Responsabilita' civile - Art. 1228 c.c. - Responsabilitā del chirurgo per la condotta degli ausiliari
Cass. Civ. sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953 - Tiziana Cantarella
Il principio fissato dall'art. 1228 c.c. secondo il quale il debitore che nell'adempimento di un obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi nell'ambito dell'attivita' medico chirurgica tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta č tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e (di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico......
LaPrevidenza.it, 27/12/2007