I beni personali nel diritto di famiglia
Dottrina - Seconda parte
Più complessa è la disposizione contenuta nella lett. e), la quale stabilisce "che i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa" costituiscono beni personali.
Consideriamo "i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno", dobbiamo innanzitutto provvedere a distinguere nell'ambito di questa categoria i compensi dovuti per lucro cessante da quelli dovuti per danno emergente.
Per questi ultimi si tratta senz'altro di beni personali in quanto tali somme costituiscono una compensazione per la diminuzione del patrimonio individuale del coniuge, al contrario le somme percepite per il lucro cessante rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 11, lett. b). Si tratta di un compenso per la diminuita capacità futura di reddito dei beni stessi e come ta le entrerà nella comunione "de residuo".
Passando alla seconda parte della disposizione dobbiamo trattare della "pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa".
Occorre considerare della pensione un periodo anteriore allo scioglimento della comunione ed uno successivo al realizzarsi della causa di scioglimento.
Per il primo periodo le somme riscosse, essendo sostitutive dei proventi di un'attività separata, saranno "destinati a cadere in comunione al momento dello scioglimento di questa se non ancora consumate". Per il periodo successivo allo scioglim ento della comunione sulle somme riscosse "dovrà riconoscersi un diritto illimitato del titolare" (Schlesinger).
Può accadere che il danno venga liquidato una tantum con un'unica somma di denaro, sarà necessario quindi imputare alla comunione una parte della somma proporzionale alla somma della comunione ai sensi dell'art. 177, lett. c), lasciando la differenza in piena proprietà del titolare.
Il problema è che non si può sapere preventivamente la durata della comunione, infatti il calcolo si potrà effettuare solo al momento della divisione. Questo non autorizza il titolare della somma ad un uso personale della stessa, senza tenere conto degli obblighi familiari su di lui gravanti e quindi sulla destinazione della somma ricevuta.
E' stato riportato l'indi rizzo prevalente in dottrina che sembra da accogliersi essendo in esso contemperato l'aspetto individuale di questi particolari beni e le esigenze di collaborazione familiare, tuttavia è corretto citare la voce discordante dei Finocchiaro.
Gli autori applicano al riguardo un rigido sistema di tassatività considerando la precedente interpretazione non puramente "restrittiva", ma addirittura annullante il contenuto della norma, suffragano la propria affermazione con una serie di dimostrazioni.
La prima è data dall'osservazione che in fin dei conti il risarcimento è, anche nel silenzio della legge, una ipotesi di "surrogazione reale" al venire meno di beni personali.
La seconda è costituita dall'osservazione sull'inutilità di una disposizione normativa per escludere dalla comunione, al momento del suo scioglimento, i ratei futuri della pensione quando questa è in ogni caso equiparata ai proventi dell'attività separata.
Infine è evidente per gli autori che l'eventuale liquidazione anticipata del danno da invalidità permanente è in ogni caso, anche in assenza di una norma espressa, esclusa dalla comunione. Da quanto detto per i Finocchiaro consegue che i beni in discorso sono "personali" ad ogni effetto.
Senza volere ribattere puntigliosamente sono sufficienti un paio di bervi considerazioni:
1- Sono gli stessi autori che in nota ammettono che "tali beni, pur se personali, cioè non oggetto di comunione tra i coniugi, sono pur sempre redditi del singolo coniuge che anche con questi dovrà sovvenire, secondo le regole generali, ai bisogni della famiglia ex art. 143".
2- Nella successiva nota si legge "... non si nega, da parte nostra, che in alcuni casi limite la puntuale applicazione di tale disciplina può condurre a vere ingiustizie, come nell'ipotesi in cui uno dei co niugi abbia unicamente un reddito da pensione di invalidità e l'altro un reddito di lavoro autonomo: mentre con le economie realizzate sulla propria pensione il primo potrà acquistare altri beni pur essi personali, con le economie realizzate sul proprio salario il secondo non potrà che acquistare in favore della comunione".
Sebbene non previsto espressamente dall'art. 179 trattiamo della titolarità delle vincite alle lotterie e simili, questo in quanto alcuni autori hanno ritenuto di individuarvi una categoria di beni personali.
Sia per i Finocchiaro che per i De Paola e Macrì tali vincite sono da ricollegarsi ad una iniziativa personale del coniuge che ha tentato la fortuna, ma più convincente è la tesi di Corsi per cui le vincite rientrano nella comunione per "una forma di parificazione delle fortune economiche dei coniugi in costanza di matrimonio". Maggiori perplessità deriverebbero da una giocata con denaro personale, ma anche in questo caso, oltre alla precedente osservazione di Corsi, è da notarsi che non si può parlare in alcun modo di surrogazione reale, così che la vincita rientrerebbe senz'altro nella comunione legale.
L'ultima disposizione dell'art. 179 tratta della surrogazione reale dei beni personali distinguendo tra mobili, considerati nella lett. f), e beni immobili o mobili registrati, rientranti nel 2° comma.
Trattiamo innanzitutto della lett. f) nella quale si stabilisce che sono personali "i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelenca ti o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto d'acquisto". I problemi interpretativi sono notevoli, in particolare per l'ultimo inciso della disposizione in questione.
La prima interpretazione e generalmente anche quella più favorevolmente accolta dalla dottrina risulta essere quella dello Schlesinger di cui esponiamo le principali affermazioni.
