La circolare ministeriale precisa inoltre che per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all'obbligo contributivo, ove il codice fiscale dei medesimi risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi. La richiesta dovrà essere effettuata dal portale dell'Ente ove è registrata la posizione riferita al codice fiscale del soggetto da verificare. Pertanto, ad esempio, nel caso di una società operante esclusivamente con soci lavoratori iscritta all'Inail con il relativo codice fiscale e i cui soci siano iscritti all'Inps, gli utenti dovranno: 1. verificare dal portale Inail la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della società stessa; 2. verificare dal portale Inps la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno. Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nonché l'informazione che il soggetto indicato non è iscritto presso l'altro ente e quest'ultimo pertanto non fornirà alcun esito di regolarità. Per quanto riguarda le imprese agricole assicurate ai sensi del Titolo II del Dpr 1124/1965, per le quali i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall'Inps, la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente dal portale dell'Inps. La verifica delle imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici alle quali, in deroga al suddetto regime previsto per l'agricoltura, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, deve essere effettuata dal portale dell'Inail. Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero "la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato". La limitazione dell'oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata sarà operativa dal 1 luglio 2015, con il rilascio del nuovo servizio "Durc On Line". Sono invece immediatamente applicabili, i requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto all'articolo 3, commi 2 e 3 e all'articolo 5 in caso di procedure concorsuali, alcuni dei quali erano già previsti dal precedente decreto ministeriale e sono stati riproposti attualizzandoli al mutato contesto normativo. E' stata confermata la sussistenza della regolarità contributiva nei seguenti casi: a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa16 oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del d.Lgs 46/199917; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Costituisce invece una nuova ipotesi di regolarità quella prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto secondo cui: "La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge". In sintesi è stato generalizzato il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto soltanto ai fini della regolarità per la partecipazione a gare di appalto e per un minore importo. Ciò ovviamente non toglie che le somme in questione sono comunque dovute e quindi può verificarsi che per un soggetto che risulta regolare ai soli fini del Durc On Line siano state invece attivate le procedure di iscrizione a ruolo per l'esazione coattiva, per le quali il limite di importo rimane pari a 10,33 euro18. Per quanto riguarda le gestioni con riferimento alle quali deve essere applicato il limite di 150 euro previsto dal decreto, si precisa che sebbene la riforma del sistema tariffario operata dal decreto legislativo 38/2000 si fondi sull'articolazione della "Gestione Industria" disciplinata dal Titolo I del Testo Unico approvato con Dpr 1124/1965 in quattro Gestioni tariffarie, la predetta articolazione opera tuttavia ai soli fini tariffari, dovendo intendersi confermata l'unitarietà della Gestione Industria disposta dal Titolo I del citato Testo Unico. Rientrano pertanto nella predetta gestione "unitaria" Industria anche i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 Dpr 1124/1965, vale a dire i premi artigiani (per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché per i relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione) e gli altri premi speciali. Nell'ambito della gestione Industria di cui al predetto titolo I del DPR 1124/1965 deve al contrario considerarsi come gestione a sé stante quella relativa al settore navigazione. Costituisce, infine, gestione a sé stante l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive disciplinata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche e integrazioni. Di conseguenza la "franchigia" ai fini del Durc On Line è applicata come segue: 1. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ordinari ex art. 41 T.U. relativi alle polizze dipendenti con lavorazioni classificate alle voci di cui alle attuali tariffe industria, artigianato, terziario, altre attività e ai premi speciali determinati ex art. 42 T.U. (artigiani, frantoi, ecc.); 2. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi ex art. 41 della gestione navigazione; 3. 150 euro rispetto al totale insoluto dei premi relativi alle polizze apparecchi radiologici e sostanze radioattive. Come specificato nella circolare ministeriale l'importo di 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge, deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni gestione nella quale l'omissione fino alla predetta data è rilevata.
