L'incidente probatorio nel processo penale
Approfondimento
1.L'Incidente
Probatorio nel Contesto del Processo Penale Italiano
L'incidente
probatorio rappresenta uno strumento procedurale di fondamentale
importanza all'interno del sistema di giustizia penale italiano. La sua
concezione è profondamente radicata nella necessità di bilanciare i
principi cardine della formazione della prova con le esigenze pratiche e
spesso urgenti delle indagini e del dibattimento.
Definizione e natura
eccezionale dell'istituto.
L'incidente probatorio è un procedimento
incidentale che permette di anticipare l'acquisizione e la formazione
della prova in una fase antecedente al dibattimento, tipicamente durante
le indagini preliminari o l'udienza preliminare. Questa anticipazione
avviene in un contesto di pieno contraddittorio tra le parti e innanzi a
un giudice, garantendo così che le prove acquisite siano immediatamente
utilizzabili nel prosieguo del procedimento penale. La natura di questo
istituto è intrinsecamente eccezionale e derogatoria rispetto alla
regola generale che prevede la formazione della prova in dibattimento.
Questa deroga è giustificata dalla necessità di affrontare situazioni in
cui la prova rischia di non essere disponibile o di subire un
deterioramento se la sua acquisizione fosse posticipata. La tensione tra
il principio del contraddittorio nella formazione della prova e
l'esigenza di efficienza processuale è evidente. Il sistema processuale,
in tali circostanze, sceglie di sacrificare l'ideale della formazione
immediata e diretta della prova in dibattimento per assicurare la sua
stessa esistenza e integrità. Questo approccio riflette una filosofia
giuridica pragmatica, dove la ricerca della verità attraverso la prova
può, in determinate condizioni, prevalere su un'adesione rigida agli
ideali procedurali formali, purché le garanzie fondamentali, come
il contraddittorio, siano mantenute, seppur in forma
anticipata.
Funzione primaria: anticipazione della formazione della
prova
La funzione principale dell'incidente probatorio è assicurare
fonti di prova che, per ragioni tassativamente indicate dall'Art. 392
c.p.p., rischiano di non essere disponibili in dibattimento o di subire
un deterioramento qualora ne fosse posticipata l'acquisizione. Il suo
scopo è, in sostanza, prevenire la dispersione o il deterioramento della
prova, garantendone la genuinità e l'attendibilità. Questo meccanismo
permette di "cristallizzare" la prova, rendendola definitiva e
pienamente utilizzabile nella fase dibattimentale.
Principi
costituzionali e processuali sottesi: contraddittorio e irripetibilità
della prova
Nonostante l'anticipazione, l'incidente probatorio è
concepito per preservare i principi fondamentali del giusto processo,
primo fra tutti il contraddittorio. La prova assunta in incidente
probatorio acquisisce piena validità probatoria per il dibattimento, a
condizione che tutte le parti (accusa e difesa) abbiano avuto la possibilità di
partecipare attivamente alla sua formazione, formulando
domande, eccezioni e richieste. Il fatto che l'incidente probatorio sia
un "segmento anticipato di istruzione dibattimentale" implica che esso
replichi le funzioni probatorie centrali del dibattimento, ma in una
fase precedente. Ciò comporta un anticipo significativo del lavoro
legale e richiede una supervisione giudiziaria diretta da parte del
Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). Questo processo produce un
corpo probatorio robusto e "cristallizzato", che evita la necessità di
ripetere l'acquisizione della prova nel dibattimento principale. La
necessità di garantire l'irripetibilità della prova spinge alla
creazione di un procedimento probatorio in miniatura, pienamente
garantito, che a sua volta ottimizza la fase dibattimentale successiva,
prevenendo potenziali lacune o contestazioni probatorie.
2. Le Finalità
Fondamentali dell'Incidente Probatorio
L'istituto dell'incidente
probatorio risponde a una finalità duplice e complementare, mirando
a bilanciare l'esigenza di celerità delle indagini e la garanzia del
diritto di difesa, pur anticipando la formazione della prova rispetto
alla sua sede naturale, il dibattimento.
Assicurare l'Irripetibilità
della Prova
Questa è la finalità primaria e più evidente dell'incidente
probatorio. Si ricorre a questo strumento quando vi è il concreto
rischio che una prova, per sua natura o per le circostanze specifiche,
non possa essere acquisita o possa essere compromessa nel momento del
dibattimento. L'interpretazione del concetto di "irripetibilità" si è
ampliata nel tempo, andando oltre la mera impossibilità fisica o
la dispersione materiale. Il "periculum in mora": rischio di
dispersione, alterazione o deterioramento della fonte di prova.
