mercoledì, 04 dicembre 2024

Pedopornografia minorile

Utilizzazione del minore

 


Utilizzazione del minore


Il delitto di pornografia minorile disciplinato dall'art. 600 ter del c.p. è rappresentato dalla libertà psico-fisica del minore. Non si può escludere che la fattispecie in esame preveda un reato plurioffensivo, idoneo a ledere o porre in pericolo la libertà psico- fisica del minore, poiché inferisce sull'intangibilità della sfera sessuale, sulla libertà sessuale del minorenne ultraquattordicenne, sulla dignità e sulla personalità individuale. La condotta sessuale del minore non deve essere di necessità esplicita, bastando anche un'esibizione lasciva delle parti pudende. Il materiale è pornografico quando si utilizza il minore a scene o contesti a sfondo sessuale come strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere. Pertanto l'ipotesi di commercio di materiale pornografico, comprende la condotta di vendita di materiale erotico prodotto con lo sfruttamento di soggetti di età minore di anni diciotto.

Il reato (commercio di materiale) si ritiene consumato con il raggiungimento di una quantità di materiale venduto e/o ceduto tale da configurare un vero e proprio mercato. Il primo comma sanziona la condotta di utilizzazione del minorenne per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produrre materiale pornografico, si evidenzia che l' utilizzazione va intesa come degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. Se ricorre tale manipolazione o strumentalizzazione, nessuna esimente o scriminante, può essere riconosciuta, né può essere riconosciuta ad un eventuale consenso prestato dal minore, in quanto lo stesso non può ritenersi liberamente prestato, bensì determinato e influenzato dall'abusività della condotta dell'adulto. (Cass. Pen. n. 4616/2022). 

Integra il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) anche la condotta di chi, per soddisfare il proprio desiderio sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale. (Cass. Pen. n. 41951/2019).


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(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 25/11/2024

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