ASSENZA DI REGOLARITA' ED INVITO A REGOLARIZZARE Secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1 del decreto, "qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione dell'art.9, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo". Per quanto riguarda l'Inail, al momento, in caso di soggetto titolare di più codici ditta sarà notificato un invito a regolarizzare per ognuno di essi, ove ovviamente risultino irregolarità nella relativa situazione contributiva. Analogamente, se il soggetto è titolare di posizioni assicurative anche nella gestione navigazione, sarà notificato un invito a regolarizzare per il conto intestato all'armatore collegato ai certificati nonchè per i codici ditta con irregolarità. L'invito a regolarizzare conterrà anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l'esito positivo della verifica. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito. In tal caso l'esito positivo della verifica avente validità di 120 giorni dalla richiesta sarà inserito nell'apposita nuova applicazione di servizio in GRA web dalla competente Sede per essere automaticamente trasferito ai portali di Inps e Inail, con generazione del relativo Durc On Line disponibile per tutte le successive interrogazioni ricadenti nel citato periodo di validità. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. La nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l'applicazione del silenzio assenso, pertanto nell'ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l'esito, la richiesta al trentesimo giorno sarà annullata e l'utente potrà effettuare una nuova interrogazione. In merito al termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione, la circolare ministeriale precisa che "gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione il mancato versamento di somme dovute non corrispondente alla realtà. Conseguentemente il rilascio del Durc terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta". In caso di mancata regolarizzazione e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. In sostanza mentre l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l'esito di irregolarità e il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa. L'esito non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In tali ultimi casi infatti gli enti previdenziali sono nell'impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti. Resta fermo in caso di irregolarità contributiva l'obbligo delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti di attivare il procedimento previsto dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.
PROCEDURE CONCORSUALI Il decreto stabilisce le condizioni in presenza delle quali Inps, Inail e Casse edili possono considerare regolare l'impresa in relazione a ciascuna procedura concorsuale. L'art. 5 del nuovo Regolamento, allo scopo di rendere possibile la continuazione dell'attività delle imprese in crisi e dirimere così le criticità che nel corso degli anni si sono verificate al riguardo , introduce delle particolari disposizioni in merito all'emissione del Durc a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.In merito si fa rinvio all'attenta ricognizione presente nella circolare 38/2015.In questa sede in coerenza con i rinvii contenuti nella circolare 61/2015 dell'Inail si richiamano: a) Concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 267/1942. L'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'articolo 161 del medesimo Regio Decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. L'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. La circolare ministeriale 19/2015 precisa che dalla previsione di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto "si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che,pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell'esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F. Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco",l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, all'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato. Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161". Il Ministero si è inoltre espresso nel senso che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del Dpr 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del Dl 69/2013 in quanto "costituendo la proposta ex art. 161,comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l'esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione (...)". b) Fallimento con esercizio provvisorio di cui all'articolo 104 del Regio Decreto 267/1942. La regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che i relativi crediti degli enti risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di verifica della regolarità contributiva. L'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio. c) Amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 270/1999. L'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati dagli enti. L'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria. d) Proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'articolo 182- ter del Regio Decreto 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo Regio Decreto. L'impresa si considera regolare per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. L'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi. Come evidenziato dal Ministero "la disposizione che subordina la regolarità all'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del D.M. che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate". CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ (ART. 8 DEL DM) E BENEFICI CONTRIBUTIVI