Questa è
l'accezione più comune e intuitiva di "non rinviabilità". Riguarda
situazioni in cui la fonte di prova è a rischio di scomparsa o
impossibilità di esame, come nel caso di un testimone gravemente malato o
anziano, la cui presenza in dibattimento è incerta (Art. 392, comma 1,
lett. a). Si estende altresì al rischio di alterazione o deperimento di
cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazioni non
evitabili, rendendo necessario un accertamento tecnico o una
perizia immediata (Art. 392, comma 1, lett. f, e comma 2 per le
perizie). Il concetto di periculum in mora implica la necessità di
dimostrare il pericolo concreto di soppressione o alterazione
dell'elemento probatorio.
La tutela delle persone vulnerabili:
prevenzione di vittimizzazione secondaria e pressioni
In questo
contesto, la "non rinviabilità" assume il significato di evitare un
pregiudizio ulteriore o ripetuto alla persona. L'esigenza di tutelare il
testimone, specialmente minori o vittime di particolari reati (ad
esempio, violenza sessuale, stalking), giustifica l'anticipazione della
loro testimonianza per evitare la reiterazione del trauma e il rischio
di subire pressioni o influenze (Art. 392, co.1, lett. b, per minaccia,
violenza; comma 1-bis per minori e vittime vulnerabili). Questa finalità
è stata rafforzata da
normative sovranazionali, come la Convenzione di Lanzarote e la
Direttiva 2012/29/UE, e dalla giurisprudenza. L'evoluzione del concetto
di "irripetibilità" va oltre la semplice perdita fisica della prova.
Essa include anche la protezione psicologica e l'integrità delle persone
coinvolte, riconoscendo che la prova può essere "persa" anche a causa
di danni psicologici alla fonte o divenendo inattendibile per fattori
esterni o ritardi procedurali.
La prevenzione di influenze esterne e il
rischio di inquinamento della prova
Quando un testimone è esposto a
violenze, minacce, offerte di denaro o altre utilità per non deporre o
per deporre il falso (Art. 392, comma 1, lett. b)), il rinvio al
dibattimento metterebbe a repentaglio la genuinità e la verità della
testimonianza. Assumerla in incidente probatorio serve a
"blindarla" prima che tali influenze possano agire, preservandone
l'integrità.
L'esigenza di concentrazione del dibattimento per
accertamenti complessi (es. perizie)
Per le perizie particolarmente
complesse che richiederebbero una sospensione del dibattimento superiore
a sessanta giorni (Art. 392, comma 2), la "non rinviabilità" è legata
alla necessità di preservare i principi di oralità, immediatezza e
concentrazione del giudizio. Anticipare l'acquisizione di tali prove
permette di avere il risultato già pronto per il dibattimento, evitando
interruzioni prolungate che potrebbero frammentare eccessivamente il
processo e indebolire la memoria dei giudici e delle parti.
Garantire il
Contraddittorio nella Formazione della Prova
Nonostante
l'anticipazione, l'incidente probatorio mira a preservare i principi
fondamentali del giusto processo, primo fra tutti il contraddittorio. La
prova assunta in incidente probatorio è una prova "cristallizzata", che
acquisisce piena validità probatoria per il dibattimento, a condizione
che tutte le parti (accusa e difesa) abbiano avuto la possibilità di
partecipare alla sua formazione, formulando domande, eccezioni e
richieste. L'incidente probatorio è uno strumento a disposizione sia del
Pubblico Ministero che della difesa. Se da un lato consente di
assicurare la prova, dall'altro comporta implicazioni
strategiche significative. Per l'accusa, può significare rivelare in
anticipo le direzioni investigative. Per la difesa, offre un'opportunità
precoce per il controesame e per influenzare la formazione di prove
cruciali, anziché attendere il dibattimento. Questo coinvolgimento
anticipato può modellare in modo sostanziale l'intero percorso del
procedimento penale, potenzialmente portando a
patteggiamenti anticipati, risoluzioni alternative delle controversie o
un dibattimento più mirato. L'incidente probatorio, forzando un
confronto anticipato sulle prove critiche, incide sulla
strategia investigativa e dibattimentale complessiva, andando oltre la
mera raccolta di elementi probatori e assumendo un ruolo di leva
procedurale.
3. I Casi Tassativi di Richiesta (Art. 392 c.p.p.).
L'Art.
