sabato, 31 ottobre 2026

I requisiti delle associazioni sindacali ai fini della costituzione di r.s.a. ex art. 19 Statuto dei lavoratori

Nota dell'Avvocato Lorenzo Cuomo

 

La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 11 luglio 2008, n. 19275, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). In particolare la Suprema Corte ha statuito che per “associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva” ai sensi di tale disposizione si devono intendere le associazioni che abbiano stipulato contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, provinciale, aziendale) purché di natura normativa, attinenti cioè alla disciplina del rapporto di lavoro. E’ da escludere invece rilevanza a tal fine alla sottoscrizione di accordi c.d. "gestionali" (come ad esempio quelli relativi ai criteri di scelta in caso di riduzione del personale), che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dall’art. 19 St. lav.

(Avv. Lorenzo Cuomo)

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LaPrevidenza.it, 11/10/2008

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