domenica, 16 marzo 2025

Misure cautelari reali

Nota all'art. 316 c.p.p.

 

Le misure cautelari reali, come quelle personali, determinano la compressione di determinate libertà dell'individuo al fine di soddisfare le esigenze cautelari individuate dal legislatore. Esse, infatti, pongono un vincolo di indisponibilità sui beni mobili o immobili dell'imputato, incidendo quindi sul diritto di proprietà, costituzionalmente garantito dall'art. 42 Cost. Presupposti ed effetti del provvedimento Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. L'esigenza di tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti da reato, siano esse di natura privatistica ovvero riconducibili ad interessi di carattere preminentemente pubblico, è alla base della previsione del sequestro conservativo penale. 

L'odierno assetto codicistico ha contribuito ad un riordino della materia ed ha configurato il sequestro conservativo penale quale unica forma di cautela volta ad incidere sul patrimonio dell'imputato o del responsabile civile. Il sequestro conservativo da garanzia patrimoniale di esecuzione è divenuto provvedimento cautelare reale, in quanto la principale finalità è quella di sottrarre temporaneamente il patrimonio alla disponibilità dell'imputato e del responsabile civile, se citato. Nel novero delle misure cautelari reali vanno distinti il sequestro conservativo dal sequestro preventivo. Il sequestro conservativo è volto a scongiurare il pericolo che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Tale definizione emerge dall'art. 316 c.p.p. che individua i presupposti e gli effetti del provvedimento in esame. Ai fini dell'adozione del sequestro conservativo è necessario che sussistano fumus boni iuris e periculum in mora. 1)Il fumus boni iuris consiste nella verosimiglianza dell'esistenza di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nel fatto di reato contestato all'imputato; 2)Il periculum in mora è il fondato timore che l'imputato possa disperdere le garanzie patrimoniali laddove i beni siano lasciati nella sua disponibilità. 

Il sequestro conservativo priva l'imputato della libera disponibilità dei propri beni mobili o immobili, delle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. Il primo degli accennati presupposti trova un'espressa collocazione normativa nella parte in cui si provvede a delimitare l'ambito applicativo riconosciuto alla misura cautelare patrimoniale. Le somme di denaro depositate su un conto corrente cointestato a terzi sono sequestrabili soltanto per la quota di pertinenza dell'imputato e, parimenti, se il rapporto riguarda coniugi in regime di comunione legale, la misura può legittimamente avere ad oggetto soltanto la metà dei valori, in quanto la presunzione prevista dagli artt. 177 e 195 c.c. è assoluta e resta irrilevante che il denaro provenga dall'attività di uno solo dei coniugi o dalle singole attività di ciascuno di essi. Quindi il sequestrante non può pretendere altro che la quota del debitore. Soggetti legittimati a richiedere il sequestro conservativo La richiesta di sequestro conservativo può essere avanzata dal P.M. e dalla parte civile, il primo può chiedere la misura sui beni mobili ed immobili dell'imputato o sulle somme o cose a lui dovute, l'iniziativa del P.M. riguarda solo i beni dell'imputato, mentre la parte civile può estendere la domanda pure a quelli del responsabile civile. Data la funzione a cui è preordinato, il sequestro conservativo non può essere chiesto durante la fase delle indagini preliminari. Il sequestro disposto dal P.M. giova anche alla parte civile, (art. 316 comma 3, c.p.p.) la quale ha a sua volta il potere di chiederlo autonomamente alle stesse condizioni anche sui beni del responsabile civile, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili nascenti da reato. Questo sta a significare che sui beni sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito di sequestro richiesto dal P.M., la parte civile può chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento, subordinatamente a quello dell'erario dello Stato, delle proprie ragioni creditorie civili derivanti dal reato (Css.pen., Sez. V, 14-4-2000, Salvo, in Cass. pen., 2002, 3171). Tuttavia, affinché il danneggiato dal reato sia legittimato all'iniziativa cautelare, è necessario che si sia costituito parte civile. Discorso a parte merita sempre la figura del sequestro conservativo che presenta una più accentuata contiguità con gli istituti del diritto civile e, parallelamente, una differente connotazione della predetta elasticità. Merita menzione, in tal senso, l'articolo 319 c.p.p. 