Partendo dall'osservazione che la dichiarazione è richiesta al fine di rendere valida la surrogazione reale sia nei confronti dell'altro coniuge sia dei ter zi, l'autore coordina la disposizione di cui trattiamo con l'art. 197, che condiziona l'opponibilità ai terzi dell'esclusione dalla comunione di un bene mobile con l'esisten za di un atto avente data certa.
Dal coordinamento ne deriva la necessità, per una valida surrogazione, di una dichiarazione scritta avente data certa, tuttavia tale formalità non è sufficiente dovendo essere la dichiarazione "in qualsiasi momento suscettibile di controllo e contestazione, sia da parte dell'altro coniuge che da parte d ei creditori della comunione" (Schlesinger).
Per soddisfare questa esigenza non resta altro che indicare con precisione la provenienza dei cespiti utilizzati nella surrogazione, se il coniuge acquirente non effettua per qualsiasi motivo tale dichiarazione o la effettua incompleta, il bene acquistato cade in comunione nonostante l'esistenza dei presupposti necessari perché possa esservi la surrogazione reale.
Decisamente contrari a questa ipotesi sono i Finocchiaro i quali sollevano una serie di obiezioni:
"a) nel nostro ordinamento la regola generale, anche se non assoluta, è quella della libertà delle forme nei negozi giuridici [...] tranne che una esplicita norma la escluda;
b) qualora lo scritto formalizzato all'atto dell'acquista (caso mai con data certa) contenga dichiarazioni non veritiere dell'acquirente [...] è indubbio che esista il diritto, dell'altro coniuge, di sentire giudizialmente accertare la reale provenienza di tali somme, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova; c) l'art. 197, invocato dallo Schlesinger a sostegno della propria tesi, riguarda i rapporti con i terzi e non può, analogicamente, riferirsi anche ai rapporti interni tra coniugi ;
d) ... nella vita coniugale il principio ispiratore è quello della reciproca fiducia (almeno finché dura l'accordo) e pare quanto meno irrealizzabile che taluno, [...], si precostituisca contro l'altro coniuge, la prova scritta, avente data certa, ...".
Quindi gli autori negano la necessità di un atto scritto, risultando del tutto sufficiente una dichiarazione orale al momento dell'acquisto, e l'indicazione dei cespiti personali utilizzati nell'acquisto stesso.
Una risposta a tali argomentazioni la si può trarre dalle stesse pagine di Schlesinger, quando, sorvolando sull'art. 197, considera del tutto impossibile una semplice dichiarazione orale rivolta ad un terzo (l'alienante) indifferente al problema del patrimonio coniugale e non comunicata al coniuge e ai creditori della comunione.
Inoltre si verrebbe a creare una difficoltà di prova rilevante se un domani i coniugi decidessero di separarsi.
L'autore non disconosce le difficoltà che si presentano con un sistema di dichiarazioni scritte di data certa, ma lo ritiene inevitabile così come il Tanzi che rileva gli intoppi derivanti alla circolazione dei beni e alla vita coniugale da un tale sistema se applicato agli atti di modico valore.
Questa osservazione suggerisce una soluzione di compromesso che tenga presente le esigenze prospettate dai vari autori, senza tuttavia compromettere la tassatività della norma e la sicurezza dei terzi.
De Paola e Macrì ritengono la norma in questione riferibile unicamente ad una ben ristretta categoria di beni mobili di un certo valore, quali possono essere quadri d'autore, mobili d'antiquariato, gioielli ecc., se oltrepassano le possibi lità economiche della famiglia.
L'eccessiva rigidità della interpretazione appena menzionata può essere ammorbidita riferendosi a Corsi, ossia la possibilità per il coniuge acquirente "di formalizzare la dichiarazione stessa in modo che possa raggiungere lo scopo, scegliendo, anche in rapporto all'interesse che vi porta, lo strumento più adeguato", andando quindi dalla semplice lettera alla dichiarazione innanzi al notaio oppure sottoposta a registrazione.
Si può addirittura considerare del tutto inutile una dichiarazione nel caso di atti di modestissimo valore il cui peso patrimoniale risulti molto basso, quindi sproporzionato alle formalità richieste.
Conseguentemente la data certa della dichiarazione non è fondamentale per la sua efficacia nei confronti del coniuge, tuttavia è utile ed anzi indispensabile nei confronti dei terzi per rivendicare il carattere personale del bene. Anche per il momento della dichiarazione, sebbene sia normalmente contenuta nell'eventuale atto d'acquisto, non è obbligatorio in tal senso, essendo sufficiente ma necessario la contestualità dell'atto.
Infine un'ultima importantissima osservazione relativa alla distinzione tra i casi di surrogazione riguardanti i beni rientranti nelle categorie indicate nelle lettere a), b) ed e) e quelle indicate nelle lettere c) e d).
Mentre per i primi non vi è necessità della funzionalità del bene, che abbia surrogato altro bene personale , purché sia anch'esso considerato personale, per i secondi è necessaria la funzionalità del bene stesso, in altre parole il nuovo bene acquistato o scambiato dal coniuge dovrà essere adatto all'uso personale o all'esercizio della professione.
(Prof. Sergio Benedetto Sabetta)
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NOTA
· A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia. Commentario teorico pratico della L. 19/5/75 n. 151, Milano;
· De Paola Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano;
· Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano;
· Tanzi, Beni destinati all'impresa del coniuge e comunione legale, Riv. di Diritto Civile 1981.
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(Sergio Benedetto Sabetta)
LaPrevidenza.it, 01/04/2021