Pedopornografia minorile
Utilizzazione del minore
Utilizzazione del minore
Il delitto di pornografia minorile disciplinato dall'art. 600 ter del
c.p. è rappresentato dalla libertà psico-fisica del minore. Non si può
escludere che la fattispecie in esame preveda un reato plurioffensivo,
idoneo a ledere o porre in pericolo la libertà psico- fisica del minore,
poiché inferisce sull'intangibilità della sfera sessuale, sulla
libertà sessuale del minorenne ultraquattordicenne, sulla dignità e
sulla personalità individuale. La condotta sessuale del minore non deve
essere di necessità esplicita, bastando anche un'esibizione lasciva
delle parti pudende. Il materiale è pornografico quando si utilizza il
minore a scene o contesti a sfondo sessuale come strumento per il
soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di
utilità di vario genere. Pertanto l'ipotesi di commercio di
materiale pornografico, comprende la condotta di vendita di materiale
erotico prodotto con lo sfruttamento di soggetti di età minore di anni
diciotto.
Il reato (commercio di materiale) si ritiene consumato con il
raggiungimento di una quantità di materiale venduto e/o ceduto tale da
configurare un vero e proprio mercato. Il primo comma sanziona la
condotta di utilizzazione del minorenne per realizzare esibizioni o
spettacoli pornografici, ovvero produrre materiale pornografico,
si evidenzia che l' utilizzazione va intesa come degradazione del minore
ad oggetto di manipolazioni. Se ricorre tale manipolazione o
strumentalizzazione, nessuna esimente o scriminante, può essere
riconosciuta, né può essere riconosciuta ad un eventuale consenso
prestato dal minore, in quanto lo stesso non può ritenersi liberamente
prestato, bensì determinato e influenzato dall'abusività della
condotta dell'adulto. (Cass. Pen. n. 4616/2022).
Integra il reato di
violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) anche la condotta di chi,
per soddisfare il proprio desiderio sessuale, mediante comunicazioni
telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la
stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità
sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale. (Cass. Pen. n.
41951/2019).
Profilo dell'autore
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 25/11/2024