La norma consente all'imputato la possibilità di offrire adeguata cauzione in luogo del sequestro stesso il quale o non ha luogo (319, comma 1, c.p.p.), o se già disposto può essere revocato (319, comma 2 e 3, c.p.p.). Tale proposta è esperibile in ogni stato e grado del procedimento o congiuntamente alla richiesta di riesame del provvedimento dispositivo del sequestro conservativo. Tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta o a giovarsi di quella avanzata dal P.M. non è compresa la persona offesa dal reato. Oggetto del sequestro conservativo. Oggetto del sequestro conservativo possono essere tanto i beni, mobili ed immobili, dell'imputato o del responsabile civile, quanto le somme o cose dovute al primo, tuttavia, è necessario che si tratti di beni o crediti pignorabili, data la successiva conversione della misura cautelare reale in pignoramento attraverso cui si attua l'esecuzione sui beni sequestrati (art. 320). si esclude che possano formare oggetto della cautela reale di cui all'art. 316 i beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.), mentre quelli (cose mobili o crediti) suscettibili di essere pignorati solo a certe condizioni (artt. 515, 545 c.p.c.) possono essere sottoposti a sequestro con fini conservativi unicamente al sussistere di tali requisiti. Soggetti passivi I potenziali destinatari della cautela patrimoniale a fini conservativi sono individuati dall'art. 316, 1° e 2° co., nell'imputato e nel responsabile civile. In particolare, tra questi due soggetti si delinea, in tema di cautela patrimoniale, non un legame di solidarietà come poteva risultare dall'art. 190 c.p., bensì una sorta di responsabilità sussidiaria. Pertanto, i beni del responsabile civile potranno essere sottoposti alla misura cautelare solo nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'imputato risulti insufficiente o inadeguato a garantire le obbligazioni derivanti dall'illecito penale (Montagna, Sequestro conservativo penale, in Digesto pen., XIII, Torino, 1997, 224). Forma del provvedimento Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

 La competenza a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo è attribuita al giudice che procede, individuato dall'art. 317, comma 1 e 2 e precisamente: a) nel giudice che per le indagini preliminari se è intervenuto il provvedimento che dispone il giudizio e gli atti non siano ancora trasmessi al giudice competente; b) nel giudice che ha pronunciato sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere prima che siano trasmessi gli atti al giudice dell'impugnazione, o in quest'ultimo, successivamente a tale trasmissione.  Esso è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme previste per il corrispondente provvedimento nel processo civile (art. 317, 3° co.) e, cioè, per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. (art. 678 e 679 c.p.c.). Il rinvio alle norme del codice di procedura civile con riferimento all'esecuzione della cautela reale conservativa, peraltro, non incide sulla competenza del giudice penale a nominare ed eventualmente sostituire il custode dei beni sottoposti a sequestro. In ogni caso, la previsione contenuta nell'art. 317, 3° co., secondo cui per l'esecuzione del sequestro conservativo devono seguirsi le forme disciplinate dal codice di procedura civile, non implica che tale esecuzione non debba essere affidata al giudice penale e, più esattamente, allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Oggetto del sequestro preventivo Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

 Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. 

Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Presupposti: fumus delicti Il sequestro preventivo è connotato dai caratteri propri degli istituti cautelari, vale a dire la provvisorietà, intesa come limitazione degli effetti di un periodo di tempo determinato, e la strumentalità, come preordinazione della misura dell'emissione di un successivo provvedimento definitivo, e subordinato alla sussistenza degli elementi tipici , del fumus delicti e del periculum in mora. 1) il fumus delicti, consiste nella sussistenza degli indizi della commissione del fatto di reato per cui si procede ( non si tratta di gravi indizi di colpevolezza, ma solo di indizi di reato); 2) il periculum in mora, consiste nel fondato timore che la libera disponibilità di determinati beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.  Un tema sul quale si è incentrata l'attenzione di dottrina e giurisprudenza a proposito dei presupposti necessari per l'adozione del sequestro preventivo, e più in generale delle misure cautelari reali, concerne l'operatività anche in quest'ambito delle condizioni prescritte dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali. Pertanto non è applicabile alle misura cautelari reali. Nel verificare la legittimità di un sequestro preventivo il giudice non deve indagare sulla gravità degli indizi della commissione del reato che è indicato quale presupposto della misura, ma deve invece valutare il fumus commissi delicti tenendo conto delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente degli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. L'argomento su cui si è essenzialmente basata tale esclusione è di carattere sistematico - letterale: nell'art. 321 c.p.p. non si fa menzione degli indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, né l'art. 273 c.p.p. dettato specificamente per le misure cautelari personali, può considerarsi estensibile a quelle reali, non essendo, peraltro, espressamente richiamato dalle norme che disciplinano quest'ultimo. Pertanto il sequestro preventivo è stato collocato fra le misure cautelari reali del tutto indipendente dal sequestro probatorio, ad ulteriore dimostrazione della consapevolezza del legislatore della sua potenzialità afflittiva su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Quanto agli effetti, dall'attenta disamina dell'art. 321 c.p.p. emerge che il sequestro preventivo crea un vincolo di indisponibilità su tre diverse categorie di beni: a) cose pertinenti al reato, in quanto la loro disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato già commesso; b) cose pertinenti al reato, in quanto potrebbero agevolare la commissione di altri reati; c) cose di cui è consentita la confisca. Il concetto di cose pertinenti al reato quest'ultimo, che assume un significato centrale nella delimitazione dell'ambito di applicabilità di siffatta cautela reale. Invero, mentre nell'art. 253 c.p.p. la similare locuzione attraverso l'ulteriore riferimento alla necessità "per l'accertamento dei fatti" consente di sottoporre a sequestro solo quelle cose che hanno un nesso probatorio con il fatto per cui si procede, nel caso del sequestro preventivo la nozione di pertinenza sta a definire lo scopo per cui si ricorre a tale misura e, in particolare, la relazione intercorrente tra la res ed il reato commesso o le conseguenze future di quell'illecito, potenzialmente configurabili ove vi sia la disponibilità della cosa (Balducci, il sequestro preventivo nel processo penale). Sembra pacifico che possa considerarsi tale ciò che è prodotto o profitto del reato, laddove per prodotto si intende la cosa creata, trasformata o acquisita con la condotta criminosa, e per profitto i beni e le utilità acquisiti mediante il prodotto del reato, ed ancora qualunque cosa sulla quale il reato fu commesso o è prova della verificazione dell'illecito stesso o delle sue conseguenze. Sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita e purchè risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata la condotta vietata. Tale nozione deve essere collegata alla finalità di impedire che la libera disponibilità di essa da parte dell'imputato o indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, o di agevolazione della commissione di altri reati. La Cassazione ha chiarito che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'articolo 321 c.p.p. è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall'articolo 253 c.p.p. e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. V, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850), come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato (Sez. II n. 4587 del 18/10/1999, Di Lolli, Rv. 216291 e più di recente Sez. II, n. 30049- del- 11/06/2014, Cavalli, Rv.260051). Mentre per l'applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato. (Cass.pen.sez.II,20/012017n.4887). Soggetti e procedimento.

