martedì, 10 settembre 2024

Legge 210/92: l’indennizzo viene esteso, con decreto legge, a chi abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazioni anti Sars CoV 2

Nota

 

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, dispone che: “All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  L'indennizzo  di  cui  al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti  dalla  presente legge, anche a coloro che abbiano  riportato  lesioni  o  infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della  integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2  raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in  50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo  32.  Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio  del  Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle  risorse nel   limite   del   fabbisogno   derivante   dagli   indennizzi   da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente  dalla Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome  entro  il  31 gennaio. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  salute,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono stabilite le modalita' di monitoraggio  annuale  delle  richieste  di accesso agli indennizzi e dei relativi  esiti,  nonche',  sulla  base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e  le  modalita'  di  trasferimento  delfinanziamento spettante alle regioni.».

 Il provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2022.

Essendo il decreto legge atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perderà efficacia sin dall'inizio.

 

Avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

 

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(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 29/01/2022

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