Dott. Carlo Teri
Questa, per il recupero delle somme a vario titolo, si avvale dell' Ente creditore (impositore) che, a sua volta, invia l'ordine all'Agente della riscossione (Equitalia , in Sicilia regione di questo scrivente, Riscossione Sicilia SPA ) al fine dell'incasso fattivo. Occorre verificare e valutare, con la massima attenzione, quando e come esercitare giustificatamente e legittimamente gli strumenti di tutela che si hanno a disposizione. Certamente, a fronte di cartelle esattoriali attivate per presunte imposte di registro non versate (ad es. contratti di locazione etc.) ed invece regolarmente pagate - con tanto di ricevuta rilasciata dalla stessa agenzia delle entrate, appare eccessivo ricorrere alla commissione tributaria ove si concreti la manifesta volontà del contribuente a reagire ad una pretesa di somme non dovute.
Infatti i cittadini e contribuenti fiduciosi nella potestà di annullamento conferita alla pubblica amministrazione (l. 241/1990 e succ.mod.ed integrazioni nonchè D.M. 11/02/97 n.37) che dovrebbe adottare tutte quelle azioni finalizzate “al buon andamento”, invocano tutti quegli istituti mirati all'esercizio delle proprie ragioni onde evitare il diretto ricorso al giudice tributario .
Il destinatario, in questi casi comprovabili con ricevute di pagamento in possesso, richiede direttamente lo sgravio della cartella esattoriale all'insegna per l'appunto dell'istituto dell' autotutela . Quindi, a seguito istanza dell'attore, l'ufficio dell'ente creditore che ha emesso il ruolo , se riconosce l'errore o verifica i pagamenti avvenuti nel tempo , dovrebbe operare direttamente lo sgravio totale della cartella esattoriale emessa, inviando il relativo provvedimento all'agente di riscossione, riconosciuto sempre solo quale mero esecutore del recupero delle somme . Si verifica invece che, stranamente, tra cartelle pazze, meno pazze e quant'altro, si attiva una valanga di richieste di somme già al tempo versate e per periodi spesso prescritti; dal che i contribuenti inoltrano richieste di sgravio in autotutela quasi mai riscontrate con speditezza e comunque nei tempi e termini utili dei 60 giorni previsti dalla data di notifica dell'atto per ricorrere alla commissione tributaria .
Di conseguenza l'ente di riscossione adotta, in base all'importo delle somme oggetto “di debito presunto”, tutti i meccanismi deterrenti del caso quali, caso classico, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (l'automobile ed altro ) o peggio nelle fattispecie previste procedure forzate dirette a beni immobili .
Quindi per tutte quelle agenzie che non adottano il sistema dello sgravio a “vista”, il cittadino della repubblica, per tutelare con certezza la propria sfera giuridica, dovrebbe ricorrere, laddove previsto, alla commissione tributaria con gravami ,oneri ,stress , disagi e correlato ingolfamento della giustizia competente per materia .
Ciò perchè, a differenza dello sgravio che deve essere adottato dall'ente impositore obbligatoriamente entro 90 giorni quando il cittadino sia in possesso di una decisione della Commissione Tributaria o di sentenza favorevole del Giudice di pace o del Giudice ordinario, la richiesta di sgravio rientrante nell'autotutela non dispiega effetti sospensivi delle cartelle e quindi tutto l'assetto del battistrada del recupero coatto va avanti senza sosta .
In tali casi a fronte di un 'atteggiamento anti-virtuoso che sembra essere impiantato senza conoscerne le ragioni, uno spiraglio innovativo per i destinatari interessati si apre con la legge di stabilità 29.12.2012 per il 2013 che prevede la possibilità, per il destinatario delle cartelle, di contestare all'ente di riscossione, entro determinati termini dalla notifica ,le pretese ; questo nel caso dei versamenti effettuati a norma nei tempi dovuti e comunque in data antecedente alla formazione del ruolo stesso , chiedendo la sospensione di ogni procedura esecutiva , in attesa di una sperata risoluzione .
Conforta ,sempre che se ne dia osservanza, la prescrizione di annullamento di diritto dei crediti contestati alla decorrenza dei 220 giorni dalla data di presentazione della predetta dichiarazione.
Dott.Carlo Teri - Catania
LaPrevidenza.it, 08/06/2014
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Consulente del Lavoro
Avvocato