mercoledì, 29 novembre 2023

I beni personali nel diritto di famiglia

Dottrina - Prima parte

 

In base ai principi generali del regime patrimoniale della famiglia occorre dare all'art. 179 una interpretazione riduttiva, considerando l'elenco contenuto un elenco di carattere tassativo, senza che questo porti ad eliminare l`analisi delle singole voci creando aprioristiche barriere.

Fatta questa considerazione preliminare, dobbiamo dire che l'art. 179 fa riferimento a quei beni che rimangono irrilevanti sia per la comunione attuale che per la comunione del residuo e per i quali vale il principio di surrogazione espresso nella lett. f) dello stesso.

La lett. a) fa riferimento ai soli diritti di proprietà e ai diritti reali di godimento appartenenti al coniuge prima del matrimonio, ma una interpretazione puramente letterale è eccessivamente riduttiva e senz'altro è da cogliersi la tesi per cui l'intero patrimonio preesistente al matrimonio rientra tra i beni personali.

Anzi, si può seguire senz'altro l'opinione di Cian e Villani, per cui rientrano in tale categoria quei beni e diritti "preesistenti all' insorgere del regime di comunione. Se questo è posteriore al matrimonio, come può avvenire per precedente originaria scelta del regime di separazione o per scioglimento di un regime comunitario cui sia seguito un periodo di regime di separazione" (pag. 138).

Nonostante questa linearità è sorta controversia per il denaro di proprietà del singolo, infatti è stato sostenuto da Schlesinger che il denaro personale rimarrà tale finché non venga utilizzato per l'acquisto di beni, anche se individuali.

In questo caso non vi sarà l'applicazione del principio di surrogazione cui alla lett. f), ma si avrà una acquisizione automatica alla comunione legale ai sensi dell'art. 177, lett. a). Il motivo di una così grave interpretazione è da Schlesinger individuato nello stesso tenore della norma, quando nella lett. f) si parla di bene acquistato "con il prezzo del trasferimento dei beni personali" e non genericamente di denaro personale.

Lo stesso autore solleva l'obiezione che si tratterebbe in realtà "di uso di denaro personale" rientrante "nella fattispecie dello scambio di un bene personale", ma precisa l'autore che altrimenti "non si capirebbe più perché il legislatore avrebbe tenuto distinta l'ipotesi di impiego del prezzo del trasferimento di un bene personale, ed in secondo luogo non si capirebbe l'uso del termine scambio per definire l'acquisto di un bene con denaro".  Conclude Schlesinger con il richiamarsi all'art. 177 ed alla sua interpretazione estensiva "che pare voler in comunione ogni acquisto, se non si tratta di beni personali, senza distinguere se il denaro impiegato per l'acquisto sia dell'uno o dell'altro coniuge, sia stato guadagnato dopo il matrimonio ed accantonato o conservato da ancor prima delle nozze".

Per quanto riguarda quest'ultima affermazione essa deriva da una interpretazione talmente generica dell'art. 177, lett. a) da potersi ricavare in argomento qualsiasi affermazione voluta per suffragare la tesi esposta.

D'altronde la stessa lett. a) dell'art. 177 rinvia all'art. 179, così che risulta chiaro che l'interpretazione data alla norma ultima e, quindi, anche alla lett. f), influirà sull'estensione della prima. Si vede bene che è una prova falsa in quanto determinata dalla stessa interpretazione e non per se stessa oggettiva.

Considerando, poi, la prova principale è pienamente valida l'obiezione sollevata da Cian e Villani per cui "la tesi limitativa pecca di incoerenza là ove ammette senz'altro un'interpretazione non letterale della lett. a), e la esige invece per la lett. f) della stessa norma", anche se si potrebbe essere indotti ad una tale rigidità dallo stesso testo della norma che parla soltanto di proprietà di beni o altri diritti reali sui medesimi.

Anche le conseguenze di una tale interpretazione sono assurde se si pensa alla fine che dovrebbe fare, trasferito ex lege alla comunione, il bene acquistato dal singolo coniuge con il denaro, senza alcuna ombra di dubbio personale, ricavato dal risarcimento per la distruzione di un proprio bene personale, conclusione radicalmente in contrasto con il tenore dell'art. 179, lett. e).

Aveva sfuggevolmente indicato Schlesinger le difficoltà di prova a carico del coniuge per l'appartenenza delle somme di denaro ai beni personali, ma queste difficoltà di prova sussistono in generale per tutto il regime della comunione legale.

Non da ultimo è da riportare l'osservazione dei Finocchiaro, secondo cui l'esclusione dalla categoria dei beni personali di quei beni acquistati con denaro già personale dei coniugi "svuoterebbe di pratico contenuto" la lett. f) della norma, analogamente si pone Corsi.

Il lascito testamentario e la donazione a vantaggio di un coniuge sono sottratti alla comunione, se non è specificato nell'atto che "essi sono attribuiti alla comunione" (art. 179, lett. b). Non sorgono problemi per la prima parte, ma non altrettanto può dirsi per la seconda.

Nonostante il chiaro tenore della norma, i Finocchiaro hanno ritenuto di non individuare in essa la possibilità di imputare alla comunione i beni lasciati nel testamento o donazione quando negli atti è esplicitamente indicato in tal senso. La questione, più che una semplice e diretta interpretazione della norma è la conseguenza di una impostazione generale del regime patrimoniale della famiglia.  Avendo gli autori negato l'autonomia patrimoniale della comunione legale e quindi la sua soggettività con la conseguente possibile imputazione di una serie di diritti e obblighi è conseguenza logica l'impossibilità di imputare alla comunione i medesimi, anche se mediante testamento o comunione. Da quanto detto ne consegue che in ogni caso i beni dovranno essere imputati non alla comunione bensì ai singoli coniugi in parti uguali.