Come illustrato nella circolare ministeriale 19/2015, l'articolo 8 del decreto, analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità, richiesta dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, per il godimento di determinati benefici normativi e contributivi. Sono ostative alla regolarità, le violazioni indicate nell'allegato A al decreto commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale. Per le violazioni in discorso non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito, come già previsto dal DM del 2007. Qualora il datore di lavoro trasgressore estingua le violazioni accertate attraverso la procedura premiale della prescrizione obbligatoria ovvero dell'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen. (per le violazioni penali) ovvero - per le violazioni di carattere amministrativo per mezzo del pagamento in misura minima (ex art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004) o ridotta (ai sensi dell'art. 16, della Legge n. 689/1981) della sanzione, esso riacquista immediatamente la possibilità di ottenere il DURC regolare. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 è definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'articolo 178 del Codice penale. Il 1° comma dell'art. 8 fa presente che l'accertamento di una delle violazioni tabellate nell'Allegato A del D.M. inibisce il rilascio del Durc soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche il certificato necessario per altri utilizzi (es. appalti pubblici e privati). Come previsto dal precedente decreto del 2007, ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. Nella circolare 19/2015 il Ministero ha inoltre chiarito che "sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007" ed ha precisato che per ragioni di continuità rispetto alla previgente disciplina le cause ostative alla regolarità sono riferite a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del DM del 2007. Per quanto riguarda la verifica di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha infine evidenziato che la stessa, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal decreto, "dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle". Dal 1 luglio infatti verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di regolarità per la fruizione dei benefici applicati dall'Inail e soggetti a detto controllo utilizzando il nuovo servizio. Si fa rinvio alla circolare 61/2015 dell'Inail per l'individuazione dell'elenco dei benefici d'interesse per questa specifica parte. ESCLUSIONI DAL DURC ON LINE
L'art. 9 del D.M. 30 gennaio 2015 introduce un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2017, nel corso del quale si dovrebbe concludere la fase iniziale del nuovo sistema telematico di rilascio del Durc. Difatti nel corso di questo periodo transitorio resterà assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il certificato richiesto in applicazione: a) dell'art. 13 bis, c. 5, del DL n. 52/2012 (conv. Da L. n. 94/2012) ossia del Durc rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.; Per questi Durc come noto il decreto 13 marzo 201323 stabilisce che il documento deve essere emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi della norma citata, qualora la certificazione attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Si ricorda che nel certificato di regolarità emesso da sportello unico devono essere indicati i dati identificativi della "Richiesta Durc" prodotta attraverso la "Piattaforma per la certificazione dei crediti" appositamente istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'importo disponibile dopo l'attivazione della funzione "Verifica la capienza per l'emissione del Durc" e quello del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente, in modo che la stazione appaltante possa procedere all'attivazione dell'intervento sostitutivo. b) dell'art. 6, c. 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. Da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare «con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento »; c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, c. 2 lett. a), del Decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; Si precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare congiunta del Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2014, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato previsto anche per queste verifiche l'invito a regolarizzare nonché la possibilità da parte del datore di lavoro di versare quanto dovuto con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni. d) della procedura di «esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere» di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013. Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6.4.2009 ed ubicati nel Comune di L'Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici. Oltre ai suddetti casi particolari, il decreto prevede in via cautelativa che sempre non oltre il 1 gennaio 2017 e in via transitoria restino assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC "le ipotesi per le quali la verifica di cui all'articolo 6, cioè quella in tempo reale non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili". Qualora si verifichi in concreto la suddetta "impossibilità", accertata dagli Enti, sarà prevista un'apposita funzionalità di richiesta della regolarità contributiva in www.sportellounicoprevidenziale.it. Al riguardo, tuttavia, la Circ. n. 19/2015 precisa che la verifica di regolarità sarà comunque effettata nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal nuovo regolamento. NORME FINALI E DI COORDINAMENTO
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del decreto dettano norme di coordinamento riguardanti le stazioni appaltanti nell'ambito dei contratti pubblici. Tali soggetti e le amministrazioni procedenti per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere dal 1 luglio 2015 utilizzano il Durc On Line in corso di validità in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso da Sportello unico. Ove l'interrogazione fornisca un esito di non regolarità attivano il procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del Dpr 207/2010 e all'articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013, con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali. Il decreto precisa poi che il Durc On Line soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 163/2006,nonchè assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del Dpr 445/2000 ovunque prevista. Secondo quanto precisato nella circolare ministeriale "al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot.n. 62304 del 19 maggio 2015. Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006. Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata". Il Ministero ha infine chiarito che i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina. Le richieste di Durc presentate anteriormente al 1 luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove diposizioni, con l'emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale.
(Silvana Toriello)
LaPrevidenza.it, 09/09/2015