392 c.p.p. elenca in modo tassativo i casi in cui è possibile richiedere
l'incidente probatorio. Questa tassatività garantisce la natura
eccezionale dell'istituto e limita la discrezionalità del giudice in
assenza dei presupposti legali specifici.
Assunzione di
testimonianza
L'incidente probatorio può essere richiesto per
l'assunzione di una testimonianza in due scenari principali. Il primo si
verifica se c'è il rischio che la persona non possa essere esaminata
in dibattimento per infermità o grave impedimento (Art. 392, comma 1,
lett. a). Un "grave impedimento" non si limita a patologie fisiche, ma
può includere situazioni come un trasferimento all'estero per motivi
lavorativi, purché abbia le caratteristiche di una
irreperibilità permanente. Il secondo scenario si presenta quando la
persona è esposta a violenze, minacce o altre utilità per non deporre o
deporre il falso (Art. 392, comma 1, lett. b).
Esame dell'indagato su
fatti concernenti la responsabilità altrui.
L'incidente probatorio può
essere richiesto per l'esame dell'indagato su fatti che riguardano
la responsabilità di altri, secondo quanto previsto dall'Art. 392, comma
1, lett. c).
Esame di persone indicate nell'Art. 210 c.p.p. e dei
testimoni di giustizia.
Questa categoria include l'esame di persone
imputate in un processo connesso o collegato, come specificato dall'Art.
210 c.p.p.. Un'importante estensione è stata introdotta dalla Legge 11
gennaio 2018, n. 6, che ha permesso di ascoltare i testimoni di
giustizia con incidente probatorio durante le indagini preliminari, una
facoltà che in precedenza era riservata ai soli collaboratori di
giustizia. La legge definisce in dettaglio la figura del "testimone di
giustizia" e le misure di protezione a loro dedicate.
Confronto tra
dichiarazioni discordanti.
È possibile richiedere un incidente
probatorio per un confronto tra persone che hanno reso dichiarazioni
discordanti in un precedente incidente probatorio o al P.M., a
condizione che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b)
dell'Art. 392, comma 1 (Art. 392, comma 1, lett. e).
Esecuzione di
perizia o esperimento giudiziale.
L'incidente probatorio è previsto per
l'esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale in
diverse circostanze. La prima è se la prova riguarda una persona, una
cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile
(Art. 392, comma 1, lett. f)). La seconda si ha se la perizia,
qualora disposta in dibattimento, comporterebbe una sospensione
superiore a sessanta giorni (Art. 392, comma 2). Infine, è prevista se
richiede accertamenti su persona vivente, come delineato
dall'Art. 224-bis c.p.p..
Ricognizione
La ricognizione può essere oggetto
di incidente probatorio quando ragioni di urgenza specifiche
non permettono di rinviare l'atto al dibattimento (Art. 392, comma 1,
lett. g).
Assunzione della testimonianza di persone minorenni o in
condizione di particolare vulnerabilità (Art. 392, comma 1-bis
c.p.p.).
Questa previsione è stata introdotta e successivamente
modificata da diverse leggi, tra cui la L. 1° ottobre 2012, n. 172 (che
ha ratificato la Convenzione di Lanzarote), il D.Lgs. 15 dicembre 2015,
n. 212 (attuazione della Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime
di reato) e la L.11 gennaio 2018, n. 6. Tale disposizione consente
l'acquisizione della testimonianza di minori o vittime
vulnerabili "anche fuori dalle ipotesi previste dal comma 1", il che
significa indipendentemente dalla non rinviabilità in senso
stretto. L'evoluzione della casistica dell'Art. 392 c.p.p., in
particolare l'introduzione e le modifiche dell'Art. 392, comma 1-bis,
evidenzia una chiara tendenza legislativa. Inizialmente incentrata su
rischi oggettivi per la prova (come malattia o alterazione fisica), la
legge ha progressivamente integrato considerazioni soggettive e sociali,
con un'attenzione crescente alla protezione delle persone vulnerabili
(minori, vittime di violenza sessuale o domestica).
Questo cambiamento,
stimolato da convenzioni internazionali (Lanzarote, Istanbul) e
direttive europee, riflette un'accresciuta sensibilità sociale verso
l'impatto psicologico ed emotivo del processo giudiziario sulle vittime.
