Il dipendente che rifiuta di svolgere mansioni superiori non può essere licenziato. Il principio vale anche per i lavoratori del pubblico impiego
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19.7.2013 n. 17713 - Maurizio Danza
Di particolare interesse la sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013 della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato la illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori,quando esse esulino dalla sua qualifica e comportino responsabilità maggiori anche di tipo penale. I giudici della suprema Corte pur essendosi pronunciati in merito ad una questione che riguardava un lavoratore appartenente all’area quadri di un settore privato, indubbiamente stabiliscono un principio che non può che essere applicato anche ai comparti del settore pubblico, pur tenendo conto della sua peculiarità. Ed infatti è ben noto come nel testo unico del pubblico impiego,rileva la disposizione dell’art.52 c.2 del D.lgs.n.165/2001 secondo cui” per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”. La norma a ben vedere infatti prevede espressamente la facoltà da parte della pa di adibire il dipendente a mansioni “proprie” della qualifica immediatamente superiore, ma non reca alcun riferimento in ordine al diritto soggettivo del dipendente a rifiutare la assegnazione decisa dal dirigente dell’ufficio pubblico,oggetto di specifico pronunciamento. A tal proposito dunque non possiamo che fare rinvio ai principi generali desumibili dalle norme dell’ordinamento pubblicistico che in verità, reca in tutti i contratti collettivi nazionali, uno strumento di difesa a favore del dipendente definito “rimostranza” in alcuni contratti del pubblico impiego,ma che in verità riguarda in via generale la contestazione del dipendente di ordini illegittimi. E’ indubbio però che, sia la fattispecie del legittimo rifiuto del dipendente pubblico che quella del limite al corretto esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione con effetti sul rapporto di lavoro ai sensi dell’art.5, dovranno essere attentamente ponderati, anche utilizzando il successivo comma 3 della norma medesima che prevede come ” si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”; ciò obbligherà il giudice del lavoro ad una valutazione interpretativa del contenuto delle prestazioni evincibili dalle declaratorie dei contratti collettivi nazionali richieste al dipendente, per comprendere se esse sono da ritenersi “prevalenti, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale” e dunque legittime. La conseguenza sarà,sempre secondo le motivazioni della Suprema Corte che la p.a. non potrà intimare il licenziamento al dipendente che si dovesse rifiutare di adempiere alle mansioni superiori”,quando dalle stesse dovesse derivare” il solo rischio di ricevere una imputazione “ di per sé pregiudizievole”. Appare evidente altresì, come nel pubblico impiego la questione interpretativa sulla” possibilità di una imputazione del dipendente” ai fini della valutazione in termini di legittimità o meno del rifiuto delle prestazioni, rischia di porsi con una certa frequenza all’esame del giudice del lavoro, tenuto conto che il pubblico dipendente pur espletando la propria attività ,sulla base di un contratto di lavoro di tipo ”privatistico”, è chiamato a svolgere sempre più attività che comportano la assunzione della qualifica di pubblico ufficiale con conseguenti responsabilità anche di tipo penale.
Avv. Maurizio Danza
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 31/07/2013