Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili alternative terapeutiche: è condotta omissiva dannosa verso il paziente
Tribunale di Novara, Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti
IL FATTO.
Una donna viene sottoposta ad interventi e cure all'apparato dentario rivelatisi, per imperizia e negligenza del sanitario operante, gravemente dannosi e concretizzatisi nell'avulsione di incisivi superiori e inferiori e di due molari inferiori che potevano invece rimanere in sito, nell'inadeguata terapia canalare ed inadeguata protesizzazione dell'arcata superiore. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la donna lamenta anche di non avere ricevuto alcuna informazione sul tipo di terapia cui sarebbe stata sottoposta, sulle possibile scelte alternative e sulle eventuali complicanze, carenze ed omissioni che rendendo invalido il consenso prestato all'effettuazione delle cure giustificano comunque - a detta dell'attrice - la responsabilità del sanitario operante.
Consulenza tecnica d'ufficio ( CTU).
Circa l'estrazione dentale la CTU ha evidenziato che, mentre la scelta estrattiva non costituisce una modalità terapeutica applicata solo in presenza di denti mobili o categoricamente da estrarre, potendo procedersi all'estrazione nell'ambito di un particolare progetto terapeutico anche di denti stabili, la parondontopatia diffusa di cui era affetta la donna potesse in linea generale essere affrontata anche con una scelta terapeutica diversa, di natura conservativa. La CTU ha peraltro sostenuto che la scelta estrattiva fosse effettivamente una delle due scelte terapeutiche valide per risolvere il problema, probabilmente la più comoda e meno costosa, precisando comunque la non sicurezza che i denti fossero necessariamente da estrarre.
Consenso informato, onere del medico e della struttura sanitaria.
Il giudice di merito rileva che costituiva onere della struttura sanitaria e del medico fornire prova dell'informativa prestata alla paziente circa la natura del trattamento sanitario eseguendo, dell'esistenza di possibili alternative terapeutiche. Tale prova non è stata fornita non potendo desumersi l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni asseritamente fornite dalla semplice constatazione che l'attrice sia stata sottoposta alle cure odontoiatriche.
Lesione dell'integrità psico fisica del paziente.
Esclusa peraltro l'assoluta necessità di intervenire con l'estrazione dei denti, lo svolgimento di tale attività terapeutica in assenza della dimostrata prestazione di un valido consenso informato - ovvero preceduto da una esaustiva e completa informazione - da parte della paziente, giustifica l'affermazione della responsabilità del medico operante per l'estrazione dei denti, risolventesi in una lesione all'integrità psico fisica della paziente e quindi della responsabilità della struttura sanitaria cui la donna si è rivolta nel caso in questione.
LaPrevidenza.it, 16/09/2010