Ciò suggerisce che il sistema legale italiano si sta muovendo verso un
approccio più centrato sulla vittima, dove i meccanismi procedurali sono
adattati non solo per accertare i fatti ma anche per mitigare il danno
ai partecipanti vulnerabili. Questo segna un passo significativo oltre
un modello puramente accusatorio, verso l'integrazione di elementi
protettivi e, in un certo senso, riparativi. La giurisprudenza ha
ampiamente dibattuto sulla discrezionalità del giudice in questi
casi. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il rigetto
di una richiesta di incidente probatorio basato sulla non vulnerabilità o
sulla rinviabilità della prova, per i reati specifici elencati nel
primo periodo del comma 1-bis, è da considerarsi abnorme. Questo perché
tali presupposti sono presunti per legge. La pronuncia delle Sezioni
Unite sull'Art. 392, comma 1-bis, rappresenta un punto di svolta.
Affermando che la vulnerabilità e la non rinviabilità sono presunte per
legge per le vittime di determinati reati, si elimina di fatto la
discrezionalità del giudice su questi specifici aspetti.
Questo è un
cambiamento profondo, poiché in precedenza il giudice avrebbe valutato
il rischio concreto di trauma o di non rinviabilità. Ora, per queste
categorie specifiche, la legge impone l'incidente probatorio se
richiesto, segnalando una priorità assoluta per la protezione della
vittima in questi contesti. L'implicazione più ampia è una potenziale
"specializzazione" all'interno della procedura penale, dove alcune
categorie di vittime beneficiano di un "percorso privilegiato" per la
raccolta delle prove, il che potrebbe influenzare il trattamento di
altri gruppi vulnerabili in futuro. Questo crea una tensione con il principio generale
della discrezionalità giudiziale nell'ammissione delle prove (Art. 190
c.p.p.).
4. Tempistiche e Modalità di Richiesta e Ammissione
La
disciplina delle tempistiche e delle modalità di richiesta e ammissione
dell'incidente probatorio è fondamentale per la sua validità e corretta
esecuzione. Essa riflette un delicato bilanciamento tra l'esigenza di
tempestività nell'acquisizione della prova e la garanzia dei diritti
procedurali delle parti.
Fasi processuali ammesse.
Originariamente, la
richiesta di incidente probatorio doveva essere presentata entro la
chiusura delle indagini preliminari. Tuttavia, un'importante evoluzione è
stata introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/1994.
Questa pronuncia ha dichiarato l'illegittimità degli Artt. 392 e 393
c.p.p. nella parte in cui non consentivano che l'incidente probatorio
potesse essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza
preliminare. Questa sentenza ha riconosciuto il diritto alla prova
anche in tale fase, superando un "sbarramento temporale" che precludeva
l'esercizio del diritto di difesa. Il ruolo della Corte Costituzionale
in questo contesto è un esempio lampante di come l'attivismo giudiziario
possa modellare il diritto processuale. La sentenza n. 77/1994 non è
stata una modifica legislativa, ma un'interpretazione costituzionale che
ha riconosciuto e rafforzato il diritto fondamentale alla prova e alla
difesa (Art. 24 Cost.) al di là dei limiti temporali inizialmente
imposti dal Codice. Questo evidenzia un'interazione dinamica tra
l'intento legislativo e l'interpretazione giudiziaria, dove quest'ultima
può agire come meccanismo correttivo per assicurare la fedeltà
ai principi costituzionali. Suggerisce inoltre che i diritti procedurali
non sono statici, ma evolvono attraverso lo sviluppo
giurisprudenziale.
Nelle fasi successive alle indagini preliminari, la
richiesta può essere avanzata sia dal Pubblico Ministero che
dall'imputato, nonché dalle parti eventuali costituite. Per la specifica
fase predibattimentale, ovvero dopo la conclusione dell'udienza
preliminare e prima che inizi il dibattimento, l'Art. 467 c.p.p. in tema
di "atti urgenti" dispone che il presidente del Tribunale o della Corte
di Assise disponga, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non
rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
L'estensione dell'incidente probatorio all'udienza preliminare trasforma
questa fase da un mero filtro per il rinvio a giudizio in una
potenziale arena per la formazione della prova. Sebbene la funzione
primaria dell'udienza preliminare rimanga quella di valutare la
sufficienza degli elementi per il dibattimento, la possibilità di
condurre un incidente probatorio in questa sede significa che prove
cruciali possono essere "cristallizzate" in anticipo, influenzando la
decisione stessa di procedere al dibattimento.