Schlesinger all'opposto considera pienamente ammissibile una donazione o un testamento a favore della comunione purché sia specificato senza ombra di dubbio, altrimenti il termine comunione lo si dovrà intendere in senso generico e i beni saranno imputati ai singoli coniugi.

Corsi accetta sostanzialmente la tesi di Schlesinger, tuttavia introduce un elemento di diversificazione costituito dalla comunione ordinaria che interverrà quando i beni siano attribuiti ad entrambi i coniugi senza esplicita sottoposizione al regime di comunione legale.

La tesi non sembra accettabile se si tiene presente che la comunione legale ha inteso sostituire la comunione ordinaria, introducendo un regolamento del tutto nuovo atto ad animare nella famiglia principi diversi da quelli vigenti anteriormente. Il mantenimento di una tale possibilità è solo una scoria del vecchio regime, che viene a turbare la nuova costruzione in palese contraddizione con la coerenza della nuova disciplina.

Più coerenti sono Cian e Villani che, pur riconoscendo la possibilità di nominare erede o beneficiare la comunione come soggetto autonomo, tuttavia affermano la necessità che questo avvenga in forma esplicita a causa delle gravi conseguenze che ne deriverebbero.

Per quanto riguarda l'accettazione dovrà avvenire congiuntamente da parte di entrambi i coniugi essendo un atto di straordinaria amministrazione, si pensi alla possibilità che l'eredità risulti essere una "damnosa hereditas".

In caso contrario i beni rientrano nei patrimoni personali dei singoli coniugi, se poi la comunione viene meno al momento dell'apertura della successione o nella donazione, la disposizione testamentaria dovrà "intendersi caducata, salva la dimostrazione di una volontà di istituzione sostitutiva, [...], a vantaggio dei due coniugi uti singoli" (Cian e Villani).

Non presenta particolari problemi interpretativi la lett. c) secondo la quale sono personali "i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori". L'elemento fondamentale è l'avverbio strettamente, che nella sua lapidarietà ben difficilmente può essere interpretato in modo differente dagli intenti restrittivi del legislatore.

La necessità di una tale interpretazione è ben chiara se si pensa alle possibilità a cui una tale norma può dare luogo, favorendo l'arricchimento di uno dei coniugi a danno dell'altro, il tutto nel rispetto formale della comunione legale, infatti la categoria dei beni è completamente svincolata, a differenza delle due precedenti, dal titolo d'acquisto.

Più elastico nelle sue conclusioni risulta essere Corsi per il quale, sebbene l'avverbio "strettamente" deve essere interpretato in forma sufficientemente rigida, possono considerarsi personali "anche oggetti a destinazione naturale meno esclusiva, come una macchina fotografica, una pelliccia o qualche gioiello".

La valutazione del bene dovrà effettuarsi caso per caso, dal che ne consegue "che là dove la famiglia è più abbiente la cerchia dei beni suscettibili di essere considerati personali si allarga, fino ad abbracciare eventuali beni mobili registrati o addirittura un immobile" (Corsi).

Anche la lett. d) non ha eccessivi problemi di interpretazione se si toglie la distinzione del concetto di professione dall'attività imprenditoriale, attività contemplata nell'art. 177, lett. d) e ultimo comma, o nell'art. 178.

Seppure criticata si deve ammettere che tale distinzione è prevista dal legislatore e quindi dovrà essere applicata non potendosi negare la lettura della legge. E' tuttavia da tenersi presente che un fondamento sussiste se si considera secondo le osservazioni di Schlesinger la prevalenza nella libera professione dell'elemento soggettivo su quello oggettivo a differenza di quanto accade nell'attività imprenditoriale.

Senz'altro anche in questa ipotesi potrà darsi un'interpretazione restrittiva, al fine di evitare un imboscamento di ricchezza di uno dei coniugi a danno dell'altro, questo a maggior ragione se si tiene presente che anche in questo caso come nella precedente categoria l'individuazione non avviene in base al titolo dell'acquisto ma alla sua funzione.

Tuttavia non sembra da considerarsi l'opinione di Schlesinger secondo cui non sono strettamente indispensabili all'esercizio della professione la proprietà dei locali e gli eventuali accessori di lusso per arredarli, in quanto l'attività professionale potrebbe essere continuata negli stessi termini anche in locali condotti in locazione o privati di alcuni accessori.

In realtà questi elementi in molti casi sono indispensabili per un proficuo svolgimento della propria attività e porli in comunione legale potrebbe menomare il pacifico svolgimento dell'attività.

E' senz'altro migliore la tesi prospettata da Cian e Villani secondo i quali i beni in questione rientreranno inevitabilmente tra quelli personali, ma nel caso in cui mascherino un investimento destinato a cadere in comunione sorgerà a favore del coniuge, così defraudato un diritto di credito pari all'ammontare del maggiore valore dei beni rispetto a quello normale in rapporto al tipo di attività di cui si tratta.

La soluzione è complessa per i calcoli e le stime necessarie, ma è l'unica possibile se si vuole contemperare i configgenti interessi della comunione.  
(Prof. Sergio Benedetto Sabetta)

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Bibliografia

Cian e Villani , Comunione dei beni tra coniugi (Nuovo Digesto);

Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano;

A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia. Commentario  teorico pratico della L. 19.5.75, n. 151, Milano;

Schlesinger, Commentario alla riforma del nuovo diritto di famiglia, Padova.

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LaPrevidenza.it, 27/03/2021

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