lunedì, 13 luglio 2026

Sostituzione di persona

Nota a commento - Art. 494 c.p.

 

Sostituzione di Persona (Art. 494 c.p.) 

L'art. 494 del codice penale punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Il reato è punito con la reclusione fino a un anno, salvo che il fatto costituisca un altro delitto contro la fede pubblica. 

Natura Giuridica e Soggetti Natura Plurioffensiva: Il reato tutela sia l'interesse pubblico (fede pubblica), sia l'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto incide. Persona Offesa: Il soggetto privato che riveste la qualità di persona offesa è legittimato a opporsi alla richiesta di archiviazione. 

Soggetto Attivo: È un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque. 

La Condotta La condotta è a forma vincolata e richiede l'induzione in errore attraverso modalità tassative: Sostituzione illegittima: Assumere contegni idonei a farsi passare per un'altra persona. Falso Nome: Uso di contrassegni di identità (nome, cognome, data di nascita) di altre persone o immaginari. Non è reato l'uso di uno pseudonimo che abbia acquisito la rilevanza di un nome. Falso Stato: Menzogna sulla condizione sociale o politica (es. cittadinanza, stato libero o coniugale, potestà genitoriale, parentele: cugino, fratello ecc.). Qualità con effetti giuridici: Attribuirsi qualifiche che producono conseguenze legali (es. dirsi proprietario di un terreno per ottenere certificati o direttore d'azienda per riscuotere crediti). Il reato non può essere integrato da un comportamento omissivo. 

Elemento Soggettivo: Il Dolo Specifico L'elemento psicologico del reato è particolarmente rigoroso e richiede: 

Coscienza e Volontà: La volontà di ingannare altri sulla propria identità personale attraverso i mezzi sopra citati. Finalità Specifica: Il soggetto deve agire con il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale o meno, inclusi quelli di natura sessuale) o di recare ad altri un danno. Liceità del fine: È del tutto irrilevante che lo scopo finale perseguito dall'agente sia in sé lecito o illecito. 

Consumazione e Tentativo. 

Consumazione: Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente si attribuisce un falso nome, un falso stato o una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed induce taluno in errore al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 

Tentativo: È ammissibile qualora vengano usati i mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 c.p. senza  1 riuscire ad indurre la vittima in errore. Rapporti con Altri Reati. Il reato di sostituzione di persona è caratterizzato da una clausola di sussidiarietà che ne limita l'applicazione quando il fatto configura un altro delitto contro la fede pubblica. 

Concorso Apparente di Norme (Assorbimento)

Si verifica quando un unico fatto è riconducibile sia all'art. 494 c.p. sia a un'altra norma a tutela della fede pubblica. Per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e, quindi, di azioni diverse e separate. Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente, con il reato truffa (art.640 c.p.), per la diversità dei beni giuridici tutelati, tutelando l'uno la fede pubblica e il secondo il patrimonio.

Furto aggravato (artt. 624 e 625, n. 5, c.p.): Quando il furto è commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'art. 494 c.p. viene assorbito per evitare una duplice sanzione (violazione del ne bis in idem sostanziale). Indebito utilizzo di carte di credito: Questo reato assorbe la sostituzione di persona se la condotta materiale è la medesima, poiché l'illecito utilizzo lede sia il patrimonio che la fede pubblica. 

Concorso di Reati (Materiale o Formale) 

Si ha concorso quando sussistono pluralità di fatti o diversità di beni giuridici tutelati: Truffa (art. 640 c.p.): Può esserci concorso formale perché i beni protetti sono diversi: la fede pubblica per l'art. 494 c.p. e il patrimonio per la truffa. 

Possesso di documenti falsi (art. 497-bis c.p.): Sussiste concorso materiale se l'agente, oltre a esibire il documento falso, declina attivamente generalità mendaci agli operanti per accreditare una diversa identità. Utilizzo di carte di credito: In applicazione del principio di sussidiarietà, la giurisprudenza ha stabilito che il reato di indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento (art. 12 d.l. n. 143/1991) assorbe il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Questo accade ogni volta che la sostituzione dell'identità viene attuata attraverso la medesima condotta materiale che integra l'utilizzo illecito della carta. La ragione risiede nel fatto che: Il reato di indebito utilizzo lede contemporaneamente sia il patrimonio che la fede pubblica. L'art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva che ne esclude l'applicazione quando il fatto è già punito da un'altra norma posta a tutela della fede pubblica. 

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(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 02/01/2026

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