Requisiti formali della
richiesta (a pena di inammissibilità)
La richiesta di incidente
probatorio deve essere presentata entro i termini per la conclusione
delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per
l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini. A pena di inammissibilità,
deve indicare in modo specifico la prova da assumere, i fatti che ne
costituiscono l'oggetto, la loro rilevanza per la decisione
dibattimentale, le persone coinvolte e le circostanze che rendono la
prova non rinviabile. Le parti interessate hanno la facoltà di
presentare deduzioni sull'ammissibilità e la fondatezza della
richiesta.
La richiesta della persona offesa (Art. 394 c.p.p.).
La
persona offesa, pur non essendo titolare di un autonomo potere di
richiesta, può chiedere al Pubblico Ministero di promuovere un incidente
probatorio. Se il Pubblico Ministero non ritiene di accogliere la
richiesta, è tenuto a pronunciare un decreto motivato e a notificarlo
alla persona offesa. Questo meccanismo permette alla persona offesa di
stimolare l'iniziativa dell'organo dell'accusa.
La proroga dei termini
delle indagini preliminari per l'esecuzione dell'incidente probatorio
(Art. 393, comma 4 c.p.p.)
Il Pubblico Ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini
preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Questa
possibilità è prevista qualora la richiesta non potesse essere formulata
in precedenza o il termine scada durante l'esecuzione dell'incidente.
Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per
il tempo indispensabile all'assunzione della prova, qualora risulti che
la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
anteriormente.
5. Valore Probatorio e Utilizzabilità della Prova
Acquisita.
Le prove raccolte tramite incidente probatorio godono di un
regime di piena utilizzabilità e valore nel dibattimento, a condizione
che siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
Pieno valore ai
fini della decisione dibattimentale: la prova "irripetibile"
Le prove
acquisite tramite incidente probatorio hanno pieno valore ai fini della
decisione e sono pienamente utilizzabili in dibattimento. L'incidente
probatorio è lo strumento specifico per "cristallizzare" una prova che,
per varie ragioni (come il "periculum in mora" o la tutela di
soggetti vulnerabili), non potrebbe essere assunta o verrebbe
compromessa in dibattimento. La prova così acquisita non viene
"riesaminata" nel senso di essere nuovamente formata in dibattimento; la
sua finalità è proprio quella di essere già pronta per l'utilizzo nel
contraddittorio dibattimentale. L'Art. 190 c.p.p. stabilisce che la
prova è ammessa a richiesta di parte, se non è superflua o vietata dalla
legge. La prova già acquisita in incidente probatorio è considerata
"irripetibile" nel senso che la sua ragione d'essere era proprio evitare
che la sua acquisizione fosse rinviata. Il concetto di "irripetibilità"
che giustifica l'incidente probatorio non si limita alla mera
impossibilità fisica della prova. Ad esempio, una perizia che causerebbe
una lunga sospensione del dibattimento (Art. 392, comma 2) è
considerata "irripetibile" in senso funzionale, al fine di preservare
la concentrazione del dibattimento. Analogamente, le testimonianze di
vittime vulnerabili sono "irripetibili" per prevenire la vittimizzazione
secondaria.
Ciò suggerisce che il termine "irripetibilità" agisce come una finzione
giuridica o una giustificazione ampia per consentire la raccolta
anticipata delle prove, rispondendo a diversi obiettivi politici
(efficienza, protezione delle vittime) che vanno oltre la semplice
indisponibilità fisica.
Condizioni di utilizzabilità: la partecipazione
dei difensori (Art. 403 c.p.p.)
Un requisito fondamentale per
l'utilizzabilità delle prove acquisite in incidente probatorio è
la partecipazione dei difensori. Le prove sono utilizzabili soltanto nei
confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro
assunzione. Questo principio è un corollario essenziale del diritto al
contraddittorio e garantisce che la difesa abbia avuto la possibilità di
incidere sulla formazione della prova. Le prove di cui al co. 1 non
sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto
solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza
se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i
suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto
sia divenuta impossibile (comma aggiunto dall'art. 5 della L. n.
267/1997). L'evoluzione dell'Art. 403 c.p.p. dimostra un continuo
affinamento dei diritti della difesa.
La restrizione dell'utilizzabilità
delle prove acquisite in incidente probatorio nei confronti di
imputati successivamente identificati, se il loro difensore non era
presente, a meno che la ripetizione dell'atto non sia divenuta
impossibile, riflette una tendenza a rafforzare il principio del
contraddittorio e il diritto alla difesa.
6. Il Concetto di "Prove Non
Rinviabili".