 La richiesta può essere presentata esclusivamente dal P.M. anche nel corso delle indagini preliminari; in quest'ultimo caso è competente il giudice che procede. Al sussistere delle ragioni di urgenza (intesa come situazione verificabile, qualora gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia ove stiano svolgendo un compito affidato dal P.M. prefigurate dall'art. 321, 3° co. bis, nel corso delle indagini preliminari, ancora prima del P.M., può intervenire di sua iniziativa la polizia giudiziaria, nella figura di ufficiali, che provvede a sequestrare la res e, nelle quarantotto ore successive, a metterla a disposizione del P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Anche in tal caso, a meno che il P.M. non ritenga sussistano i presupposti per restituire la cosa sequestrata dovrà, a sua volta, entro 48 ore dalla ricezione del verbale, rivolgersi al giudice per ottenere la convalida. Posta, sotto quest'aspetto, la similitudine con le misure cautelari personali e stando al tenore letterale della norma è da ritenersi che il P.M. per poter tener fermo il provvedimento di adprehensio sulla cosa non possa limitarsi alla sola richiesta di convalida, ma debba contestualmente avanzare richiesta di emissione del provvedimento di sequestro. Cosicché, può accadere che il giudice non convalidi, ritenendo mancanti i presupposti dell'urgenza, ma adotti la misura richiesta. L'art. 321, co. 3 bis, stabilisce che la polizia giudiziaria debba trasmettere il verbale di sequestro al P.M. entro 48 ore dal sequestro e, a sua volta, il P.M. debba richiedere la convalida al giudice entro 48 ore (termine, quest'ultimo, da riferire al momento di invio della richiesta di convalida da parte dell'organo d'accusa e non a quello di ricezione di tale richiesta da parte del giudice) dall'esecuzione del sequestro o dalla ricezione del verbale, a seconda che il sequestro sia stato disposto, rispettivamente, dal P.M. o di iniziativa autonoma della polizia giudiziaria. Il mancato rispetto di questi termini determina la perdita di efficacia del sequestro, così come accade nel caso di mancata presentazione della richiesta di convalida e se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro è notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate. 

