Trattamento sanitario obbligatorio: nessuna equa riparazione ex artt. 314 e 315 c.p.p. nel caso di illegittimità
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 10 aprile - 5 maggio 2008, n. 17718 - Dott. Valter Marchetti
Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale prevedono un indennizzo per chi abbia subito una ingiusta detenzione, la c.d. equa riparazione per l�ingiusta custodia cautelare.
Le norme di cui sopra, ad avviso della Cass. pen., Sez. IV, Sent. 10 aprile - 5 maggio 2008, n. 17718, non possono essere estese per analogia al c.d. trattamento sanitario obbligatorio risultato essere applicato illegittimamente, nonostante tale regime sanitario forzato colpisca l'individuo in modo simile all'ingiusta custodia cautelare in quanto determina di fatto una effettiva restrizione della libertà personale.
Secondo la Cassazione, rientrerebbe nella scelta del legislatore l'avere previsto una speciale procedura per l'errore giudiziario cautelare e l'avere, invece, escluso da tale scelta altri tipi di errori come quello relativo all'applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, nonostante quest'ultimo sia stato applicato in modo illegittimo colpendo la persona in modo simile all'ingiusta detenzione, determinando la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull'immagine, le relazioni ed il campo lavorativo.
(Avv. Valter Marchetti Foro di Savona)
LaPrevidenza.it, 01/05/2011