Il termine prova "non rinviabile" costituisce il fondamento
essenziale su cui si basa l'esigenza di attivare l'incidente
probatorio, derogando al principio generale dell'oralità, immediatezza
e contraddittorio che caratterizza la formazione della prova in
dibattimento. Le sue accezioni sono molteplici e vanno ben oltre il mero
rischio di scomparsa fisica.
Periculum in mora (Pericolo nel
ritardo)
Questa è l'accezione più comune e intuitiva di "non
rinviabilità". Riguarda situazioni in cui la fonte di prova è a rischio
di scomparsa o impossibilità di esame (ad esempio, un testimone
gravemente malato o anziano) o di alterazione o deperimento (ad esempio,
cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazioni non
evitabili). Il concetto si estende alla protezione di elementi
che potrebbero essere persi o distrutti se non acquisiti
tempestivamente. Tutela di soggetti vulnerabili. In questo caso, la "non
rinviabilità" non si riferisce a un rischio di "perdita" della prova in
senso stretto, ma all'esigenza di evitare un pregiudizio ulteriore o
ripetuto alla persona. L'esigenza di tutelare il testimone, in
particolare minori o vittime di particolari reati, giustifica
l'anticipazione della loro testimonianza per evitare la reiterazione del
trauma e il rischio di subire pressioni o influenze.
Esigenza di
concentrazione del dibattimento.
Questa accezione riguarda le perizie
particolarmente complesse che, se disposte in
dibattimento, richiederebbero una sospensione superiore a sessanta
giorni. La "non rinviabilità" è qui legata alla necessità di preservare i
principi di oralità, immediatezza e concentrazione del giudizio,
evitando una frammentazione eccessiva del processo che potrebbe
comprometterne l'efficacia.
Rischio di inquinamento della prova o di
mendacio.
Se un testimone è esposto a violenze, minacce, offerte di
denaro o altre utilità per non deporre o per deporre il falso,
posticipare la sua deposizione al dibattimento metterebbe a rischio la
genuinità e la verità della testimonianza. Assumere la prova in
incidente probatorio serve a "blindarla" da tali influenze, garantendone
l'autenticità.
7. Ambito di Non Applicabilità dell'Incidente
Probatorio
Nonostante la sua importanza e la sua ampia applicazione,
l'istituto dell'incidente probatorio non trova impiego in tutti i
contesti processuali, in linea con la specificità e le finalità di
determinate giurisdizioni.
Procedimenti per reati di competenza del
Giudice di Pace (Art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
L'incidente
probatorio non è applicabile ai procedimenti per reati di competenza del
giudice di pace. Questa esclusione non è una svista, ma una scelta
legislativa deliberata che riflette la natura e gli obiettivi distinti
di tale giurisdizione. La giurisdizione del giudice di pace gestisce
reati di minore entità e mira principalmente alla composizione dei
conflitti e alla risoluzione delle controversie di "microconflittualità
interindividuale". La natura formale, complessa e potenzialmente
contraddittoria dell'incidente probatorio sarebbe incongruente con
l'approccio più informale e conciliatorio che caratterizza i
procedimenti davanti al giudice di pace. Questo evidenzia un principio
di "adattamento procedurale", la complessità e la formalità
degli strumenti legali sono calibrate in base alle caratteristiche e
agli obiettivi specifici dei diversi fori giudiziari.
In questo
contesto, "meno formale" può equivalere a "più efficiente" per
determinate tipologie di casi. Nonostante l'esclusione dell'incidente
probatorio in senso stretto, il giudice di pace può comunque disporre
l'assunzione di "prove non rinviabili" fino all'udienza di comparizione,
ciò avviene osservando le forme previste per il dibattimento e
applicando l'Art. 467 c.p.p. Questo assicura che, anche in una
giurisdizione più snella, le prove urgenti possano essere acquisite in
modo garantito.
8. Conclusioni
L'incidente probatorio si conferma uno
strumento processuale di fondamentale importanza nel panorama giuridico
italiano, capace di realizzare un delicato equilibrio tra le esigenze
investigative e le garanzie difensive in situazioni di urgenza o
necessità. L'istituto rappresenta una deroga alla regola generale della
formazione della prova in dibattimento, ma lo fa con l'obiettivo preciso
di salvaguardare la prova stessa e di assicurare la pienezza del contraddittorio in un
momento anticipato del procedimento. La sua ratio è, quindi, quella di
coniugare le esigenze investigative con le garanzie difensive, in
situazioni di particolare urgenza o necessità.
Avv. Vincenzo Mennea
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 26/07/2025