Ai sensi dell'art. 321, 3° co. bis, il P.M. deve domandare al G.I.P. due provvedimenti, la convalida della misura adottata in via di urgenza dallo stesso P.M. e l'emissione del decreto motivato di sequestro contemplato dal 1° comma dello stesso articolo, i quali non sono inscindibilmente connessi, essendo possibile che il giudice neghi la convalida, non ravvisando le ragioni di urgenza che giustificano l'iniziativa del P.M., e tuttavia ritenendo sussistere i presupposti di legge che giustificano l'emissione del decreto motivato di sequestro preventivo, provvede di conseguenza disponendo la misura, che avrà efficacia a partire da quel momento. La revoca La revoca è istituto attraverso il quale si valuta la sussistenza o permanenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura. Specificamente, nel caso del sequestro preventivo, siffatto strumento di controllo diviene operativo quando "risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal co. 1" (art. 321, 3° co.). Così come per l'adozione del sequestro, anche la revoca non trova applicazione ex officio, ma previa richiesta del P.M. o della persona interessata. La persona interessata è da identificarsi con l'imputato o con la persona alla quale le cose sono state sequestrate o dovrebbero essere restituite. Ciò al fine di mantenere ferma la corrispondenza tra soggetti legittimati ad avanzare richiesta di riesame e coloro che possono proporre istanza di revoca. Esigenza quest'ultima cui si deroga se si riconosce, ad esempio, la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai creditori. In senso contrario, si tende a ricondurre nel concetto di persona interessata alla revoca una sfera più ampia di quella sin qui indicata ed atta a comprendere in generale chi subisce un danno dal mantenimento del vincolo cautelare, come ad esempio, coloro che abbiano un diritto reale sulla res sequestrata, nonché i creditori del soggetto passivo del sequestro preventivo, i quali vantano un diritto reale di garanzia sul bene. Competente a decidere sulla revoca, nel corso delle indagini preliminari, è il P.M. che, in tal caso, ha un autonomo potere di intervento, senza necessità di interpellare l'organo giurisdizionale, fatto salvo l'intervento del giudice nel caso in cui, a fronte della richiesta di revoca dell'interessato, il P.M. ritenga di disattenderla. In quest'ultimo caso, l'organo dell'accusa che non investisse della questione il giudice, limitandosi a dichiarare il non luogo a procedere sulla richiesta dell'interessato, adotterebbe un provvedimento abnorme, come tale, suscettibile di ricorso in cassazione (C., Sez. VI, 14.1.1998, Baccani, in Mass. Uff., 210823). Parimenti abnorme, sotto il profilo strutturale, è stato ritenuto il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ricevuto il parere sfavorevole del P.M., sull'istanza di revoca di un decreto di sequestro preventivo, ordini allo stesso titolare dell'accusa di espletare ulteriori indagini (C., Sez. III, 28.10.2004, Malasomma, in Mass. Uff., 230332). Sebbene non si sia mancato di manifestare delle perplessità su tale autonomia di intervento in punto di revoca da parte dell'organo d'accusa, se ne sono individuati i motivi nell'esigenza di fornire al P.M., organo titolare delle indagini, lo strumento per adempiere all'obbligo della immediata restituzione della cosa sequestrata con decreto motivato da notificare a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. (Selvaggi, Commento all'art. 15 d.lgs. 14.1.1991). Quanto alla forma che deve assumere il provvedimento con cui si revoca il sequestro preventivo, in mancanza di esplicita disposizione legislativa, è stato messo in evidenza come, in forza dell'estensione analogica dell'art. 299, 3° co. c.p.p. debba trattarsi di ordinanza, dunque, atto necessariamente motivato, anche nell'ipotesi di diniego, sulla sussistenza o insussistenza delle esigenze di prevenzione o sul loro permanere, "il P.M. e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta". 

Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè soggetta ad impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'art. 240 c.p. il provvedimento è immediatamente esecutivo.(art. 323 1° comma c.p.p.). L'art. 299 c.p.p., prevede che la revoca sia disposta "quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti" le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274. Anche l'art. 321, 3° co., individua quali presupposti della revoca la mancanza "anche per fatti sopravvenuti" delle condizioni di applicabilità previste dal 1° co. L'utilizzo dell'avverbio "anche" denota come l'intenzione del legislatore sia stata quella di connettere l'operatività della revoca non necessariamente a fatti sopravvenuti, ma anche a fatti preesistenti. Attraverso la revoca, infatti, si mira ad un continuo adeguamento della misura cautelare alla situazione di fatto e di diritto emergente dal processo, così come a porre rimedio ad un provvedimento iniquo ab origine, qualora tale dovesse apparire re melius perpensa. Pertanto l'inciso "anche per fatti sopravvenuti" ha il significato di legittimare una rivalutazione dei fatti preesistenti che renda "evidente una eclatante insussistenza" delle stesse condizioni originarie di applicabilità della misura cautelare, ne deriva che, nel caso della revoca, "ben può essere dedotta anche l'insussistenza originaria delle condizioni legittimanti la misura", si è osservato in contrario che non possono essere fatte valere in tale sede ragioni attinenti la legittimità ex origine del sequestro, poiché per la loro valutazione occorre ricorrere agli strumenti previsti dall'ordinamento proponendo nei termini tassativamente fissati l'appello o richiesta di riesame. (Cass.pen. Sez. VI, 8.6.2000, Caramico, in CP, 2002, 1780). L'art. 322 c.p.p. dispone che, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito. Sulla richiesta di riesame decide in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 04/02/2021

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