venerdì, 06 dicembre 2024

Stalking

Atti persecutori

 

Con il d.l. 23-2-2009, n. 11, recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'', convertito, con modificazioni, nella l. 23-4-2009, n. 38, è stato disciplinato il fenomeno del cosiddetto stalking. In particolare, il legislatore ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie incriminatrice, all'art. 612 bis ( “atti persecutori”) o reato di stalking.

La fattispecie introdotta all'art. 612 bis c.p. è  stata inserita fra i delitti contro la persona e, più precisamente, tra i delitti contro la libertà individuale o tranquillità individuale.

L’art. 612 bis c.p. dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondamento timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione della stessa può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612 secondo comma.

Si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Bene giuridico protetto.

Può essere considerata una norma posta non solo a tutela della libertà morale della vittima, ma anche della sua libertà fisica e personale con riferimento ai casi in cui la condotta criminosa determini nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico.

Soggetto attivo è chiunque e trattasi di reato comune.

La condotta tipica consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi ovvero in molestie. Tali condotte devono infatti essere poste in essere in modo da “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero “ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva” ovvero, da “costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita” anche della libera autodeterminazione.

Il delitto in esame è dunque un reato abituale a forma vincolata nonché di evento, determinati dal comportamento criminoso tenuto dall’agente ed in mancanza dei quali non avremo il delitto di atti persecutori, ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia.

Il  “perdurante e grave stato di ansia o di paura” costituisce  uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore, determinato da condotte reiterate dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi

Dal punto di vista di una maggiore determinatezza della espressione come “grave” e “perdurante” utilizzate dal legislatore, si ritiene che la norma in esame sia applicabile nei casi di una situazione di “disequilibrio” psicologico o psichico che va ben oltre una momentanea “impressione” o, comunque, alterazione in capo alla vittima, come tali medicalmente accertabili.

Cosa ben difficile per lo stato di ansia e, particolarmente, lo stato di paura, che  non corrispondono a precise categorie psichiatriche e, dunque, possono suscitare il rischio di fondarne l'accertamento su mere percezioni del soggetto passivo. Da qui il dubbio interpretativo se, per la dimostrazione dello stato di ansia o di paura, si possa o, addirittura, si debba fare riferimento a nozioni cliniche, o si debba effettuare una valutazione medico legale.

La giurisprudenza di legittimità in alcune decisioni ha affrontato il tema del rapporto tra la fattispecie in esame e quella di lesioni personali. 

La Cassazione ha aderito all'opzione della “non necessarietà” dell'accertamento di uno stato patologico, evidenziando che quest'ultimo potrà essere rilevato solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia “non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p.  il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica ma per la sua consumazione è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiamo un effetto destabilizzate della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima”.

In tema di atti persecutori, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. pen.V 12/24135).

Quanto all'elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali idonei a rilevare che l’agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.

Il dolo dell’agente deve coprire tutti gli elementi della fattispecie, compresa la reiterazione.

Circostanze aggravanti

Al comma 2, dell'art. 612 bis c.p. il legislatore ha previsto un aumento della pena laddove il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero chi sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

L’ art. 612 bis, comma 3 c.p., invece, sanziona con un'aggravante speciale chi abbia commesso il fatto ai danni di una persona minore, in stato di gravidanza, con disabilità ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/1992 ovvero con armi o da persona travisata. 

In base all’art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Lo stesso art. 8 prevede che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando  richiesta  al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa al questore senza ritardo. Il questore assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e dalle persone informate dei fatti, se ritiene fondata la richiesta, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai seni dell’art. 8 d.l. n. 11/2009

Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del precedente articolo. (art. 8 co. 4 d.l. n. 11/2009).

Il legislatore è intervenuto anche sulle misure cautelari: è stato arricchito il catalogo delle misure personali prevedendo la nuova misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 9 del d.l. n. 11/2009, che introduce l’art. 282 ter c.p.p.) ed è stata prolungata fino a un anno la durata massima dell’ “ordine di protezione”, oltre al divieto di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa o da persone legate alla stessa da vincoli di parentela o conviventi o legate a questa da relazione affettiva.

Misure a sostegno della vittima

Gli artt. 11 e 12 del d.l. 2009,  hanno introdotto alcune importanti forme di sostegno sociale e psicologico e di tutela per le vittime dello stalking.

Segnatamente, l'art. 11, rubricato “Misure a sostegno della vittima”, prevede che coloro che ricevono notizia del reato dalla vittima  vale a dire: forze dell'ordine, presidi sanitari, istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, provvedendo, eventualmente, su sua richiesta, a metterla in contatto con detti centri.

La norma ha l’intento di fornire un sostegno, specie di carattere psicologico, alla persona offesa ma, ovviamente, per una sua effettiva attuazione, ha come presupposto, non assolutamente scontato, specie in alcune realtà territoriali, che vi siano in loco centri di soccorso antiviolenza; ancora, è evidente che, anche per tale obbligo meramente comunicativo, sarà necessario che le istituzioni destinatarie della previsione si attrezzino per attivare i necessari contatti e formino adeguatamente il proprio personale.

Infine, l'art. 12 della novella ha previsto l'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di un “numero verde” specificamente predisposto per le vittime di tali reati, con personale qualificato per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica. Il numero verde è istituito preso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per realizzare le seguenti finalità:

- comunicare prontamente, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine gli atti persecutori segnalati;

- fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze.

 

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(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 20/08/2020

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