Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sentenza 8.7.2011, n. 26819 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi
I Supremi Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza 26819/2011, oltre ad invalidare all’ex coniuge la misura cautelare (adottata dal Gip e confermata dal Tribunale di Roma) di divieto di avvicinamento ai posti frequentati dalla persona offesa, hanno evidenziato che l'articolo 282-ter - introdotto dalla legge anti-stalking del 2009 - del codice di procedura penale sancisce, in maniera confusa, il divieto per lo stalker di avvicinarsi ai luoghi dove abitualmente si reca la vittima ed è competenza del Giudice formulare in maniera dettagliata – segnando la via, il nome del locale, etc… - le misure cautelari al fine di evitare eventuali “coincidenze” tra la vittima e lo stalker.
Tutto ciò analizzando anche le eventualità del tutto innocue che potrebbero degenerare con il tempo.
Siffatto provvedimento agevolerebbe notevolmente l’esecuzione ed il controllo sull’osservanza delle prescrizioni.
Il comportamento di stalking scaturisce da diverse motivazioni:
Nella dipendenza affettiva il persecutore mette in atto il proprio stalking per:
Il fenomeno dello stalking si palesa mediante: telefonate, sms, pedinamenti, lettere e fiori, appostamenti vari (casa, lavoro, ecc...), violazione di domicilio, visita sul luogo di lavoro, minacce di violenza, violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.
Il livello di stalking messo in campo, e le relative conseguenze violente variano in proporzione al grado di intimità precedente esistente nella relazione. Maggiore intimità implica un maggiore rischio di violenza. A volte l'entità del fenomeno è anche associata a disturbi psichici presenti nel molestatore. Molti studiosi ritengono che il fenomeno non è osservabile da solo ma vada analizzata la relazione di coppia che è una variabile incisiva nel fenomeno dello stalking.
La conoscenza dei motivi per cui si genera il conflitto, le motivazioni e l'entità delle minacce, possono agevolare l’applicazione di restrizioni valide senza sfociare in eccessive limitazioni della libertà di movimento del destinatario del provvedimento.
Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 28/10/2011
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