mercoledì, 29 novembre 2023

Mafia e politica

Commento

 

Mafia e politica hanno tessuto rapporti sin dalla nascita delle organizzazioni criminali, la storia è piena di episodi in cui si intravede una commistione tra soggetti delle cosche ed esponenti politici. La criminalità mafiosa, non è un fenomeno di semplice devianza che può derivare per esempio dalla emarginazione sociale, ma è una realtà politica, economica e sociale che è molto attenta alle istituzioni. La mafia anch'essa si occupa di politica sia quando questa è intesa in senso proprio cioè come governo di una società, sia quando s'incarna nell'istituzione o nei partiti l'importante per la mafia e che ci siano nella politica uomini fidati. Molto spesso si fa da parte dei non addetti ai lavori confusione tra associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso, e scambio elettorale politico mafioso. 

Si deve escludere che rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 416 bis gli accordi di tipo corruttivo - collusivo e lo sfruttamento organizzato del potere politico a fini personali o clientelari dovuto all'abuso sistematico dei poteri istituzionali ma non all'uso della forza di intimidazione. Se ci troviamo in un caso come questi sarà applicabile l'art. 416 del c.p. cioè l'associazione per delinquere e non l'art. 416 bis del c.p. cioè l'associazione di tipo mafioso. Si deve escludere anche l'applicazione dell'art. 416 bis nel caso di associazione che perseguono finalità di interferire illecitamente nella vita politica di una città orientando i voti degli elettori attraverso la promessa di somme di denaro o di posti di lavoro. Queste associazioni dovranno essere perseguite come associazione per delinquere a norma dell'art. 416 del c.p. Per quanto riguarda la mafia politica bisogna non confondere la forza di intimidazione del vincolo associativo, con la semplice arroganza del potere, e l'altrui assoggettamento, ed omertà, con la mera accettazione delle regole del gioco, secondo cui per farsi strada in certi settori di attività economiche ecc.., è necessario aderire ad un sistema di relazioni, fondato sulla corruzione e conseguente obbligo del silenzio. 

Parlavo prima di arroganza del potere, ma questa non è intimidazione non è omertà. La cosiddetta debolezza del soggetto nella società fa si che consente concretamente il manifestarsi di comportamenti spregiudicati o arroganti di questi politici o di alcuni di essi che non dovrebbero nemmeno esistere, o che hanno valore sociale zero, ma che approfittano della debolezza del tessuto sociale e che non ha nulla a che vedere con una condizione di assoggettamento o intimidazione, ma è proprio, la debolezza del soggetto che consente un comportamento spregiudicato ed arrogante di questi delinquenti che comunque vanno puniti, proprio per evitare che eventuali organizzazioni di stampo mafioso possano fornire un apporto o una prestazione all'associazione da parte di soggetti interessati all'acquisizione od alla conservazione del proprio, o altrui potere politico per mezzo della collaborazione e del sostegno offerto da una cosca mafiosa. 

Quindi vi è l'esigenza che la norma punitiva deve assumere valore pregnante nel momento in cui vi è uno scambio politico-mafioso voto-denaro, scambio di voto- controprestazione, o promessa di favori. Si richiede anche per la c.d. mafia politica, l'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della conseguente condizione di omertà. In caso contrario non si può dare una interpretazione estensiva a questa fattispecie di condotta o comportamenti che se pur presenti nella realtà del paese, sono comunque censurabili, ma sono del tutto distinte dal metodo mafioso. Questi comunque delinquenti esprimono un fenomeno illecito, dannoso per il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche, rappresentano un deterioramento della legalità, della stabilità e dell'affidabilità delle Istituzioni. L'art. 416 bis dice testualmente: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso[...] è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione d'assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche [...] o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazione elettorali. 

La forza d'intimidazione che promana dal gruppo associato viene definita quale capacità di incutere timore ed indurre negli altri una condizione di assoggettamento assimilabile ad un vero e proprio stato di sottomissione e dipendenza psicologica, tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti ai quali, comunque, non ci si può sottrarre per il timore di più gravi conseguenze. Non soffermandoci ancora sull'articolo, può parlarsi di mafia politica quando si tratta o vi sono comportamenti di criminalità organizzata che cercano di piegare il consenso politico ed alterare con l'intimidazione i risultati delle consultazioni elettorali. Questo comportamento è di una gravità enorme perché cerca di colpire alla base il sistema democratico di un paese. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico messo in pericolo dalla presenza di organizzazioni criminali quali quelle mafiose dedite alla realizzazione di un'ampia gamma di delitti relativa all'ordine democratico e alla libertà d'iniziativa economica ed in grado di provocare un elevato allarme sociale. 

Un'associazione può dirsi mafiosa quando persegue la realizzazione del programma criminoso, metodo consistente, dal lato dell'associazione agente, nell'utilizzazione verso l'esterno e in danno, quindi, degli offesi dall'attività delinquenziale della forza intimidatrice che nasce dal vincolo utilizzato dagli associati, e, dal lato passivo in altre parole delle persone offese, dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata. 

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare in taluno in errore che deriva dall'esistenza dell'associazione stessa, la quale deve avere la potenzialità di provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal concreto compimento di un atto di violenza o di una minaccia; L'assoggettamento è uno stato di sottomissione psicologica ingenerato in chi subisce l'influenza della forza intimidatrice; l'omertà infine consiste nel rifiuto, sufficientemente diffuso all'interno di una collettività di collaborare con gli organi dello stato fatta questa precisazione le finalità sono quelle di commettere delitti già prevista nell'associazione per delinquere a norma dell'art. 416 del c.p., l'art. 416bis richiede che gli affiliati per commettere i delitti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo. 

Ci si avvale di questa forza quando si utilizza per la realizzazione di delitti che hanno un determinato fine ma che non sono caratterizzati di per se dall'uso strumentale della violenza. Pertanto gli scopi che il metodo mafioso intende raggiungere può essere l'oggetto del programma della stessa associazione mafiosa ma che non è soltanto la realizzazione di delitti, ma può essere anche la gestione e il controllo di settori di attività economiche di concessioni di autorizzazioni di appalti o il perseguimento di profitti o vantaggi ingiusti.

(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 14/06/2020

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