venerdì, 07 febbraio 2025

Violenza sessuale di gruppo

Note all'art. 609 octies c.p.

 

La violenza sessuale di gruppo è il delitto commesso da chiunque, partecipi con più persone ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. Trova la sua disciplina nell'art. 609 octies c.p., che così sancisce: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609 ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art.112". Si tratta di una delle novità più rilevanti della riforma del 1996, il cui scopo è quello di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più grave condotte che per la loro particolare lesività anche in ragione della reificazione della vittima, denotano una maggiore aggressività e suscitano un maggior allarme sociale. 

La L. 19/07/2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso) ha inasprito la pena aumentandola di due anni sia nel minimo sia nel massimo edittale. Bene giuridico protetto è la libertà sessuale, che subisce una un'aggressione quantitativamente e qualitativamente più intensa e più penetrante rispetto ai casi di violenza monosoggettiva. Il soggetto attivo, quello in esame è un reato necessariamente plurisoggettivo. L'espressione gruppo utilizzato nella rubrica farebbe pensare ad un insieme di almeno tre persone, non potendo costituire propriamente un gruppo la riunione di due persone. Quanto alla locuzione "più persone riunite", il numero minimo di soggetti agenti, pare si possano richiamare concetti ed elaborazioni relativi all'art. 110 c.p.; pertanto pur in presenza di due soli partecipanti, la fattispecie potrà senz'altro, sotto quest'aspetto almeno dirsi perfetta, in giurisprudenza (cfr. Cass. pen. n.11541/1999), il reato in esame è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione "più" indica un numero maggiore di uno. Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato La partecipazione di un maggior numero di persone superiore, quindi a due inciderà sul trattamento sanzionatorio, esprimendo una maggior carica offensiva. La condotta tipica consiste nella partecipazione ad atti di violenza sessuale ad opera di più persone riunite.

Elemento oggettivo

1 La violenza sessuale di gruppo esula da qualsivoglia profilo di analogia con gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva, sia pure viziata dal dissenso del partner, in quanto opera una sorta di annullamento della personalità del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all'esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale (Cass. sez. III 99/215153). 

2 Il reato di cui all'art. 609 octies c.p. si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Cass. sez. III 07/42111). Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall'ordinario concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., e cioè nel reato di violenza sessuale (Cass. sez. III 99/11541: nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine). Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass. sez. III 03/223615; Cass. sez. III 00/6464). 

3 Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art. 609 octies c.p. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due (Cass. sez. III 04/3348; Cass. sez. III 99/215151). 

4 L'art. 609 octies c.p., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis" e quindi anche alle ipotesi previste nel 2° comma di detta norma (Cass. sez. III 04/3348; Cass. sez. III 99/11541: nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 octies c.p. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 bis, co. 2°, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa). 

5 In tema di violenza sessuale di gruppo, l'intervento in itinere da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto, assume i caratteri di un vero e proprio ravvedimento operoso nell'ipotesi in cui la connotazione oggettiva della condotta abbia assunto un carattere permanente per essere stati gli atti di violenza ripetuti in un contesto temporale di rapida sequenza, in quanto ove al primo atto ne seguano altri in immediata successione, non è integrato un nuovo fatto delittuoso, bensì solo la protrazione della condotta che assume il carattere della permanenza (Cass. sez. III 03/22936). Concorso di persone. In tema di reati sessuali, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso (Cass. sez. III 07/42111).

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il dolo generico. I vari partecipanti devono avere la consapevolezza della partecipazione altrui.

Circostanze

Il quarto comma prevede una diminuzione di pena per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella partecipazione o nella esecuzione del reato. Si tratta di circostanza analoga a quella prevista dall'art. comma 114 comma 1, c.p. ma ad applicazione obbligatoria. La seconda circostanza prevede una diminuzione di pena per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112 c.p.

Mentre i terzo comma dell'art. 609 octies c.p. prevede quale circostanza aggravante speciale ad effetto comune, la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 609 ter c.p. Ai sensi dell'art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p. il delitto di violenza sessuale è aggravato se commesso con l'uso di sostanze alcoliche, la Corte di Cassazione, Sez. III, 11 lu glio 2018, n. 32462, con una decisione innovativa, ha affermato che tale aggravante non può applicarsi se lo stato di ubriachezza è volontario ed antecedente alla violenza stessa, mentre questo rileva, invece, sulla assenza del consenso al rapporto sessuale, poi forzatamente subìto. Gli imputati venivano condannati nel giudizio di merito per il reato di violenza sessuale di gruppo in forma aggravata, in quanto la vittima dello stupro, al momento del fatto, era palesemente ubriaca (art. 609 ter n. 2 c.p.). La Corte di Cassazione, innovando la giurisprudenza precedente, opera un particolare distinguo, a seconda che il soggetto passivo del reato si trovi già in uno stato di ubriachezza, da lui volontariamente indotto, come nella fattispecie in esame, ovvero se era stato posto dagli autori del fatto in tale particolare condizione psico-fisica. "In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente" (Cass. pen. Sez. 3, n. 45589/2017). 

Le condizioni per esprimere un valido consenso al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l'incapacità o l'incoscienza, nel caso l'ubriachezza; anche l'incapacità derivante da una volontaria assunzione di alcol, deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all'atto sessuale. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all'assunzione delle dette sostanze". Relativamente, invece, all'aggravante dell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, si deve rilevare che l'assunzione volontaria dell'alcol esclude la sussistenza dell'aggravante, poichè la norma prevede l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa). L'uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece per la Cassazione l'uso volontario, di sostanze alcoliche, incide sì, come asserito, sulla valutazione del valido consenso della vittima, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante.

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(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 06/06/2021

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