Legge 210/92: l’indennizzo viene esteso, con decreto
legge, a chi abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazioni
anti Sars CoV 2
Nota
Il decreto legge
n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico), pubblicato nella GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022,
all’art. 20, comma 1, dispone che: “All'articolo
1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al
comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria
italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in
100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo
nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai
pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle
province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come
comunicati annualmente dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli
indennizzi e dei relativi esiti, nonche', sulla base delle richiamate
comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
l'entita' e le modalita' di trasferimento delfinanziamento spettante alle regioni.».
Il
provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2022.
Essendo il decreto legge atto con valore di
legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza dovrà
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perderà
efficacia sin dall'inizio.
Avv.ti Sabrina
Cestari e Alberto Cappellaro
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Profilo autore
(Sabrina Cestari)
LaPrevidenza.it, 29/01/2022