venerdì, 07 febbraio 2025

Diritti quesiti: un caso interessante

A cura dell'avvocato Maria Antonietta Sancipriani

 

Nonostante si discuta molto sulla categoria dei diritti o situazioni soggettive che sono divenuti immutabili con il decorso del tempo e che conseguentemente non sono toccati da eventuali modificazioni legislative, la legge 27 luglio 2011 n. 125 art. 1 così dispone: "non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta...i familiari che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato in relazione agli artt. 575, 584 e 586 del codice penale. I soggetti titolari di una pensione di riversibilità o indiretta, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa". 

 

Pertanto laddove fosse stata riconosciuta la pensione di reversibilità dall'ente previdenziale competente da oltre 10 anni, se ne dispone la revoca violando il principio di immutabilità di diritti rientranti nella sfera giuridica di un soggetto.

 

La suddetta norma, art. 1 legge 27 luglio 2011 n. 125, deve ritenersi affetta dal vizio di legittimità costituzionale, vizio sollevato in sede di giudizio presso la Corte dei Conti per i seguenti motivi:

 

Art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sia con art. 2 della Costituzione per violazione del principio di solidarietà sociale, ed art. 29 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato l'istituto del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico.

 

L'art. 11, 1° co. disp.prel. stabilisce il principio generale dell'irretroattività delle leggi, in base al quale la legge " non dispone che per l'avvenire" e quindi "non ha effetto retroattivo". Il legislatore non puo' modificare in modo repentino e radicale i diritti già acquisiti e' stato affermato in una sentenza della Corte costituzionale. (sentenza 316/2010). I diritti acquisiti dai cittadini non si toccano, dice in sostanza la Corte costituzionale. La Corte dei Conti (Sicilia n. 312/99, 1045/2000) ha sancito più volte che "deve escludersi che le considerazioni e valutazioni extragiuridiche ­ sia pure fondate sotto il profilo etico- possano determinare la perdita del diritto a pensione dell'uxoricida". 

 

La legge, è intenta più a colmare un'esigenza etico morale che un vuoto giuridico, difatti si i rivolge genericamente a tre figure di reato ­ 583, 584 e 586 cp, senza considerare la differenza in merito all'esistenza dell'elemento psicologico sotteso al reato di omicidio ­dolo, colpa e preterintenzione - o in merito o meno all'esistenza di attenuanti o scriminanti quali la provocazione presente nella sentenza di condanna della ricorrente che, pur non escludendo l'aberrazione del reato, lo inquadrano in un ottica punitiva differente. 

 

La freddezza della legge n.125 del 2011 discrimina l'uxoricida che avrebbe agito in presenza di scriminanti o in ipotesi di colpa anche incosciente escludendolo da un diritto che deve essere scevro da qualsiasi valutazione soggettiva in quanto ispirato a principi esclusivamente previdenziali.

 

(Avv. Maria Antonietta Sancipriani)

(Maria Antonietta Sancipriani)

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LaPrevidenza.it, 16/05/2017

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